Circolare numero 44 del 11-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 1994, gli importi del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e conseguentemente i limiti di reddito mensili rilevanti per il riconoscimento degli assegni familiari e dell’accertamento del carico familiare. Vengono inoltre richiamati i soggetti ancora assoggettati alla disciplina degli assegni familiari, i rapporti con gli altri diritti connessi alla vivenza a carico e i principali criteri per individuare coniuge, figli, equiparati, fratelli, sorelle, nipoti, genitori e altri ascendenti come familiari a carico.
Nuovi limiti di reddito per gli assegni familiari e criteri di carico familiare
Nuovi limiti di reddito per il carico familiare e gli assegni familiari
La circolare aggiorna gli importi del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e i conseguenti limiti di reddito mensili da utilizzare per l’accertamento del carico familiare ai fini del riconoscimento degli assegni familiari. Richiama inoltre l’ambito soggettivo di applicazione, i criteri di individuazione dei familiari a carico e alcune esclusioni reddituali rilevanti.
Aggiornamento del trattamento minimo e dei limiti reddituali
In applicazione delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni Lavoratori dipendenti risulta fissato:
- dal 1° gennaio 1994 in L. 602.350 mensili;
- dal 1° novembre 1994 in L. 623.450 mensili.
In relazione a tali importi, sono aumentati i limiti di reddito mensili da considerare per l’accertamento della non autosufficienza economica e quindi per il diritto agli assegni familiari:
- dal 1° gennaio 1994:
- L. 848.350 per il coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato;
- L. 1.484.550 per due genitori;
- dal 1° novembre 1994:
- L. 878.050 per il coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato;
- L. 1.536.550 per due genitori.
Ambito di applicazione dei nuovi limiti
I nuovi limiti di reddito valgono anche per la richiesta di assegni familiari a favore di fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già vigenti e richiamate dalla circolare, ai fini dell’indice unitario di mantenimento.
La disciplina richiamata si applica ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e che continuano quindi a rientrare nell’assetto degli assegni familiari, in particolare:
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente;
- caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
- armatori e proprietari armatori imbarcati;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Effetti della cessazione del diritto e rinvio ad altri istituti
Per i soggetti sopra indicati, così come per quelli soggetti alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto agli assegni familiari per effetto delle norme sul reddito familiare non comporta automaticamente la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o connessi ad essa.
Per l’accertamento di tali ulteriori benefici la circolare rinvia a un allegato che riassume le disposizioni vigenti in materia di carico familiare.
Criteri per il coniuge, i figli e i soggetti equiparati
Il coniuge è considerato a carico quando non fruisce di redditi di qualsiasi natura superiori ai limiti previsti. Può essere a carico anche il coniuge legalmente separato, purché nell’atto di separazione sia previsto l’obbligo di corresponsione degli alimenti.
I figli sono normalmente a carico fino al compimento del 18° anno di età. Il limite è prorogato:
- fino ai 21 anni, se occupati come apprendisti oppure frequentanti una scuola media o professionale;
- fino al compimento del 26° anno, se frequentano l’università o altra scuola superiore legalmente riconosciuta cui si accede con diploma di scuola media di secondo grado.
Non è previsto alcun limite di età per i figli che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di grave infermità o difetto fisico o mentale.
I figli si considerano a carico quando il lavoratore provvede abitualmente al loro mantenimento; il mantenimento si presume in caso di convivenza. Se manca la convivenza, la prova del mantenimento può essere fornita anche mediante atto notorio. Tuttavia, se i figli possiedono redditi personali di qualsiasi natura superiori ai limiti previsti, non possono essere considerati a carico.
Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, con applicazione delle medesime norme e criteri:
- i figli adottivi e gli affiliati;
- i figli naturali legalmente riconosciuti;
- i figli anche naturali del coniuge;
- i minori affidati, anche temporaneamente, dal Tribunale per i minorenni ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184;
- i soggetti per i quali, anche in mancanza di formale affidamento, siano regolarmente esercitate le funzioni di tutela e si provveda al loro totale mantenimento.
Fratelli, sorelle, nipoti, genitori e altri ascendenti
Le regole previste per i figli si applicano anche a fratelli, sorelle e nipoti nei casi di morte, invalidità permanente o disoccupazione non indennizzata del padre, oppure quando il padre abbia abbandonato la famiglia. La circolare precisa che per fratelli e sorelle si intendono anche i consanguinei e gli uterini, anche se naturali. Per nipoti si intendono sia quelli in linea retta sia quelli in linea collaterale, compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile e i pronipoti.
Quanto ai genitori, è necessario che abbiano compiuto l’età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero siano invalidi permanentemente al lavoro secondo la normativa del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS. Se più figli concorrono al loro mantenimento, essi possono essere a carico di uno solo dei figli; in caso di disaccordo, del figlio maggiore di età. Se un genitore è a carico dell’altro, non può essere considerato a carico del figlio.
I genitori sono a carico quando non posseggono redditi di qualsiasi natura superiori ai limiti previsti, rispettivamente, per il caso in cui sia a carico uno solo o entrambi, e quando il figlio concorra al loro mantenimento in misura sufficiente e in modo continuativo.
Sono equiparati ai genitori legittimi:
- i genitori naturali;
- il patrigno;
- la matrigna;
- gli adottanti;
- gli affilianti;
- i soggetti cui il lavoratore sia stato regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.
La disciplina degli assegni familiari non si applica ai suoceri.
Possono essere considerati a carico anche altri ascendenti in linea retta, come i nonni, alle stesse condizioni previste per i genitori, purché il lavoratore abbia a carico il genitore da cui essi discendono oppure tale genitore sia morto o abbia abbandonato la famiglia.
Redditi esclusi dal calcolo
Dai redditi di ciascun beneficiario devono essere comunque esclusi:
- le pensioni di guerra;
- gli assegni e le indennità per causa di guerra;
- gli assegni per decorazioni al valore militare;
- le indennità di accompagnamento concesse ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili.
Per i figli vanno inoltre escluse:
- le pensioni concesse ai ciechi civili;
- le borse di studio;
- gli assegni di studio.
Comunicazioni alle strutture interessate
Le sedi sono invitate a dare immediata comunicazione ai datori di lavoro e alle altre categorie interessate dei nuovi importi dei limiti di reddito mensili e delle istruzioni contenute nella circolare.
Punti principali
Aggiornamento del trattamento minimo e dei limiti di reddito
Per effetto della perequazione automatica, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in L. 602.350 mensili dal 1° gennaio 1994 e in L. 623.450 mensili dal 1° novembre 1994. Su tali basi sono aumentati i limiti mensili di reddito per l’accertamento del carico economico: dal 1° gennaio 1994 L. 848.350 per coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato, e L. 1.484.550 per due genitori; dal 1° novembre 1994 L. 878.050 per coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato, e L. 1.536.550 per due genitori.
Ambito soggettivo di applicazione
I nuovi limiti si applicano anche, secondo le disposizioni già vigenti, ai casi di assegni familiari richiesti per fratelli, sorelle e nipoti, ai fini dell’indice unitario di mantenimento. La circolare precisa che i limiti riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e quindi ancora soggetti alla disciplina degli assegni familiari, in particolare alcuni lavoratori autonomi e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare e ancora assoggettati agli assegni familiari
Rientrano tra i destinatari della disciplina richiamata i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente; i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata; gli armatori e proprietari armatori imbarcati; nonché i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Effetti sulla vivenza a carico e altri diritti connessi
La cessazione del diritto agli assegni familiari per effetto delle norme sul reddito familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o ad essa connessi. Per tali accertamenti la circolare rinvia a un allegato che riassume le disposizioni vigenti in materia di carico familiare.
Criteri per il coniuge, i figli e i soggetti equiparati
Il coniuge è a carico se non percepisce redditi di qualsiasi natura superiori ai limiti previsti; può esserlo anche il coniuge legalmente separato, se l’atto di separazione prevede l’obbligo degli alimenti. I figli sono normalmente a carico fino a 18 anni; il limite è esteso fino a 21 anni per apprendisti o frequentanti scuole medie o professionali, e fino al compimento dei 26 anni per chi frequenta l’università o altra scuola superiore legalmente riconosciuta. Nessun limite di età vale per i figli in assoluta e permanente impossibilità di lavorare per grave infermità o difetto fisico o mentale. Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti, i figli anche naturali del coniuge, i minori affidati e coloro per i quali siano esercitate regolarmente funzioni di tutela con totale mantenimento.
Fratelli, sorelle, nipoti, genitori e altri ascendenti
Per fratelli, sorelle e nipoti si applicano le regole previste per i figli in caso di morte, invalidità permanente o disoccupazione non indennizzata del padre, oppure quando questi abbia abbandonato la famiglia. I genitori possono essere a carico se hanno raggiunto l’età richiesta per la pensione di vecchiaia o sono invalidi permanentemente al lavoro; quando più figli contribuiscono al loro mantenimento, possono essere a carico di uno solo, e in caso di disaccordo del figlio maggiore. Sono equiparati ai genitori i genitori naturali, il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e i soggetti cui il lavoratore sia stato affidato regolarmente; ai suoceri non si applica la disciplina degli assegni familiari. Possono inoltre essere a carico altri ascendenti in linea retta, come i nonni, alle condizioni previste per i genitori, purché il lavoratore abbia a carico il genitore da cui discendono, ovvero il genitore sia morto o abbia abbandonato la famiglia.
Esclusioni dal reddito e istruzioni operative
Ai fini del calcolo del reddito del beneficiario non si computano, in ogni caso, le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare e le indennità di accompagnamento per mutilati e invalidi civili totalmente inabili. Per i figli vanno inoltre escluse le pensioni ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio. Le sedi INPS sono invitate a comunicare immediatamente ai datori di lavoro e alle altre categorie interessate i nuovi importi e le istruzioni impartite.
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