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Legge

L.R. Piemonte 10/2021

Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 10/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale istituisce misure di assistenza, informazione e sostegno economico per gli anziani, residenti nella Regione e con almeno 70 anni, vittime di delitti contro il patrimonio. Prevede convenzioni con enti del terzo settore, una copertura assicurativa e campagne informative. La norma finanziaria era limitata al triennio 2021-2023, con oneri stimati in 100.000 euro per ciascun anno.

Sostegno agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio

Sostegno agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio

La legge disciplina, per il territorio della Regione, un sistema di assistenza e sostegno rivolto agli anziani vittime di specifici reati contro il patrimonio. Il provvedimento combina interventi informativi, supporto psicologico e pratico, contributi economici e una copertura assicurativa dedicata.

Finalità e impianto generale

La Regione promuove l’assistenza e il sostegno agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio previsti dal libro secondo, titolo XIII, capi I e II del codice penale. La disciplina mira a:

  • sviluppare forme di collaborazione con enti del terzo settore attivi sul territorio regionale e impegnati nella cura e assistenza delle persone anziane;
  • assicurare servizi informativi, sostegno psicologico professionale e assistenza nella fase di denuncia;
  • riconoscere contributi a titolo di sostegno economico per i soggetti in condizioni economiche disagiate.

Destinatari e requisiti

La legge si applica ai soggetti passivi dei delitti richiamati, purché ricorrano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • residenza anagrafica nel territorio regionale alla data di verificazione del reato;
  • età pari o superiore a 70 anni;
  • presenza di condizioni economiche disagiate, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Convenzioni con gli enti del terzo settore

La Regione, d’intesa con le amministrazioni locali, stipula specifiche convenzioni con gli enti del terzo settore individuati dalla legge. Sulla base di tali convenzioni, gli enti possono svolgere un’ampia gamma di attività di supporto alle vittime, tra cui:

  • servizi informativi sui reati di cui possono essere vittime;
  • assistenza nella presentazione della denuncia alle autorità competenti;
  • supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche e accompagnamento per eventuali visite mediche;
  • presenza di volontari a domicilio, quando necessaria, per aiutare la vittima a riprendere il normale corso della vita;
  • sostegno psicologico professionale, sia telefonico sia diretto;
  • prestazioni di primo intervento per i danneggiamenti materiali subiti.

Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sostegno economico e copertura assicurativa

Il sostegno economico ai beneficiari è erogato tramite apposito contratto assicurativo. La Regione assume il ruolo di stazione appaltante del servizio assicurativo, nel rispetto delle regole civilistiche richiamate e dei principi del codice dei contratti pubblici.

La Giunta regionale:

  • definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore le modalità e i criteri di concessione del sostegno economico;
  • individua i contenuti essenziali del bando di gara;
  • stabilisce le modalità di approvazione e finanziamento delle richieste di ristoro coperte dalla polizza.

La copertura comprende i rischi, gli oneri e le spese, incluse quelle legali e peritali, connessi all’attuazione del sostegno economico, entro i limiti di spesa previsti dalla legge finanziaria.

Campagne informative e analisi del fenomeno

La Regione promuove campagne informative per far conoscere i servizi previsti dalla legge.

È inoltre prevista un’attività di analisi sociologica sull’andamento e l’evoluzione della criminalità avente come vittime persone anziane sul territorio regionale. La Giunta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, individua l’organismo di partecipazione all’attività amministrativa incaricato di svolgere tali analisi, anche in collaborazione con altri soggetti.

Monitoraggio e clausola valutativa

La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione.

In particolare, dopo due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, la Giunta presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, contenente:

  • il quadro delle convenzioni stipulate e dei servizi erogati;
  • i criteri, le modalità di concessione e il numero dei beneficiari del sostegno economico;
  • gli esiti delle attività di analisi sociologica;
  • lo stato di attuazione della legge, le criticità emerse e le soluzioni adottate o programmate;
  • i dati necessari a valutare gli effetti finanziari della disciplina.

I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali atti consiliari conclusivi.

Regime finanziario

In prima applicazione, gli oneri sono quantificati in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La copertura è assicurata mediante incremento di risorse nella missione 12, programma 12.03, titolo 1, con corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per spese correnti della missione 20, programma 20.03, capitolo 197746, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Attualità della disciplina

La legge contiene una norma finanziaria riferita espressamente al triennio 2021-2023 e prevede adempimenti iniziali a breve termine dall’entrata in vigore. Per la parte economica programmata su quel triennio, la disciplina risulta ormai storicamente conclusa e non più utile come base di spesa attuale.

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