Cassazione Penale, Sentenza n. 25487/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. di Verona nei confronti di un indagato per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omessa notifica all'indagato detenuto del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al riesame; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, per asserita mancanza di spontaneità e per omesso avviso della facoltà di non rispondere e delle garanzie difensive; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, comma 7, c.p.p., nella parte in cui non prevede gli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p.; 4) vizio di motivazione sulla spontaneità e utilizzabilità di tali dichiarazioni ai fini cautelari; 5) erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e mancata applicazione dell'illecito amministrativo ex art. 75 o, in subordine, dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che non fosse determinata la quantità di principio attivo della sostanza e che il solo narcotest non fosse sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché dagli atti risultava la rituale notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. Ha dichiarato inammissibili per genericità e difetto di decisività i motivi relativi alle dichiarazioni spontanee, osservando che il quadro cautelare era fondato su plurimi elementi autonomi e convergenti: osservazioni della polizia, incontri fugaci, sequestro di 35 grammi di cocaina occultati in un marsupio su una bicicletta nel garage nella disponibilità dell'indagato, rinvenimento di bilancino, agenda con annotazioni di pagamenti e nominativi, e somma in contanti; tali elementi erano da soli sufficienti a sorreggere i gravi indizi. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, comma 7, c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque priva di rilevanza, poiché le dichiarazioni spontanee, se effettivamente spontanee, sono utilizzabili nella fase procedimentale anche senza gli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p. Infine, il quinto motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione sul fine di spaccio, basata su peso, valore economico, strumenti di confezionamento, contabilità delle cessioni e modalità della condotta. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, disponendo anche la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero coerenti con la detenzione di cocaina a fini di spaccio.
art. 350, comma 7, c.p.p.
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale e nel giudizio cautelare se effettivamente spontanee, anche senza gli avvisi difensivi di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p.
art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p.
Invocato dalla difesa come avviso mancante; la Corte ha escluso che tale garanzia sia necessaria per le dichiarazioni spontanee, purché libere e non sollecitate.
art. 63, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa e nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha escluso la sua applicabilità automatica alle dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, c.p.p.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Norma invocata per la riqualificazione dell'uso personale; la Corte ha ritenuto generica la doglianza perché non confrontata con la motivazione sul fine di spaccio.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Invocato in via subordinata per l'ipotesi di lieve entità; la Corte non ha ravvisato elementi per accedervi, ritenendo il motivo generico.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro del diritto di difesa e del diritto al silenzio.
art. 2 Cost.
Parametro costituzionale evocato nella questione di legittimità costituzionale.
art. 117, comma 1, Cost.
Parametro costituzionale evocato in relazione alla direttiva UE 2012/13.
Direttiva UE/2012/13
Richiamata dalla difesa a sostegno dell'obbligo di avvisi difensivi anche per le dichiarazioni spontanee; la Corte non ha accolto la tesi.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura un elemento non decisivo della motivazione, se il provvedimento impugnato è sorretto da una autonoma ratio decidendi fondata su più elementi indiziari indipendenti.
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale e cautelare se risultano effettivamente frutto di libera determinazione; l'assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p. non ne comporta automaticamente l'inutilizzabilità.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, comma 7, c.p.p. è manifestamente infondata quando la censura presuppone un'estensione dell'apparato di garanzie previsto per l'interrogatorio a dichiarazioni che, per definizione, sono spontanee e non sollecitate.
- Ai fini della sussistenza dei gravi indizi in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare il complesso degli indizi oggettivi e sintomatici della destinazione allo spaccio, quali modalità della condotta, strumenti di confezionamento, annotazioni contabili, denaro contante e occultamento della sostanza, senza che sia necessario fondare la decisione sulle sole dichiarazioni dell'indagato.
- È generico il motivo di ricorso che prospetti una diversa qualificazione del fatto in termini di uso personale o di lieve entità senza confrontarsi puntualmente con gli elementi fattuali posti dal giudice a base della ritenuta finalità di spaccio.
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