Cassazione Penale, Ordinanza n. 03550/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un unico motivo: lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e contestava la determinazione della pena base per il reato più grave, nonché gli aumenti per continuazione relativi alle altre ipotesi di reato. Il ricorso è stato ritenuto formulato in modo del tutto generico, perché si limitava a invocare una diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni delle sentenze di merito, che avevano valorizzato la gravità della condotta, la pericolosità dell'imputato, il ruolo direttivo svolto e i numerosi precedenti penali, anche specifici.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione delle sentenze di merito; una mera richiesta di rivalutazione del fatto o della sua gravità è inammissibile.
- Le censure sulla misura della pena base e sugli aumenti per continuazione non sono ammissibili se restano assertive e apodittiche, cioè prive di una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La genericità del motivo è causa di inammissibilità del ricorso quando non vi sia un effettivo confronto con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, quali gravità della condotta, ruolo ricoperto e precedenti penali.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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