Sentenza del 17/12/2024 n. 1003 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità delle intimazioni di pagamento e delle notifiche degli atti impositivi e ha dedotto nullità delle notifiche; inoltre ha richiamato l'assenza di prova circa la fondatezza delle cartelle. In fase di istruttoria la Corte aveva ordinato agli enti impositori di fornire elementi relativi agli atti esecutivi sopravvenuti per alcune cartelle, ma gli enti non hanno ottemperato all'ordine istruttorio. La mancata collaborazione dell'Amministrazione è stata valutata come rilevante ai fini probatori (art. 116 comma 2 c.p.c.) e, nel processo tributario, la prova della fondatezza dell'atto impositivo grava sull'amministrazione (art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992). Inoltre risultava che alcune posizioni erano già venute meno o erano state rideterminate da precedenti decisioni (CTP di Genova) e, pertanto, l'ente avrebbe dovuto rideterminare le somme dovute e gli atti di riscossione.
La decisione
La Corte regionale ha dichiarato la riunione degli appelli e, accogliendoli nei profili preliminari indicati, ha riformato le sentenze di primo grado nella parte di rigetto accogliendo i ricorsi di primo grado in parte qua. In sintesi: gli appelli sono stati accolti per carenza probatoria e per la mancata ottemperanza agli obblighi istruttori da parte dell'Amministrazione; le statuizioni impugnate sono state corrette/annullate nella parte relativa alle somme non più fondate e la Corte ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
L'inottemperanza ai doveri di collaborazione istruttoria dell'Amministrazione può essere valutata dal giudice e portare a desumere argomenti di prova dal comportamento della parte; il giudice può, secondo il prudente apprezzamento, considerarli come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente.
art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare le ragioni su cui si fonda l'atto impositivo; in mancanza della prova della fondatezza l'atto può essere annullato.
art. 24 Cost.
Riferimento ai principi di tutela giurisdizionale effettiva: il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia giustificano l'onere di collaborazione e l'esigenza di prova dell'Amministrazione.
art. 113 Cost.
Riferimento al principio della giurisdizione e al controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione, a supporto della necessità che l'Amministrazione provi i propri atti.
CTP Genova, sent. n. 280/1/16 e sent. n. 194/2018
Decisioni richiamate per rideterminare l'importo di specifiche cartelle (ICI 2010 e TARSU 2009); la Corte ha preso atto di tali statuizioni per correggere le cartelle interessate.
Massime di principio
- Nel processo tributario grava sull'Amministrazione l'onere di provare la fondatezza dell'atto impositivo; in assenza di prova il giudice può annullare l'atto.
- L'inottemperanza dell'Amministrazione agli obblighi istruttori (ordine di produzione documentale) può essere valutata dal giudice come elemento probatorio a favore del contribuente ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
- Se precedenti decisioni o sopravvenienze fanno venir meno parte delle voci su cui si fonda un atto di riscossione, l'ente autoritativo deve procedere a une adeguata rideterminazione delle somme e degli atti; non può pretendere l'esazione di importi non più dovuti.
- In presenza di profili di giurisdizione difettosa su singole cartelle, quelle posizioni vanno riassunte davanti all'autorità competente (giudice ordinario) nei termini indicati; la mancata individuazione della giurisdizione può comportare trasferimento/riassunzione del giudizio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda è complessa e le decisioni richiedono correzioni parziali: l'esito favorevole al contribuente non esclude che le spese siano compensate quando ricorrono giusti motivi.
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