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Legge

L.R. Piemonte 11/2021

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale promuove in Piemonte la parità retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità. Prevede un Registro delle imprese virtuose, benefici e premialità per le imprese certificate, misure contro l’abbandono lavorativo delle donne e incentivi fiscali/punteggi per nuove assunzioni femminili. Contiene norme attuative, valutative e finanziarie per il triennio 2021-2023.

Parità retributiva di genere e occupazione femminile stabile e di qualità

Parità retributiva di genere e sostegno all’occupazione femminile

La legge regionale del Piemonte disciplina strumenti per promuovere la parità retributiva tra i sessi e favorire la permanenza, il reinserimento e l’affermazione delle donne nel mercato del lavoro. Il provvedimento si inserisce nel quadro costituzionale, eurounitario e regionale in materia di pari opportunità e non discriminazione.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce la parità di genere come presupposto di equità sociale e sviluppo economico del territorio. La norma mira a diffondere una cultura antidiscriminatoria e a valorizzare il ruolo delle donne nella società, in coerenza con i principi di uguaglianza sostanziale e pari opportunità.

Strumenti per ridurre il divario retributivo

Per contrastare la differenziazione retributiva basata sul genere, la Regione favorisce le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti in Piemonte che abbiano meno di cinquanta dipendenti e rendano conoscibili e diffondano dati sulla situazione del personale femminile e maschile. L’attenzione è rivolta, in particolare, a:

  • tutela della maternità;
  • formazione e promozione professionale;
  • conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
  • passaggi di categoria o qualifica;
  • equo riconoscimento della qualifica professionale;
  • retribuzione effettivamente corrisposta.

La Regione incentiva inoltre l’incremento dell’occupazione femminile e promuove reti di imprese e buone pratiche tra imprese ed enti locali che si distinguano per il perseguimento della parità retributiva.

Certificazione di pari opportunità e Registro regionale

Alle imprese virtuose può essere riconosciuta una Certificazione di pari opportunità di lavoro in ordine alla parità retributiva tra i sessi e alla promozione delle pari opportunità di lavoro. Per dare evidenza alla certificazione è istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro, riservato alle imprese pubbliche e private operanti sul territorio regionale con meno di cinquanta dipendenti in possesso della certificazione nazionale richiamata dalla legge.

Misure contro l’abbandono lavorativo delle donne

La Regione promuove interventi per contrastare l’abbandono del lavoro femminile, con particolare riferimento alle dimissioni in bianco e ai licenziamenti nel periodo compreso tra il congedo di maternità obbligatorio e il primo triennio di puerperio, nonché nei periodi di congedo previsti dalla normativa richiamata.

La Giunta regionale deve adottare indirizzi verso strutture regionali, enti strumentali e società controllate affinché nei bandi e avvisi pubblici siano inserite clausole che prevedano:

  • un sistema di premialità nei benefici economici per le imprese iscritte nel Registro;
  • l’utilizzo della certificazione di pari opportunità;
  • l’esclusione per tre anni dai benefici regionali per le imprese condannate con sentenza passata in giudicato per dimissioni o licenziamenti illegittimi in violazione della normativa sulla tutela della maternità e paternità.

La Regione può inoltre promuovere protocolli d’intesa con tribunali, corti d’appello, servizi ispettivi e organizzazioni sindacali datoriali per la trasmissione dei dati utili all’attuazione delle misure.

Incentivi per l’occupazione femminile stabile e di qualità

Le imprese operanti in Piemonte che aderiscono al Registro possono beneficiare di misure di sostegno e valorizzazione. In particolare, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa vigente, la Regione prevede:

  • riduzione del 50% dell’aliquota IRAP per le nuove assunzioni di donne lavoratrici per il triennio successivo alla sottoscrizione dei contratti;
  • premialità tramite punteggio aggiuntivo nella valutazione di progetti presentati in avvisi e bandi regionali.

Le modalità e i criteri di riconoscimento dei benefici sono demandati al regolamento attuativo. I benefici possono essere riconosciuti nella misura massima alle imprese pubbliche e private con meno di cento dipendenti che, sulla base del rapporto biennale previsto dal codice delle pari opportunità, non presentano divari retributivi di genere.

Aiuti di Stato e disciplina europea

Gli atti applicativi della legge che configurino aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi in conformità ai regolamenti di esenzione o in regime de minimis.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale deve adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge un regolamento per disciplinare:

  • modalità, criteri e requisiti per iscrizione, tenuta, pubblicazione e aggiornamento del Registro;
  • modalità e criteri per il riconoscimento dei benefici economici;
  • ogni altro aspetto necessario all’attuazione della legge.

Monitoraggio e valutazione

La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti. Decorsi due anni dall’entrata in vigore e poi ogni anno, deve presentare una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, contenente informazioni su Registro, certificazioni rilasciate, protocolli d’intesa, andamento dell’occupazione femminile in Piemonte, effetti finanziari, stato di attuazione e criticità.

Le relazioni sono rese pubbliche e i soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.

Copertura finanziaria

La legge prevede minori entrate autorizzate fino a un massimo di 50.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2021-2023. La copertura è assicurata mediante corrispondente aumento di risorse nella missione 01, programma 01.03, titolo 1, e riduzione di pari importo nella missione 20, programma 20.03, titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

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