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Legge

L.R. Piemonte 13/2021

"Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 13/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e promuove in Regione le cooperative di comunità, ne definisce i requisiti e istituisce un albo regionale. Prevede possibili agevolazioni, contributi e comodati di beni immobili, con criteri demandati alla Giunta. La copertura finanziaria è prevista solo per il triennio 2021-2023; la disciplina è quindi oggi sostanzialmente superata nei profili di spesa iniziale.

Cooperative di comunità

Cooperative di comunità: riconoscimento e sostegno in Regione

La legge disciplina il riconoscimento delle cooperative di comunità e le misure regionali di sostegno alla loro nascita e al loro sviluppo. L’intervento è rivolto al territorio regionale e mira a valorizzare forme cooperative orientate al benessere collettivo di una comunità territoriale definita.

Finalità dell’intervento

La Regione riconosce e promuove il ruolo delle cooperative di comunità come strumenti di sviluppo locale e coesione sociale. Le iniziative previste perseguono, in particolare:

  • la rigenerazione di processi di sviluppo locale e il rilancio dei territori;
  • il rafforzamento del sistema produttivo locale e la tutela del territorio;
  • la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni territoriali;
  • la creazione di opportunità di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, GAL e comunità energetiche;
  • il contrasto allo spopolamento delle aree rurali e interne e ai fenomeni di degrado urbano e metropolitano.

Definizione di cooperativa di comunità

Ai fini della legge sono riconosciute come cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative, purché rispettino anche i requisiti previsti dalla normativa regionale sulla cooperazione. Tali soggetti devono svolgere un’attività economica finalizzata allo sviluppo comunitario e alla massimizzazione del benessere collettivo, favorendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi e la valorizzazione, gestione o acquisizione collettiva di beni o servizi di interesse generale.

Per essere riconosciute, le cooperative devono inoltre:

  • avere sede nel territorio regionale e operare prevalentemente nello stesso, in aree esposte a rischi di spopolamento, declino economico, degrado del patrimonio edilizio o marginalità sociale;
  • avere in prevalenza soci costituiti da persone fisiche residenti, domiciliate o stabilmente operanti nella comunità di riferimento, oppure da persone giuridiche ed enti con sede legale o operativa nella medesima comunità;
  • poter includere, in virtù dello scambio mutualistico, enti locali e altri enti pubblici del territorio interessato;
  • indicare nello statuto l’ambito territoriale di riferimento dei benefici sociali;
  • prevedere nello statuto forme di partecipazione all’assemblea di soggetti esterni interessati e appartenenti alla comunità di riferimento;
  • svolgere attività e servizi per la comunità con approccio multisettoriale, compresa almeno una o più attività di interesse generale, anche finalizzate al contrasto di spopolamento, declino economico e degrado sociale o urbanistico, esclusivamente nell’interesse della comunità e nell’ambito territoriale definito nell’atto costitutivo.

Le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa sono ricomprese nel novero delle cooperative di comunità.

Albo regionale delle cooperative di comunità

Presso la Giunta regionale è istituito l’albo regionale delle cooperative di comunità. Le cooperative in possesso dei requisiti possono iscriversi per ottenere il riconoscimento formale.

La Giunta regionale disciplina, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo. La gestione dell’albo e gli adempimenti connessi sono affidati alla direzione regionale competente e non comportano oneri per il bilancio regionale.

Interventi regionali a sostegno

Per sostenere nascita e sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire mediante:

  • finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale per la fase di start-up;
  • strumenti per agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e sovventori;
  • incentivi per nuova occupazione, anche con sostegno al reddito nella fase di avvio;
  • concessione in comodato gratuito di beni immobili regionali, secondo la disciplina regolamentare richiamata;
  • ulteriori interventi stabiliti dalla Giunta regionale.

La Giunta definisce con il medesimo provvedimento previsto per l’albo i criteri e le modalità di erogazione dei benefici, nonché le modalità di domanda e i requisiti di ammissibilità. Le cooperative di comunità possono inoltre accedere agli incentivi previsti dalla normativa regionale sulla cooperazione, secondo il relativo programma degli interventi.

Monitoraggio e rendicontazione

La Giunta regionale deve trasmettere annualmente alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata sugli interventi attuati, sull’entità e sui destinatari dei benefici concessi e sulla coerenza delle misure rispetto alle finalità della legge.

Copertura finanziaria e limite temporale

In fase di prima applicazione, gli oneri della legge sono quantificati in 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La copertura è assicurata mediante risorse stanziate nella missione politiche per il lavoro e la formazione professionale, con corrispondente riduzione del fondo per provvedimenti legislativi in corso destinati a spese di investimento.

La previsione finanziaria espressa è quindi riferita al triennio 2021-2023; il testo non disciplina ulteriori stanziamenti oltre tale periodo.

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