Cassazione Penale, Ordinanza n. 25472/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello è quindi rimasta ferma, con conferma del mancato riconoscimento delle attenuanti richieste.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un solo motivo di ricorso contro la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 62 n. 4 c.p. La censura mirava al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza investiva in realtà il trattamento sanzionatorio ed era quindi inammissibile, anche perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica: la Corte territoriale aveva infatti spiegato il mancato riconoscimento delle attenuanti valorizzando i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato e il danno non irrisorio cagionato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione quando il diniego è sorretto da motivazione congrua e non illogica; la relativa censura non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del trattamento punitivo.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata in presenza di un danno non irrisorio; la valutazione compiuta dal giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
Massime di principio
- Le doglianze che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della particolare attenuante del danno di speciale tenuità è legittimo quando il giudice di merito dia conto di elementi ostativi quali precedenti penali significativi e consistenza non modesta del danno.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito sulle circostanze attenuanti è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello in assenza di vizi motivazionali rilevanti.
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