Circolare numero 83 del 10-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le regole su orario di servizio, orario di lavoro e apertura al pubblico introdotte dalla normativa in materia di pubblico impiego e ribadisce l’obbligo di una rigorosa osservanza degli orari. Vengono disciplinati l’articolazione dell’orario, il ricorso al lavoro straordinario, il recupero di permessi brevi e ritardi, l’uso esclusivo dei sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze e il divieto dei fogli di presenza, oltre alle responsabilità disciplinari, contabili e penali dei dirigenti. Il documento sottolinea anche la necessità di iniziative organizzative per garantire i servizi all’utenza e invita alla diffusione della circolare a tutti gli enti vigilati o associati.
Orario di servizio e di lavoro nella pubblica amministrazione; controlli, straordinari, recuperi e responsabilità dei dirigenti
Orario di servizio e di lavoro nella pubblica amministrazione
La circolare n. 3/94 del Ministro per la Funzione Pubblica interviene sull’organizzazione dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, richiamando la disciplina introdotta dall’art. 60 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d.lgs. n. 546/1993. L’obiettivo dichiarato è garantire maggiore efficienza, produttività e fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, mediante una puntuale definizione dei criteri organizzativi e un rigoroso controllo dell’osservanza degli orari.
Quadro normativo e funzione dell’orario
Il documento precisa che l’orario di servizio deve essere funzionale all’orario di lavoro e che, di norma, il servizio si articola su sei giorni, di cui cinque anche nelle ore pomeridiane, per rispondere alle esigenze dell’utenza. Viene richiamata anche la precedente direttiva-circolare n. 8/93, indicata come utile per i profili non superati dalla normativa successiva.
Determinazione dell’orario di servizio e apertura al pubblico
Le amministrazioni devono individuare i criteri organizzativi per definire orario di servizio, apertura al pubblico e articolazione dell’orario settimanale di lavoro. L’orario di servizio può essere impostato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, oppure su sei giorni, dal lunedì al sabato; in ogni caso deve essere garantito il funzionamento degli uffici, per i primi cinque giorni della settimana, sia al mattino sia al pomeriggio.
Per gli uffici con rapporto continuativo con il pubblico, deve essere assicurata l’apertura per dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con fasce di accesso ai servizi distribuite nelle ore antimeridiane e pomeridiane. Sono inoltre possibili ampliamenti dell’orario di servizio quando necessari a garantire la funzionalità dell’ufficio.
Orario di lavoro ordinario e strumenti organizzativi
L’orario di lavoro settimanale deve essere definito nel rispetto della disciplina contrattuale e calibrato sulle esigenze derivanti dall’orario di servizio. La durata giornaliera dell’orario ordinario va distribuita, di regola, tra mattina e pomeriggio fino al completamento dell’orario settimanale dovuto.
La circolare indica espressamente gli strumenti che i dirigenti possono utilizzare per articolare il lavoro: orario ordinario, flessibilità, turni, recupero dei permessi brevi per esigenze personali, recupero dei ritardi giustificati, tempo parziale e, se necessario, lavoro straordinario.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario non può essere considerato una modalità ordinaria di programmazione del lavoro. Esso è consentito solo quando vi siano effettive esigenze di servizio e nel rispetto delle norme dei singoli comparti del pubblico impiego. La circolare esclude ogni forma di forfettizzazione della retribuzione delle ore straordinarie.
Le ore di straordinario devono essere:
- preventivamente autorizzate dal dirigente,
- effettivamente rese,
- documentate,
- accertate sotto la responsabilità del dirigente.
È ammessa la compensazione con ore libere o riposi giornalieri compensativi, su domanda del dipendente e previa autorizzazione del dirigente, che deve comunque valutare prioritariamente l’organizzazione e le esigenze del servizio.
Recupero di permessi brevi e ritardi
I permessi brevi fruiti per esigenze personali e i ritardi giustificati devono essere recuperati su disposizione del dirigente responsabile. Quest’ultimo deve tenere conto in via prioritaria delle esigenze del servizio e definire le modalità di recupero.
In via ordinaria, i recuperi devono consistere in periodi di almeno tre ore, da prestarsi nelle ore pomeridiane, con indicazione precisa delle prestazioni da rendere. Se, per esigenze di servizio, il recupero non è possibile, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta sulla retribuzione. Per i ritardi non giustificati è prevista soltanto la trattenuta retributiva.
Controllo delle presenze e allontanamenti dalla sede
La circolare ribadisce che l’osservanza dell’orario di lavoro è un obbligo del dipendente pubblico, incluso il dirigente, in quanto elemento essenziale della prestazione retribuita. Il controllo deve avvenire mediante strumenti automatici e oggettivi.
L’allontanamento dalla sede di servizio richiede sempre la preventiva autorizzazione del dirigente responsabile e deve essere rilevato in uscita e in rientro tramite badge, salvo i casi dovuti a motivi di lavoro. Fuori da tali ipotesi, non è consentito alcun allontanamento a qualunque titolo. Il mancato recupero del permesso comporta automaticamente la riduzione proporzionale della retribuzione, indipendentemente dall’eventuale valutazione disciplinare.
Abolizione dei fogli di presenza e rilevazione automatizzata
Con l’introduzione dei sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze, i cosiddetti fogli di presenza sono aboliti. Tali fogli possono essere utilizzati solo in via eccezionale quando il sistema automatizzato non funzioni per riparazioni o altre ragioni tecniche.
La rilevazione automatizzata deve essere utilizzata per determinare direttamente sia la retribuzione principale sia quella accessoria. Ne consegue che ogni assenza non giustificata, totale o parziale, determina la proporzionale e automatica riduzione della retribuzione.
Responsabilità dei dirigenti
La circolare attribuisce ai dirigenti la responsabilità del controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale. Le eventuali violazioni, se connotate da dolo o colpa grave e se produttive di mancata prestazione con danno erariale, possono integrare responsabilità disciplinare, contabile e penale.
Il documento insiste sul fatto che la vigilanza sul rispetto degli orari è parte integrante della funzione dirigenziale e si collega alla tutela dell’interesse pubblico e alla credibilità dell’amministrazione.
Profili organizzativi ulteriori e diffusione della circolare
Per gli uffici privi di servizi di ristoro interni, si raccomanda di adottare iniziative idonee a superare tale carenza, anche tramite l’installazione di distributori automatici self-service.
Infine, la circolare invita le amministrazioni a procedere tempestivamente alla determinazione dell’orario di servizio e di lavoro e dispone che Ministeri, associazioni, unioni, presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, commissari di Governo e prefetti la portino a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati. La circolare dell’ente destinatario precisa inoltre che il testo deve essere firmato per presa visione da tutto il personale.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 3/94 del 16 febbraio 1994 richiama l’art. 60 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d.lgs. n. 546/1993, secondo cui l’orario di servizio si articola di norma su sei giorni, di cui cinque anche al pomeriggio, ed è funzionale all’orario di lavoro. La direttiva è orientata a incrementare efficienza, produttività e fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, precisando criteri organizzativi e responsabilità operative dei dirigenti.
Orario di servizio e apertura al pubblico
L’orario di servizio settimanale può essere articolato su cinque giorni o su sei giorni, ma deve comunque garantire per i primi cinque giorni lavorativi il funzionamento degli uffici sia al mattino sia al pomeriggio. Le amministrazioni devono individuare gli uffici con rapporto continuativo con il pubblico e assicurarne l’apertura per dieci ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, prevedendo fasce di accesso sia antimeridiane sia pomeridiane. Sono possibili ulteriori ampliamenti dell’orario di servizio ove necessari a garantire la funzionalità dell’ufficio.
Orario di lavoro ordinario e organizzazione interna
L’orario di lavoro settimanale deve essere definito nel rispetto dell’orario contrattuale e in coerenza con l’articolazione dell’orario di servizio. La durata giornaliera va di norma distribuita tra mattino e pomeriggio fino al completamento dell’orario settimanale contrattuale. I dirigenti devono determinare i criteri organizzativi tenendo conto delle finalità istituzionali, delle prestazioni da assicurare e delle esigenze dell’utenza, utilizzando gli strumenti previsti: orario ordinario, flessibilità, turni, recuperi, part-time e, se necessario, lavoro straordinario.
Particolari esigenze e casi esclusi
La disciplina salva le particolari esigenze dei servizi che richiedono orari continuativi e prestazioni per tutti i giorni della settimana, nonché quelle delle istituzioni scolastiche. Restano ferme anche le regole su attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali e le norme sul lavoro straordinario reso per servizi particolari, calamità o eventi straordinari.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro ed è ammesso solo in presenza di effettive esigenze di servizio. Non è consentita alcuna forfettizzazione della relativa retribuzione: le ore devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente, effettivamente rese, documentate e accertate sotto la sua responsabilità. È inoltre possibile compensare lo straordinario con ore libere o riposi giornalieri compensativi, su domanda e previa autorizzazione del dirigente, tenendo conto delle esigenze del servizio.
Recupero di permessi brevi e ritardi
I permessi brevi fruiti per esigenze personali e i ritardi giustificati devono essere recuperati su disposizione del dirigente responsabile, che deve considerare prioritariamente l’organizzazione del servizio e definire le modalità di recupero. In via ordinaria, i recuperi devono avvenire in blocchi di almeno tre ore nelle ore pomeridiane e devono indicare chiaramente le prestazioni da rendere. Se il recupero non è possibile per esigenze di servizio, l’amministrazione procede alla trattenuta sulla retribuzione. Per i ritardi non giustificati è prevista soltanto la trattenuta retributiva.
Allontanamenti dalla sede di servizio e badge
La circolare ribadisce l’assoluta necessità di una preventiva autorizzazione del dirigente per qualsiasi allontanamento dalla sede di servizio, da registrare in uscita e al rientro tramite badge, salvo i casi connessi a motivi di lavoro. Fuori da tali modalità non è consentito alcun allontanamento, a qualunque titolo. Il mancato recupero del permesso comporta automaticamente la riduzione proporzionale della retribuzione, indipendentemente dalla valutazione disciplinare del comportamento.
Rilevazione automatizzata delle presenze
Il sistema di rilevazione automatizzata delle presenze è definito obbligatorio e non ammette eccezioni. Sono aboliti i cosiddetti fogli di presenza, che possono essere usati solo eccezionalmente nei periodi di mancato funzionamento del sistema automatizzato per guasti o motivi tecnici. I sistemi automatizzati devono essere utilizzati anche per determinare direttamente la retribuzione principale e accessoria, con conseguente riduzione automatica della retribuzione per ogni assenza non giustificata, totale o parziale.
Responsabilità dei dirigenti
I dirigenti sono responsabili del controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente. Le violazioni dovute a dolo o colpa grave, quando comportino mancata prestazione e danno erariale, possono integrare responsabilità disciplinare, contabile e penale. La circolare richiama espressamente il dovere di vigilanza dei dirigenti e collega tale controllo alla correttezza della gestione del personale e alla tutela dell’interesse pubblico.
Indicazioni organizzative e diffusione
Alle strutture prive di servizi di ristoro interni si raccomanda di adottare iniziative idonee a sopperire alla carenza, anche mediante distributori automatici self-service. La circolare invita le amministrazioni a determinare tempestivamente orario di servizio e di lavoro e dispone che Ministeri, associazioni, unioni, presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, commissari di Governo e prefetti ne curino la diffusione presso gli enti e gli organismi vigilati o associati. La circolare dell’ente destinatario aggiunge che il testo deve essere firmato per presa visione da tutto il personale.
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