L.R. Piemonte 9/2021
Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico. [1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese valorizza le strade storiche di montagna a fini turistici: istituisce un censimento regionale, promuove interventi di conservazione, recupero, gestione e promozione, disciplina la fruizione degli itinerari e prevede monitoraggio dei flussi, relazioni periodiche e una prima copertura finanziaria per il 2021-2023. Abroga la l.r. 9/2010 sulle strade militari dismesse.
Valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico in Piemonte
Valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico
La legge della Regione Piemonte riconosce e valorizza le strade storiche di montagna di interesse turistico per favorire lo sviluppo del turismo all’aria aperta. La disciplina riguarda il territorio regionale piemontese e si concentra sull’individuazione, tutela, gestione e fruizione turistica di tali infrastrutture e dei relativi itinerari.
Finalità e perimetro dell’intervento
La Regione promuove una politica di valorizzazione delle strade storiche di montagna mediante:
- l’individuazione delle strade attraverso un censimento regionale;
- il sostegno agli interventi di conservazione, recupero, ampliamento e gestione;
- la ricerca storica sulle tecniche costruttive, utile per i restauri e i recuperi;
- le attività di comunicazione, informazione e divulgazione del valore culturale e turistico;
- il supporto agli operatori e ai fornitori di servizi turistici collegati agli itinerari storico-turistici e alle associazioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio.
Definizioni rilevanti
La legge definisce come strade storiche di montagna di interesse turistico i collegamenti viari, stradali e pedonali, compresi quelli transvallivi e quelli di collegamento con territori oltre confine alpino e appenninico, nonché le strade militari dismesse, le opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l’arco alpino piemontese, purché sia attestato il carattere storico o tradizionale. Gli itinerari storico-turistici sono insiemi di una o più strade, anche pedonali, eventualmente collegate da tratti di viabilità agrosilvopastorale o ordinaria; le tappe sono le unità minime di percorrenza, nei casi di itinerari di più giorni.
Censimento regionale delle strade
La Regione istituisce entro 90 giorni dall’entrata in vigore un censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico presso l’assessorato competente. Il censimento è aggiornato da comuni, unioni di comuni, enti di gestione delle aree protette e ATL territorialmente interessati, secondo le modalità definite dal regolamento attuativo. Il regolamento disciplina anche gestione e aggiornamento del censimento.
Interventi e progetti finanziabili
La Regione sostiene progetti e interventi degli enti proprietari, purché rispettosi delle caratteristiche tipologiche delle strade. Sono finanziabili, in particolare:
- promozione del valore culturale e turistico, mappatura, georeferenziazione, pubblicazione cartografica e materiale promozionale;
- gestione e manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti della viabilità;
- riqualificazione delle strutture ricettive e valorizzazione di edifici e manufatti di pregio storico lungo gli itinerari;
- promozione dei servizi turistici connessi;
- messa in sicurezza e ripristino, anche con omogeneizzazione, della segnaletica nel rispetto del Codice della strada;
- progetti per collegare gli itinerari con percorsi escursionistici internazionali.
La Regione sostiene anche interventi e progetti integrati tra più ambiti e il completamento del processo di acquisizione dei beni dismessi del demanio militare ai sensi della normativa statale richiamata. È inoltre favorita la presenza istituzionale a fiere ed eventi promozionali di settore.
Gestione e fruizione degli itinerari
La gestione, anche in forma associata e previa intesa con la Regione, spetta a Città metropolitana di Torino, province, comuni, unioni di comuni ed enti di gestione delle aree protette, che curano anche la fruizione delle strade e delle opere edilizie, eventualmente a pagamento, per garantire tutte le tipologie di utenza. Le modalità di fruizione sono tre:
- fruizione limitata ai veicoli non a motore, incluse le biciclette a pedalata assistita;
- uso a fruizione promiscua, regolamentato e con eventuale pedaggio per veicoli a motore contingentati per quote o periodi;
- percorso totalmente libero. I gestori approvano il regolamento di fruizione nel rispetto degli indirizzi fissati dal regolamento regionale.
Regolamento attuativo e criteri applicativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva il regolamento attuativo, previo parere della commissione consiliare competente. Il regolamento definisce:
- le caratteristiche specifiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico;
- criteri, modalità e documentazione per il censimento;
- requisiti e criteri generali dei progetti finanziabili.
Aiuti di Stato
Gli atti applicativi della legge che comportano aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi di aiuti concessi in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sui risultati della legge. Decorsi un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, contenente dati su:
- stato di attuazione degli interventi e dei progetti finanziati;
- monitoraggio dei flussi turistici;
- modalità di gestione del censimento e sua distribuzione territoriale;
- grado di fruizione degli itinerari e tipologia degli utenti;
- soggetti beneficiari, risorse stanziate e utilizzate;
- criticità emerse e correttivi adottati. Nelle relazioni annuali è inserita una sezione sugli effetti finanziari; le relazioni sono rese pubbliche.
Abrogazione e disciplina finanziaria
La legge abroga la l.r. Piemonte 18 febbraio 2010, n. 9, sulle iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse. Per la prima applicazione, gli oneri sono quantificati in:
- 500.000 euro per spese correnti nel 2021;
- 1.000.000 euro per spese in conto capitale nel 2021. La copertura è prevista sulle risorse della missione Turismo del bilancio 2021-2023; per il 2022 e 2023 si provvede secondo le regole contabili richiamate.
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