Sentenza del 04/05/2015 n. 175 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di euro 71.139,25 relativa all’ICI 2005, contestando sia la debenza integrale delle somme sia, in particolare, sanzioni e interessi e la legittimità della notifica quale coobbligato. Nel corso del giudizio, il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela della cartella e tale provvedimento era stato ricevuto da EQUITALIA già il 26 luglio 2013. Tuttavia, EQUITALIA non aveva informato tempestivamente né il contribuente né la Commissione tributaria prima dell’udienza di primo grado, causando la prosecuzione del giudizio e la necessità per il contribuente di proporre appello.
La decisione
L’appello è stato integralmente accolto. La sentenza di primo grado è stata annullata perché la cartella era stata revocata dall’ente impositore. EQUITALIA NORD è stata condannata a rimborsare le spese di causa, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge e contributo unificato, nonché al pagamento di ulteriori euro 3.500 ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, avendo omesso di comunicare una circostanza decisiva già conosciuta.
Norme richiamate
Art. 7 del D.L. 269/2003
La norma era stata richiamata dal contribuente per contestare la trasmissione della cartella al coobbligato, ma il relativo motivo era stato assorbito in primo grado e non è stato esaminato nel merito in appello, non essendo stato riproposto con appello incidentale.
Art. 56 del D.Lgs. 546/1992
I motivi e le eccezioni non accolti o assorbiti in primo grado devono essere riproposti in appello; in mancanza, possono considerarsi rinunciati e non possono essere riesaminati.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Il giudice tributario può condannare la parte soccombente a una somma ulteriore rispetto alle spese quando il comportamento processuale, anche nella fase amministrativa precedente al giudizio, abbia determinato ingiustificatamente la necessità o la prosecuzione del processo.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve normalmente rifondere alla controparte le spese di lite; tale principio è stato applicato a carico di EQUITALIA.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 13899/2013
È stata richiamata per affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle domande di responsabilità processuale aggravata e per interpretare estensivamente la responsabilità processuale, includendovi anche condotte tenute nella fase amministrativa che abbiano provocato un processo ingiusto.
Legge n. 69/2009, art. 45, comma 12
La disposizione ha introdotto il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., consentendo la condanna d’ufficio a una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene annullato in autotutela durante il giudizio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere o annullare la decisione impugnata; l’annullamento non elimina automaticamente la questione delle spese.
- L’ente impositore o l’agente della riscossione che venga a conoscenza dell’annullamento dell’atto deve comunicarlo tempestivamente al giudice e alla controparte. L’omissione può giustificare la condanna alle spese e, nei casi più gravi, anche una sanzione per responsabilità processuale aggravata.
- La responsabilità processuale può riguardare non solo le attività svolte davanti al giudice, ma anche condotte negligenti nella fase amministrativa quando queste provochino o prolunghino inutilmente il contenzioso.
- I motivi assorbiti o non esaminati in primo grado devono essere espressamente riproposti in appello, normalmente mediante appello incidentale quando necessario; altrimenti possono essere considerati rinunciati o preclusi.
- La revoca dell’atto da parte dell’amministrazione non comporta necessariamente la vittoria integrale dell’ente pubblico: se il comportamento dell’amministrazione o dell’agente della riscossione ha reso necessario il processo, il privato può ottenere il rimborso delle spese e un’ulteriore somma equitativa.
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