Circolare numero 45 del 12-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare prende atto dell’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui anche le sanzioni amministrative per omissioni o irregolarità nelle denunce nominative O1/M e O3/M e nelle denunce contributive DM 10/M e DM 10/S rientrano nell’ambito applicativo della L. n. 689/81. Di conseguenza, le Sedi devono attivare immediatamente la procedura prevista da tale legge, con contestazione delle infrazioni secondo l’art. 14 e possibile emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Inoltre, viene chiarito che i modelli DM 10/S, distinti per Regione, costituiscono autonome denunce mensili contributive e che la sanzione va applicata per ciascun singolo modulo.
Adeguamento alla L. n. 689/81 per le sanzioni relative alle denunce nominative e contributive e chiarimento sui mod. DM 10/S
Sanzioni amministrative per denunce nominative e contributive
La circolare interviene per adeguare l’azione amministrativa all’orientamento della Corte di Cassazione in materia di sanzioni collegate alle denunce previdenziali e contributive. In particolare, viene precisato che le sanzioni per omissioni, ritardi o irregolarità nelle denunce nominative O1/M e O3/M e nelle denunce mensili DM 10/M, nonché nei nuovi modelli DM 10/S, devono essere trattate secondo la procedura della L. n. 689/81, superando le precedenti istruzioni che ne avevano escluso l’applicazione.
Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
Le precedenti circolari richiamate avevano ritenuto che le fattispecie sanzionatorie previste dall’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 353/1978 e dall’art. 30 della L. n. 843/1978, anche in relazione all’art. 3 della L. n. 92/1979, non rientrassero nel campo di applicazione della L. n. 689/1981, come delimitato dall’art. 12 della stessa legge. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato in più pronunce che tali sanzioni amministrative rientrano invece nella disciplina generale della L. n. 689/81, imponendo la contestazione delle violazioni secondo l’art. 14 e, se del caso, l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Adempimenti richiesti alle Sedi
Le Sedi devono applicare con effetto immediato la procedura della L. n. 689/81 a tutte le fattispecie richiamate, così da evitare ulteriori soccombenze in sede giudiziaria. Gli ispettori di vigilanza devono contestare le infrazioni non più mediante il verbale di accertamento, ma tramite processo verbale redatto e notificato secondo le particolari modalità previste dalla legge sulle sanzioni amministrative.
Profili organizzativi e criticità operative
La circolare segnala che l’adeguamento al nuovo orientamento giurisprudenziale può creare difficoltà organizzative, soprattutto quando l’irregolarità non emerge in sede ispettiva ma viene rilevata d’ufficio. In tali situazioni può risultare complesso avviare correttamente il procedimento, soprattutto se non sono disponibili tutti gli elementi necessari, come i dati identificativi dei soggetti tenuti a rispondere dell’infrazione.
Chiarimento sui modelli DM 10/S
Con riferimento alle denunce DM 10/S, distinte per Regione, viene precisato che esse hanno natura di autonome denunce mensili contributive. La circostanza è confermata dal fatto che tali modelli contengono dati indispensabili per individuare gli obblighi contributivi, dati che non compaiono nei modelli DM 10/M. Ne deriva che, poiché l’art. 30 della L. n. 843/1978 commina la sanzione amministrativa per ciascuna denuncia, la sanzione deve essere applicata singolarmente per ogni modulo DM 10/S.
Punti principali
Superamento delle precedenti esclusioni dalla L. n. 689/81
Le precedenti istruzioni avevano escluso dalla procedura amministrativa della L. n. 689/81 le sanzioni per mancata, infedele o incompleta presentazione delle denunce nominative O1/M e O3/M e per omissioni o irregolarità nelle denunce mensili DM 10/M, ora anche DM 10/S. La circolare richiama però l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui tali sanzioni rientrano nell’ambito applicativo della L. n. 689/81, rendendo necessario adeguare l’azione amministrativa.
Obbligo di contestazione secondo la L. n. 689/81
Le Sedi devono attivare con effetto immediato la procedura prevista dalla L. n. 689/81 per queste fattispecie, allo scopo di evitare ulteriori soccombenze in sede giudiziaria. Le infrazioni non vanno più contestate mediante verbale di accertamento, ma tramite processo verbale da notificare secondo le modalità speciali previste dalla legge, con possibile successiva ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 14.
Difficoltà operative nei casi accertati d’ufficio
La circolare segnala che l’adeguamento al nuovo orientamento comporta problemi organizzativi e funzionali, soprattutto quando l’infrazione non è rilevata in sede ispettiva ma d’ufficio. In tali casi possono mancare gli elementi necessari per instaurare correttamente la procedura, in particolare i dati identificativi dei soggetti responsabili dell’infrazione.
Chiarimento sui mod. DM 10/S e applicazione della sanzione
Per le denunce DM 10/S, distinte per Regione, viene chiarito che esse costituiscono autonome denunce mensili contributive, poiché contengono dati necessari all’individuazione degli obblighi contributivi non presenti nei mod. DM 10/M. Poiché l’art. 30 della L. n. 843/1978 prevede la sanzione amministrativa per ciascuna denuncia, la sanzione deve essere applicata separatamente per ogni singolo modulo DM 10/S.
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