Sentenza del 04/05/2015 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente maggiori ricavi non contabilizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere b) e d), del DPR 600/1973, rilevando una percentuale media di fatturazione dei corrispettivi pari al 40,93% e richiamando dichiarazioni raccolte da clienti della contribuente. La contribuente contestava l'accertamento per violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973, sostenendo che le dichiarazioni di terzi non erano state integralmente allegate né adeguatamente documentate e che non potevano costituire, da sole, prova sufficiente della sottofatturazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto insufficiente il richiamo a sintesi non virgolettate delle dichiarazioni di terzi, rilevando che gli atti con cui tali dichiarazioni erano state acquisite avrebbero dovuto essere allegati all'avviso o comunque prodotti in giudizio. Le dichiarazioni non erano inoltre supportate da documentazione e l'Ufficio non aveva dimostrato concretamente la sottofatturazione, né con riferimento ai clienti intervistati né alla generalità delle prestazioni. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettere b) e d), DPR 600/1973
ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi non contabilizzati
L'accertamento induttivo può essere utilizzato quando la contabilità risulta inattendibile o quando emergono elementi presuntivi, ma tali elementi devono essere concretamente idonei a dimostrare i maggiori ricavi e non possono consistere in indizi generici o non verificabili.
Art. 42, DPR 600/1973
obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
L'avviso deve consentire al contribuente di conoscere e contestare effettivamente gli elementi posti a fondamento della pretesa. Se vengono richiamate dichiarazioni di terzi, la loro mera sintesi non è sufficiente quando gli atti originari non sono allegati o comunque resi disponibili.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate come elementi indiziari, ma il loro contenuto deve essere conoscibile e verificabile dal contribuente; il semplice richiamo a sintesi redatte dai verificatori può non soddisfare l'obbligo di motivazione.
- Un accertamento fondato su dichiarazioni di clienti o terzi deve essere sostenuto da ulteriori elementi oggettivi, come documentazione contabile, pagamenti, riscontri bancari o dati specifici sulle prestazioni; dichiarazioni generiche e non documentate possono non raggiungere il livello probatorio necessario.
- La presunzione di maggiori ricavi deve riferirsi a fatti specifici e coerenti con la generalità dell'attività accertata. Non è sufficiente dimostrare, in modo generico, irregolarità relative ad alcuni soggetti senza collegarle concretamente all'insieme delle operazioni.
- Quando il contribuente fornisce elementi contrari coerenti e documentati, l'Ufficio deve confutarli puntualmente e dimostrare la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento.
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