Sentenza del 17/12/2024 n. 984 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorrente_1 impugnava l'accertamento relativo alla c.d. ecotassa sulle emissioni di SO2 e NOx per il periodo 2011-2014, sostenendo che il gruppo a ciclo combinato (turbine a gas) fosse escluso dall'assoggettamento per effetto delle esclusioni previste dalle direttive e dalle norme di recepimento (es. esclusione per turbine a gas autorizzate anteriormente a determinate date). Contestava inoltre modalità di gestione del rimborso/compensazione fiscale e sollevava questioni di prescrizione relativa agli avvisi di pagamento.
La decisione
Il giudice ha respinto l'appello. Ha ritenuto che il gruppo Nominativo_1 fosse soggetto all'ecotassa: le turbine sono entrate in funzione dopo il 27/11/2003 e, inoltre, l'esclusione prevista per turbine autorizzate anteriormente al 29/04/2006 era stata abrogata con il D.lgs. n.46/2014. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine prescrizionale per l'accertamento delle accise decorre dalla concreta presentazione della dichiarazione (qui presentata il 23/02/2012) e quindi l'avviso notificato il 17/02/2017 è entro il termine quinquennale. Ha inoltre precisato che, in presenza di accertamenti per "maggiori tributi", la misura corretta è la sospensione del rimborso e non la compensazione diretta; pertanto il provvedimento di rimborso andrà corretto nella formula da "Dispone la Compensazione" a "Dispone la Sospensione". Ricorrente_1 è condannata alle spese processuali in favore dell'Agenzia per complessivi €6.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Legge n. 449/1997 art. 17 commi 29-33
Disciplina la dichiarazione annuale di consumo e la c.d. ecotassa per gli impianti di combustione; gli esercenti devono presentare la dichiarazione presso le Dogane e pagare la tassa in rate trimestrali.
Direttiva 88/609/CEE
Abrogata; i riferimenti alla disciplina precedente devono essere letti alla luce della normativa successiva (direttiva 2001/80/CE) e del recepimento nazionale.
Direttiva 2001/80/CE
"qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto"; "soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia"; esclusione per "turbine a gas autorizzate anteriormente al 27 novembre 2002, (...) purché entrate in attività entro il 27 novembre 2003"
Fornisce la definizione di impianto di combustione e le condizioni di esclusione transitorie per alcune turbine a gas; la corte ha applicato tali criteri per stabilire se il gruppo fosse soggetto a tassazione.
D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) art. 273, comma 15, lett. l)
In sede di recepimento la normativa nazionale aveva esteso l'esclusione alle turbine autorizzate anteriormente al 29/04/2006; tale previsione è stata poi abrogata e quindi non più applicabile dopo le modifiche successive.
D.lgs. n. 46/2014 (attuazione Direttiva 2010/75/UE)
Ha abrogato la disposizione che prevedeva l'esclusione per le turbine a gas autorizzate anteriormente al 29/04/2006; conseguentemente molte turbine in precedenza considerate escluse sono divenute soggette alla disciplina sui grandi impianti di combustione.
D.Lgs. 472/1997 art. 23, comma 1 (richiamato con modifiche da art.16, comma 1, lett. h) L.158/2015)
Principio secondo cui l'accertamento di "maggiori tributi" comporta la sospensione del rimborso d'imposta e non la compensazione diretta; la sentenza conferma l'applicabilità generale di tale principio anche in materia di accise.
TUA (norme sulle accise) art. 57 comma 3
"l'art. 57 comma 3 TUA va interpretato alla luce di una chiave sistemica della disciplina sulle accise, in termini non dissimili da quanto avviene per le imposte dirette e l'IVA, secondo il quale il momento dichiarativo è fondamentale per l'accertamento, in quanto attua il tributo. Non bisogna dunque far riferimento alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione annuale, ma alla concreta presentazione della dichiarazione, perché è allora che si integra il momento dichiarativo e viene reso noto il presupposto per l'esercizio dell'azione di recupero dell'accisa"
La prescrizione dell'azione accertatrice decorre dalla data di presentazione concreta della dichiarazione annuale e non dalla mera scadenza del termine formale per presentarla.
TUA art. 21 e art. 15 comma 2 (citati)
L'art. 21 TUA è stato richiamato dalle parti ma ritenuto non pertinente al caso; la presunta violazione dell'art. 15 comma 2 TUA è stata esclusa dal giudice.
Massime di principio
- Per stabilire l'assoggettamento all'ecotassa/discipline sui grandi impianti di combustione è essenziale verificare le date di autorizzazione ed entrata in esercizio del macchinario e l'esistenza di eventuali disposizioni transitorie o loro abrogazioni intervenute successivamente.
- I riferimenti a direttive abrogate devono essere letti alla luce della normativa sostitutiva recepita in ambito nazionale; non è possibile invocare automaticamente esclusioni previste da una direttiva ormai abrogata.
- In materia di accertamenti di accise il termine di prescrizione va calcolato dalla concreta presentazione della dichiarazione (momento dichiarativo), non dalla semplice scadenza del termine per la presentazione.
- Quando l'Amministrazione ha accertato "maggiori tributi", l'effetto corretto su rimborsi è la sospensione del rimborso e non la compensazione automatica; se un provvedimento amministrativo dispone la compensazione in modo errato, deve essere corretto in "sospensione".
- I contribuenti titolari di impianti energivori o di grandi impianti di combustione devono assicurarsi che tutte le emissioni rilevanti siano dichiarate e non possono fare affidamento su esclusioni passate senza verificare la normativa vigente nel periodo d'imposta.
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