Circolare numero 47 del 12-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti, per la sicurezza sociale, della ratifica dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e fornisce alle SAP le istruzioni per la sua applicazione dal 1° gennaio 1994. L’Accordo estende la disciplina comunitaria ai nuovi Stati EFTA aderenti, disciplina il passaggio dalle convenzioni bilaterali ai regolamenti CEE, chiarisce il trattamento delle pratiche pendenti e delle pensioni già definite, e segnala le norme bilaterali che restano in vigore o le disposizioni comunitarie non ancora applicabili ai nuovi Stati. Sono inoltre richiamati i soggetti interessati, i criteri di totalizzazione, la garanzia del trattamento minimo, le eventuali revisioni a domanda e l’uso provvisorio dei formulari esistenti.
Applicazione dell'Accordo SEE alla sicurezza sociale e prime istruzioni operative
Applicazione dell’Accordo SEE alla sicurezza sociale
La circolare fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300. L’obiettivo è chiarire come la disciplina comunitaria di sicurezza sociale si estenda ai nuovi Stati EFTA aderenti e come vadano gestiti i rapporti con le precedenti convenzioni bilaterali, le pratiche pendenti e le domande già definite.
Quadro normativo e fonte dell’intervento
L’Accordo SEE, fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e corredato dal protocollo di adattamento firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, estende agli Stati dell’EFTA gran parte della normativa CEE in materie fondamentali, tra cui libera circolazione, concorrenza e sicurezza sociale. Per quest’ultimo settore, l’Allegato VI dell’Accordo recepisce la regolamentazione comunitaria con gli adattamenti necessari. La circolare richiama inoltre l’art. 6 dell’Accordo, secondo cui le disposizioni devono essere interpretate in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Ambito territoriale e soggettivo
Dal punto di vista territoriale, la normativa comunitaria si estende ad Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia. La Svizzera è espressamente esclusa, poiché non ha ratificato l’Accordo pur avendolo firmato.
Sul piano soggettivo, sono interessati:
- i cittadini degli attuali 12 Stati membri CEE e gli apolidi e profughi residenti in uno di tali Stati;
- i cittadini dei sei Stati EFTA sopra indicati;
- gli apolidi e i profughi residenti in uno di tali sei Stati, se hanno lavorato in uno o più Stati cui l’Accordo è applicabile e, per tale attività, risultano iscritti ai rispettivi regimi previdenziali;
- i familiari e i superstiti dei cittadini di uno dei 18 Stati;
- i familiari e i superstiti degli apolidi o profughi residenti in uno di tali Stati;
- i superstiti di lavoratori non cittadini, purché cittadini di uno dei 18 Stati oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno di tali Stati.
Entrata in vigore e effetti sui rapporti convenzionali
L’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 per tutti gli Stati contraenti, salvo il Liechtenstein. Per il Principato, l’efficacia è differita a una data successiva che dovrà essere stabilita dal Consiglio SEE, tenuto conto dei vincoli giuridici e istituzionali con la Svizzera.
Dal 1° gennaio 1994 la regolamentazione comunitaria sostituisce, in linea generale, gli accordi bilaterali preesistenti. Per l’Italia ciò comporta la sostituzione delle convenzioni e dei relativi accordi amministrativi con Austria, Norvegia e Svezia. Restano invece temporaneamente in vigore gli accordi bilaterali con il Liechtenstein fino a quando il SEE non sarà applicabile anche al Principato.
Principi applicativi: totalizzazione, parità di trattamento e minimo
Con l’entrata in vigore dell’Accordo, i principi classici del coordinamento internazionale e comunitario trovano applicazione nei rapporti tra tutti gli Stati interessati. La circolare cita in particolare:
- la parità di trattamento;
- l’esportazione delle prestazioni;
- la totalizzazione dei periodi assicurativi;
- la garanzia del trattamento minimo a carico del Paese di residenza.
Ai fini del diritto alle prestazioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994, possono essere totalizzati tutti i periodi assicurativi fatti valere nei 17 Stati che compongono lo SEE da quella data. Inoltre, l’estensione della disciplina consente di applicare anche nei confronti di chi abbia periodi assicurativi in uno degli Stati EFTA le disposizioni sul minimo in favore dei residenti in Italia, senza necessità del requisito minimo contributivo previsto dall’art. 7 della legge n. 407/1990 e dall’art. 3 della legge n. 438/1992.
Eventi pregressi, domande pendenti e doppia liquidazione
Per gli eventi verificatisi prima del 1° gennaio 1994 vale il principio secondo cui un diritto può essere acquisito anche sulla base della nuova normativa comunitaria, purché la decorrenza economica non sia anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo.
Le domande di pensione presentate prima del 1° gennaio 1994 e non ancora definite, quando riguardano periodi assicurativi in Austria, Norvegia o Svezia, devono essere liquidate con una doppia valutazione:
- per il periodo anteriore al 1° gennaio 1994, secondo la convenzione bilaterale preesistente;
- per il periodo dal 1° gennaio 1994 in poi, secondo la normativa comunitaria.
Lo stesso criterio si applica anche alle domande di pensione di vecchiaia o ai superstiti presentate dal 1° gennaio 1994 in poi ma con decorrenza anteriore a tale data. In ogni caso, se il calcolo secondo la convenzione bilaterale risulta più favorevole, l’importo così determinato deve essere mantenuto anche dopo il 1° gennaio 1994.
Revisione delle pratiche già definite
Le pratiche già definite in base alle convenzioni bilaterali possono essere riesaminate, su richiesta dell’interessato, anche se in precedenza erano state respinte o avevano dato luogo alla liquidazione di una pensione.
La circolare distingue due ipotesi:
- domande presentate entro due anni dal 1° gennaio 1994: la decorrenza del diritto è fissata a tale data;
- domande presentate dopo il biennio: la decorrenza è quella della presentazione della domanda, salvo decadenza o prescrizione.
Anche in sede di riesame deve essere comunque salvaguardato l’importo più favorevole eventualmente spettante in base alle convenzioni bilaterali.
Disposizioni comunitarie sopravvenute non ancora inserite nel SEE
La circolare segnala che non sono provvisoriamente applicabili ai nuovi Stati le disposizioni dei regolamenti CEE e delle decisioni della Commissione amministrativa entrate in vigore dopo il 2 maggio 1992, perché non ancora formalmente recepite nell’Allegato VI dell’Accordo.
Sono richiamati, in particolare, i regolamenti n. 1247, n. 1248 e n. 1249, entrati in vigore il 1° giugno 1992, e la decisione n. 150, entrata in vigore il 1° settembre 1993. Tuttavia, poiché la Commissione amministrativa CEE ha espresso la volontà di attribuire efficacia retroattiva a tali disposizioni dal 1° gennaio 1994, le SAP devono, in via cautelativa, definire le pratiche con i nuovi Stati come se tali norme fossero già state incorporate nell’Accordo. Le pratiche interessate devono comunque essere tenute in apposita evidenza fino alla decisione definitiva del Comitato misto SEE.
Norme bilaterali ancora efficaci in via derogatoria
La circolare precisa che, nonostante la sostituzione generale della disciplina convenzionale con quella comunitaria, alcune disposizioni bilaterali restano efficaci perché richiamate nell’allegato III del regolamento n. 1408/71.
Per la convenzione italo-austriaca restano applicabili:
- l’art. 5, par. 3, sulla prestazione ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo;
- l’art. 4 e il par. 2 del Protocollo finale, che estendono la parità di trattamento anche a chi risiede in un Paese terzo, inclusi i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche;
- l’art. 9, par. 2, relativo ai lavoratori presso istituti scientifici, culturali o scuole ubicati nell’altro Stato e ai loro addetti al servizio domestico, salvo opzione entro tre mesi.
Per la convenzione con il Liechtenstein resta applicabile l’art. 5, seconda frase, sulle prestazioni ai cittadini dell’altro Stato e ai loro superstiti residenti in uno Stato terzo; tuttavia, fino all’effettiva entrata in vigore del SEE per il Principato, l’intera convenzione continua temporaneamente a produrre effetti.
Per la convenzione italo-svedese, l’art. 20 sulla totalizzazione multipla deve essere letto tenendo conto che, dal 1° gennaio 1994, gli altri Stati membri CEE non sono più Paesi terzi ma Parti contraenti del SEE.
Autorità competenti, organismi di collegamento e formulari
Gli allegati 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 574/72 sono stati integrati con le autorità competenti, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento dei sei Stati EFTA ratificanti. I relativi riferimenti sono contenuti nell’Allegato VI dell’Accordo.
Quanto alla modulistica, la circolare avverte che i formulari comunitari sono in corso di revisione, ma nel frattempo possono essere utilizzati quelli attualmente esistenti anche nei rapporti con i nuovi Stati. Le SAP devono segnalare con tempestività ogni difficoltà applicativa alla Sede centrale.
Punti principali
Ratifica dell’Accordo SEE e estensione della normativa comunitaria
Con la legge 28 luglio 1993, n. 300, è stato ratificato l’Accordo SEE, che rende applicabile agli Stati EFTA aderenti gran parte della normativa comunitaria, compresa quella in materia di sicurezza sociale e gli atti della Commissione amministrativa per i lavoratori migranti. La regolamentazione di riferimento è contenuta nell’Allegato VI dell’Accordo e deve essere interpretata in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia.
Ambito territoriale e personale
La normativa comunitaria si estende ad Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia; la Svizzera non figura tra gli Stati contraenti perché non ha ratificato l’Accordo. Il campo personale comprende, oltre ai cittadini degli Stati membri CEE e agli apolidi/profughi residenti in tali Stati, anche i cittadini dei nuovi Stati SEE e gli apolidi/profughi residenti in uno di essi, purché abbiano lavorato in uno o più degli Stati interessati e siano stati iscritti ai relativi regimi previdenziali. Sono inclusi anche familiari e superstiti, secondo le condizioni indicate dalla circolare.
Decorrenza e rapporti con le convenzioni bilaterali
L’Accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 1994 per tutti gli Stati contraenti, salvo il Liechtenstein, per il quale l’entrata in vigore è differita a una data successiva da stabilirsi dal Consiglio SEE. Dalla stessa data la normativa comunitaria sostituisce le convenzioni bilaterali esistenti con Austria, Norvegia e Svezia; restano temporaneamente in vigore gli accordi bilaterali con il Liechtenstein fino alla sua effettiva adesione operativa al SEE.
Effetti sulla liquidazione delle prestazioni e sui principi di coordinamento
Dal 1° gennaio 1994 si applicano ai nuovi Stati i principi di coordinamento della sicurezza sociale, tra cui parità di trattamento, esportazione delle prestazioni, totalizzazione dei periodi assicurativi e garanzia del trattamento minimo a carico del Paese di residenza. In concreto, ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche possono essere totalizzati tutti i periodi assicurativi maturati nei 17 Stati che, da quella data, compongono lo Spazio economico europeo; inoltre, le norme sulla integrazione al minimo si applicano anche in presenza di periodi assicurativi in Stati EFTA, senza richiedere il requisito minimo contributivo previsto dalla normativa nazionale richiamata.
Trattamento degli eventi pregressi e delle domande pendenti
Per gli eventi anteriori al 1° gennaio 1994 è possibile acquisire diritti secondo la nuova normativa comunitaria, ma la decorrenza degli effetti economici non può essere fissata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Le domande di pensione presentate prima di tale data e non ancora definite devono essere liquidate con criterio doppio: per il periodo anteriore al 1° gennaio 1994 secondo la convenzione bilaterale preesistente e per il periodo successivo secondo la normativa comunitaria. Lo stesso criterio si applica alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, anche se presentate dopo tale data.
Revisione delle pratiche già definite
Le domande di pensione già definite in base alle convenzioni bilaterali possono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, sia se respinte sia se liquidate. Se l’istanza è presentata entro due anni dal 1° gennaio 1994, la decorrenza dei diritti è fissata da tale data; se presentata oltre il biennio, la decorrenza coincide con la data della domanda, salvo decadenza o prescrizione. In ogni caso, il riesame non può comportare un importo inferiore rispetto a quello spettante in base alla convenzione bilaterale più favorevole.
Disposizioni comunitarie sopravvenute e applicazione cautelativa
Non sono provvisoriamente applicabili ai nuovi Stati le disposizioni dei regolamenti e delle decisioni della Commissione amministrativa entrate in vigore dopo la firma dell’Accordo SEE del 2 maggio 1992, finché non siano formalmente inserite nell’Allegato VI mediante decisione del Comitato misto SEE. Tuttavia, poiché la Commissione amministrativa CEE ha espresso l’intenzione di attribuire efficacia retroattiva a tali norme dal 1° gennaio 1994, le SAP devono comunque trattare le pratiche con coinvolgimento dei nuovi Stati come se tali disposizioni fossero già incorporate, evidenziandole separatamente in attesa della decisione definitiva.
Norme bilaterali che restano in vigore
Restano applicabili, perché richiamate nell’allegato III del regolamento n. 1408/71, alcune specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali. La circolare richiama in particolare: la convenzione italo-austriaca, con norme sulla parità di trattamento per cittadini in Stato terzo, sulle rappresentanze diplomatiche e sui lavoratori presso istituti scientifici o culturali; la convenzione con il Liechtenstein, che continua però a valere integralmente finché l’Accordo SEE non diventerà operativo anche per il Principato; e l’art. 20 della convenzione italo-svedese sulla totalizzazione multipla, che dal 1° gennaio 1994 deve considerare come Stati non più terzi tutti gli altri Stati membri CEE divenuti Parti del SEE.
Autorità competenti, formulari e istruzioni operative
Gli allegati del regolamento n. 574/72 sono stati integrati con autorità, istituzioni competenti e organismi di collegamento dei sei Stati EFTA che hanno ratificato l’Accordo. La modulistica comunitaria è in revisione, ma nel frattempo possono essere utilizzati i formulari già in uso anche nei rapporti con i nuovi Stati. Le SAP sono invitate a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà applicative alla Sede centrale.
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