Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/03/2016 n. 714 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Riscossione - Tassa automobilistica - Cartella di pagamento - Prescrizione del credito - Termine ordinario decennale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Bari relativa a dieci intimazioni di pagamento, deducendo principalmente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la prescrizione dei crediti, ritenendo decorso il termine tra la notifica delle cartelle e le intimazioni. Equitalia ha resistito, contestando tali deduzioni e proponendo appello incidentale per sostenere che anche le cartelle oggetto dell'annullamento non fossero prescritte. La CTR ha ritenuto regolari le notifiche, sulla base delle relate e degli avvisi di ricevimento, e ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale alla riscossione della tassa automobilistica, in assenza di una norma specifica che stabilisse un termine più breve.

La decisione

La CTR Puglia ha rigettato sia l'appello principale del contribuente sia l'appello incidentale di Equitalia. Ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle, precisando che contestazioni generiche sulla conformità delle copie, sull'identità del ricevente o sull'illeggibilità della firma non sono sufficienti, in assenza di uno specifico disconoscimento o di querela di falso. Ha inoltre affermato che il credito regionale derivante dalla tassa automobilistica si prescrive nel termine ordinario decennale. L'appello incidentale di Equitalia è stato respinto perché la comunicazione relativa a un rimborso e a una proposta di compensazione ex art. 28-ter del DPR 602/1973 non conteneva una specifica intimazione di pagamento e non costituiva quindi valido atto interruttivo della prescrizione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    In mancanza di una disposizione speciale che preveda un termine più breve, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • Legge n. 4 del 1929, art. 17, comma 1

    La sentenza richiama la norma per qualificare la riscossione della sanzione pecuniaria come esercizio di un diritto soggetto, in assenza di deroghe specifiche, al termine ordinario decennale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3

    È richiamato per sostenere l'applicazione del termine decennale alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, non essendo individuata una disciplina derogatoria più breve applicabile al caso.

  • DPR n. 602 del 1973, art. 28-ter

    La comunicazione relativa a rimborso e proposta di compensazione non è stata considerata, nel caso concreto, un atto interruttivo della prescrizione perché priva di una determinata pretesa creditoria e di un'intimazione scritta ad adempiere.

  • Art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento della raccomandata, quale atto pubblico, fa prova delle attività compiute dall'agente postale; contestazioni generiche o relative all'illeggibilità della firma non sono sufficienti a invalidare la notifica.

  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 25790/2009

    La sentenza richiama l'orientamento secondo cui la mancata impugnazione della cartella non trasformerebbe il termine di prescrizione in decennale, distinguendo tra giudicato e acquiescenza amministrativa; tale orientamento non è stato seguito dal Collegio.

  • Cass. civ., n. 17877/2011; n. 701/2014; n. 4338/2014; n. 26161/2006; n. 11749/2015

    Sono richiamate a sostegno dell'indirizzo secondo cui la cartella di pagamento, quale titolo esecutivo, è soggetta al termine ordinario decennale quando non esista una specifica disposizione prescrizionale più breve.

Massime di principio

  • Per i crediti relativi alla tassa automobilistica, secondo l'orientamento applicato in questa sentenza, il termine di prescrizione è decennale se non esiste una norma speciale che stabilisca un termine più breve.
  • La prescrizione decorre e può essere interrotta da atti validamente notificati che manifestino in modo chiaro una pretesa determinata e una richiesta di pagamento; comunicazioni aventi finalità diverse, come rimborsi o compensazioni, non sono automaticamente interruttive.
  • Quando il concessionario produce relate e avvisi di ricevimento, la notifica può essere ritenuta provata anche senza produzione dell'originale della cartella, salvo un disconoscimento specifico e puntuale della conformità della copia o contestazioni formalmente idonee.
  • Le intimazioni di pagamento successive alla cartella sono normalmente impugnabili per vizi propri; le contestazioni sulla cartella presupposta possono essere esaminate solo se la cartella non è stata validamente notificata o se il contribuente non ne ha avuto conoscenza legale.
  • La decorrenza della prescrizione deve essere verificata considerando tutte le notifiche e gli eventuali atti interruttivi, non soltanto l'intervallo tra cartella e intimazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.