L.R. Piemonte 15/2021
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 15/2021 aggiorna la disciplina dell’ufficio del Difensore civico: ridefinisce alcune funzioni dirigenziali su delega, la struttura di supporto e la gestione degli affari urgenti in caso di impedimento. Non comporta nuovi o maggiori oneri e entra in vigore il giorno della pubblicazione sul B.U.R. Piemonte.
Modifiche organizzative all’ufficio del Difensore civico regionale
Modifiche organizzative dell’ufficio del Difensore civico
La legge regionale Piemonte n. 15 del 2021 interviene in modo puntuale sulla legge regionale n. 50 del 1981, riorganizzando alcuni profili interni dell’ufficio del Difensore civico e precisando chi svolge determinate funzioni amministrative e operative. Si tratta di una disciplina di carattere organizzativo, vigente nel territorio della Regione Piemonte.
Riparto delle funzioni dirigenziali
La legge modifica il secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 50/1981, sostituendo il riferimento al dirigente designato dal Difensore civico con il dirigente competente, che opera su delega del Difensore civico. La previsione rafforza il collegamento funzionale tra l’organo di garanzia e la struttura amministrativa di supporto.
Sede e organizzazione della struttura di supporto
La rubrica dell’articolo 19 viene sostituita con “Sede e organizzazione dell’ufficio del Difensore civico”. Inoltre, il secondo comma è riscritto prevedendo che, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1 della legge regionale n. 50/1981, la struttura a supporto dell’ufficio sia individuata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, secondo la disciplina sull’organizzazione degli uffici regionali e sul personale contenuta nella legge regionale n. 23/2008.
Gestione degli affari urgenti e indifferibili
Viene introdotto un nuovo comma 3 all’articolo 19, che disciplina i casi in cui il Difensore civico sia in grave impedimento o ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 17, secondo comma, e 18 della legge regionale n. 50/1981. In tali situazioni, le funzioni relative agli affari urgenti e indifferibili sono svolte dal dirigente competente.
Neutralità finanziaria
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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