Sentenza del 19/02/2016 n. 905 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Frode carosello - Indebita detrazione dell'imposta - Cartiera - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Onere probatorio tra fisco e cessionario - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture emesse nell’ambito di una frode carosello e riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, occorreva stabilire come si distribuisse l’onere della prova quando le fatture apparivano formalmente regolari. L’Ufficio doveva dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, gli elementi sintomatici della frode, come la natura di cartiera del cedente, l’assenza di una struttura operativa autonoma, il mancato versamento dell’IVA secondo un meccanismo preordinato e la consapevolezza o connivenza del cessionario. Una volta assolto tale onere, spettava al contribuente fornire prove di pari valore idonee a escludere la propria partecipazione o consapevolezza della frode.
La decisione
Il principio affermato è che la mera regolarità formale delle fatture non garantisce il diritto alla detrazione. Tuttavia, l’Amministrazione non può limitarsi a rilevare l’irregolarità o la natura fittizia del cedente: deve fornire elementi presuntivi concreti e concordanti circa l’esistenza della frode e la consapevolezza, o conoscibilità, della stessa da parte del cessionario. Il contribuente, a sua volta, deve contrastare tali elementi con prove idonee. Dal testo fornito non emerge l’esito processuale specifico in termini di accoglimento o rigetto del ricorso; la decisione enuncia principalmente il criterio di riparto dell’onere probatorio.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
La detrazione dell’IVA può essere negata quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione collegata a una frode, anche se la fattura è formalmente regolare.
Cassazione civile, sentenze n. 10414/2011 e n. 18642/2015
I precedenti richiamati confermano che l’Ufficio deve provare gli elementi oggettivi della frode e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche tramite presunzioni semplici; il contribuente deve poi fornire una prova contraria adeguata.
Massime di principio
- La fattura formalmente corretta costituisce un elemento favorevole al contribuente, ma non è sufficiente da sola a fondare il diritto alla detrazione se emergono indizi di frode.
- L’Amministrazione finanziaria deve indicare e provare elementi concreti relativi sia alla natura fraudolenta del cedente sia alla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La prova dell’Amministrazione può essere presuntiva: non è necessario dimostrare la frode con una prova diretta o incontrovertibile, purché gli indizi siano concreti, concordanti e coerenti.
- Il contribuente deve dimostrare di aver operato con ordinaria diligenza, verificando l’affidabilità del fornitore e la reale esecuzione delle operazioni, soprattutto quando esistono anomalie commerciali o fiscali.
- La presenza di una cartiera o il mancato versamento dell’IVA da parte del fornitore non comportano automaticamente la perdita della detrazione: deve essere collegata anche alla consapevolezza o alla conoscibilità della frode da parte del cessionario.
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