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Circolare

Circolare numero 46 del 12-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’istituzione di nuovi conti del piano dei conti per rilevare contabilmente le trattenute sindacali operate sulle pensioni per conto di alcune organizzazioni convenzionate. I conti sono distinti tra pensioni pagate nell’anno in corso e nell’anno precedente e riguardano CONF.S.A.L., DIRP-CONFEDIR, FE.NA.PE.C.-C.L.A.A.I., F.A.B.I. e S.A.V.T. Le somme trattenute sono imputate dalla Direzione Generale al momento della ripartizione del saldo del conto GPA 54/99, secondo le istruzioni della circolare n. 284 del 14 dicembre 1992; la gestione dei rapporti finanziari con le organizzazioni sindacali è curata direttamente dalla Direzione Generale.

Istituzione di nuovi conti per la contabilizzazione delle trattenute sindacali sulle pensioni

Istituzione di nuovi conti per le trattenute sindacali sulle pensioni

La circolare interviene sul piano dei conti per consentire la corretta contabilizzazione delle trattenute sindacali effettuate sui trattamenti di pensione per conto di alcune federazioni convenzionate. L’aggiornamento si collega alle precedenti circolari che avevano trasmesso le convenzioni e definisce i conti da utilizzare per la rilevazione delle somme trattenute.

Contesto e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro delle convenzioni per le trattenute sindacali sulle pensioni già richiamate nelle circolari n. 51 del 25 febbraio 1993, n. 65 del 15 marzo 1993 e n. 215 del 28 settembre 1993. La finalità è quella di disporre di appositi conti di nuova istituzione per registrare, in modo distinto e puntuale, i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate per conto delle organizzazioni interessate.

Conti di nuova istituzione

Sono istituiti i seguenti conti, distinti tra competenza dell’anno in corso e dell’anno precedente:

  • GPA 25/04 e GPA 29/04 per i contributi sindacali di pertinenza della Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.);
  • GPA 25/34 e GPA 29/34 per i contributi sindacali di pertinenza della Federazione Nazionale Funzione Direttiva e Professionale Parastato (DIRP-CONFEDIR);
  • GPA 25/55 e GPA 29/55 per i contributi sindacali di pertinenza della Federazione Nazionale Pensionati CLAAI (FE.NA.PE.C. - C.L.A.A.I.);
  • GPA 25/83 e GPA 29/83 per i contributi sindacali di pertinenza della Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.);
  • GPA 25/87 e GPA 29/87 per i contributi sindacali di pertinenza del Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs (S.A.V.T.).

Distinzione tra anno in corso e anno precedente

Per ciascuna organizzazione sindacale è prevista una doppia codifica contabile:

  • un conto per le pensioni pagate nell’anno in corso;
  • un conto per le pensioni pagate nell’anno precedente. Questa distinzione consente di separare correttamente le trattenute in base al periodo di pagamento della pensione cui si riferiscono.

Modalità di imputazione contabile

La circolare precisa che le somme trattenute saranno imputate ai conti sopra indicati dalla Direzione Generale per conto delle Sedi, nel momento della ripartizione del saldo del conto GPA 54/99. L’operazione deve avvenire secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 284 del 14 dicembre 1992, richiamata espressamente come riferimento operativo.

Rapporti finanziari con le organizzazioni sindacali

Per quanto riguarda la definizione dei rapporti finanziari tra l’Istituto e le organizzazioni sindacali interessate, la circolare conferma che la gestione è affidata direttamente alla Direzione Generale. Non sono quindi demandate alle singole sedi ulteriori attività di regolazione finanziaria con i sindacati convenzionati.

Riferimenti normativi riportati nei conti

Nelle denominazioni complete dei conti è richiamato l’art. 23-octies della legge n. 485/1972, indicato come base normativa delle trattenute sindacali sulle pensioni. Le denominazioni abbreviate riportano inoltre la classificazione del contributo e la distinzione tra anno in corso (A.C.D) e anno precedente (A.P.D), così da agevolare la registrazione contabile.

Punti principali

Oggetto della comunicazione

La circolare aggiorna le istruzioni contabili introducendo nuovi conti per la rilevazione delle trattenute sindacali sui trattamenti di pensione, in continuità con le convenzioni già trasmesse con le circolari n. 51 del 25 febbraio 1993, n. 65 del 15 marzo 1993 e n. 215 del 28 settembre 1993.

Nuovi conti istituiti

Sono istituiti conti specifici per ciascuna organizzazione sindacale e per ciascun anno di competenza: GPA 25/04 e GPA 29/04 per CONF.S.A.L.; GPA 25/34 e GPA 29/34 per DIRP-CONFEDIR; GPA 25/55 e GPA 29/55 per FE.NA.PE.C. - C.L.A.A.I.; GPA 25/83 e GPA 29/83 per F.A.B.I.; GPA 25/87 e GPA 29/87 per S.A.V.T.

Criterio di distinzione tra anno in corso e anno precedente

Per ciascuna organizzazione sono previsti due conti: uno per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e uno per quelli relativi alle pensioni pagate nell’anno precedente.

Imputazione contabile delle somme trattenute

Le somme trattenute vengono imputate ai conti indicati dalla Direzione Generale per conto delle Sedi, al momento della ripartizione del saldo del conto GPA 54/99, secondo le disposizioni della circolare n. 284 del 14 dicembre 1992.

Gestione dei rapporti finanziari

La circolare ribadisce che la definizione dei rapporti finanziari tra l’Istituto e le organizzazioni sindacali interessate è curata direttamente dalla Direzione Generale.

Riferimento normativo nei conti

Nelle denominazioni complete dei conti è richiamato l’art. 23-octies della legge n. 485/1972, quale base normativa delle trattenute sindacali sulle pensioni.

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