Regolamento (UE) 2026/100
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/100 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda il processo di revisione dell’aeronavigabilità, il certificato di aeronavigabilità e la segnalazione di eventi, e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio le regole UE su aeronavigabilità iniziale e mantenimento dell’aeronavigabilità, con l’obiettivo di semplificare e armonizzare procedure, ruoli e controlli tra certificato di aeronavigabilità e certificato di revisione dell’aeronavigabilità (ARC). Vengono rafforzate e chiarite le regole su revisione dell’aeronavigabilità, trasferimento di registrazione tra Stati membri, gestione delle non conformità e segnalazione degli eventi, anche per allineamento al regolamento (UE) n. 376/2014. Il testo contiene inoltre rettifiche puntuali a disposizioni già modificate in precedenza, in particolare per la sottocategoria B1.E e per la parte CAMO.
Modifica e rettifica della disciplina UE su aeronavigabilità iniziale e continua, certificato di aeronavigabilità, certificato di revisione dell’aeronavigabilità ed eventi nel settore aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeromobili e, nei casi previsti, ai sistemi aeromobili senza equipaggio, nonché alle imprese e al personale coinvolti nella certificazione, nel mantenimento dell’aeronavigabilità, nella revisione dell’aeronavigabilità, nella gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (CAMO/CAO) e nella manutenzione ai sensi dei regolamenti (UE) n. 748/2012 e n. 1321/2014. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri e i loro scambi informativi, con specifiche regole per aeromobili nuovi, usati, trasferiti tra Stati membri o importati, e per talune categorie con massa massima al decollo inferiore o superiore a 2 730 kg e, per la disciplina transitoria, velivoli con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg. Si applica dal 7 agosto 2026, salvo applicazione anticipata di alcune disposizioni dal 13 febbraio 2026 e dal 22 febbraio 2026; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/100
Il regolamento interviene sui due pilastri della disciplina UE in materia di aeronavigabilità: il regolamento (UE) n. 748/2012, relativo all’aeronavigabilità iniziale e alla certificazione, e il regolamento (UE) n. 1321/2014, relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità. La finalità dichiarata è semplificare, armonizzare e rendere più chiari i requisiti applicativi, riducendo la complessità e allineando le regole ai rischi effettivi, alle categorie di aeromobili e alla documentazione storica disponibile.
Razionalità dell’intervento
La Commissione evidenzia che il sistema attuale richiede un migliore allineamento tra certificato di aeronavigabilità e ARC, soprattutto nei casi di trasferimento di aeromobili tra Stati membri o di importazione nell’Unione. Il testo mira anche a rafforzare la cooperazione tra autorità competenti e a uniformare la segnalazione degli eventi con i principi del regolamento (UE) n. 376/2014.
Modifiche alla parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012
Nel regime di certificazione iniziale, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve svolgere indagini sufficienti a giustificare il rilascio, la validità, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità. Le procedure di indagine devono considerare, almeno, ammissibilità del richiedente, condizioni della domanda, classificazione dei certificati, verifica documentale, ispezione dell’aeromobile, determinazione di condizioni/restrizioni e accettazione del programma di valutazione e della relativa relazione.
Per il rilascio del certificato di aeronavigabilità e del certificato ristretto di aeronavigabilità vengono riorganizzati i casi di aeromobili nuovi, usati trasferiti da un altro Stato membro e usati privi di certificato rilasciato conformemente alla parte 21. In particolare, per gli aeromobili usati non già coperti da certificato UE si richiede la prova di conformità al progetto approvato, al rispetto delle direttive di aeronavigabilità, all’avvenuta revisione dell’aeronavigabilità e, per il certificato ordinario, anche alla conformità ai requisiti sulle emissioni di CO2 alla data del primo certificato.
Revisione dell’aeronavigabilità e ARC nel regolamento (UE) n. 1321/2014
La parte più ampia dell’intervento riguarda la revisione dell’aeronavigabilità nelle parti M e ML. Viene chiarito che la revisione è il processo periodico necessario a garantire la validità dell’ARC, fondato su analisi documentale dei registri di mantenimento dell’aeronavigabilità e controllo fisico dell’aeromobile. Se la revisione ha esito soddisfacente, può dar luogo al rilascio diretto dell’ARC oppure, in mancanza delle condizioni richieste, a una raccomandazione all’autorità competente.
L’ARC ha durata di 1 anno ed è prorogabile per ulteriori 12 mesi fino a un massimo di due proroghe consecutive. La proroga è riservata, in linea generale, all’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità, a condizione che la gestione sia stata continuativa e che l’aeromobile sia stato mantenuto da impresa approvata; la revisione può essere effettuata fino a 90 giorni prima della scadenza senza interrompere il ciclo di revisione. L’ARC perde validità, tra l’altro, per scadenza, sospensione, restituzione o revoca, ovvero se il certificato di aeronavigabilità viene sospeso, restituito o revocato.
Trasferimento di registrazione e casi di aeromobili privi di certificato UE pregresso
Il regolamento disciplina il trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’Unione. Il richiedente deve prima informare l’autorità dello Stato membro di registrazione attuale e poi richiedere il nuovo certificato di aeronavigabilità allo Stato membro di nuova registrazione. Se l’ARC è valido, resta valido fino alla scadenza ed è aggiornato con i nuovi contrassegni; se non è valido, il richiedente deve ripristinarne la validità o ottenerne uno nuovo.
Per gli aeromobili che al momento della domanda non dispongono di un certificato rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012, viene richiesto, per gli esemplari non nuovi, lo svolgimento e il completamento con esito soddisfacente della revisione dell’aeronavigabilità, l’esecuzione degli interventi di manutenzione necessari e, se il precedente certificato era stato revocato o restituito, l’informazione all’autorità che lo aveva rilasciato.
Segnalazione eventi e flussi informativi
Le nuove formulazioni dei punti M.A.202, ML.A.202, CAMO.A.160 e CAO.A.120 rafforzano l’obbligo di segnalazione degli eventi o delle condizioni che possono compromettere la sicurezza. I soggetti obbligati includono, a seconda del caso, proprietario/operatore, personale indipendente autorizzato a certificare, pilota-proprietario e imprese che effettuano manutenzione o gestione dell’aeronavigabilità.
Le segnalazioni devono essere inviate all’autorità competente dello Stato membro di registrazione e al soggetto responsabile della progettazione dell’aeromobile o del componente, in forma stabilita dall’autorità e, di regola, entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento. Per le imprese extra-UE è prevista anche una segnalazione iniziale confidenziale e, se necessario, una segnalazione di follow-up con le azioni preventive. È inoltre chiarito che i sistemi di reporting delle imprese stabilite nell’Unione possono essere unificati per soddisfare insieme il regolamento (UE) n. 376/2014 e la disciplina aeronautica di settore.
Ruolo di CAMO e CAO
Le imprese CAMO e CAO ottengono attribuzioni più ampie e meglio coordinate con la revisione dell’aeronavigabilità. Se approvate, possono effettuare revisioni dell’aeronavigabilità, rilasciare ARC oppure raccomandazioni, prorogare la validità dell’ARC e, nel rispetto di procedure adeguate inserite rispettivamente nel CAME o nel CAE, predisporre programmi di valutazione, condurre le indagini correlate e redigere la relativa relazione di valutazione.
Per alcune ipotesi possono anche rilasciare permessi di volo, con condizioni aggiuntive per gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg.
Personale, qualifiche e supervisione
Il regolamento specifica i requisiti del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità. Per l’autorità competente, per le CAMO/CAO e per il personale che agisce per proprio conto, sono richiesti esperienza minima, licenza o titolo aeronautico equivalente e formazione adeguata; in alcuni casi l’esperienza può sostituire il requisito formale della licenza/titolo. È richiesto anche che il personale abbia ricevuto una formazione recente e che i controlli fisici siano supportati, quando necessario, da personale autorizzato a certificare.
Rilievi, non conformità e misure correttive
La disciplina sui rilievi è resa più strutturata. Le non conformità vengono classificate in rilievi di livello 1, per le carenze significative che riducono la sicurezza o mettono in serio pericolo il volo, e rilievi di livello 2 per le altre non conformità. Per i rilievi di livello 1 la correzione è richiesta prima di ulteriori voli; per i rilievi di livello 2 entro il termine accettato o prorogato dall’autorità competente. In caso di mancata correzione, l’ARC può essere sospeso o revocato.
Conservazione dei registri e informazioni all’EASA
Le autorità competenti devono conservare i registri del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità per tre anni dalla cessazione dell’incarico, includendo qualifiche, esperienza e formazione. Inoltre, devono informare l’Agenzia entro 30 giorni sui problemi significativi nell’attuazione del quadro normativo UE e trasmettere senza indugio le informazioni rilevanti per la sicurezza provenienti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014.
Rettifiche puntuali
Il regolamento corregge anche errori formali pregressi: per la sottocategoria B1.E viene rettificato il riferimento alla deroga transitoria del regolamento (UE) n. 1321/2014; inoltre viene corretto il rinvio nel punto CAMO.B.300, con decorrenza allineata alle date di applicazione dei regolamenti di esecuzione interessati.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 7 agosto 2026, salvo le disposizioni specifiche già applicabili dal 13 febbraio 2026 e dal 22 febbraio 2026. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifiche ai regolamenti (UE) n. 748/2012 e n. 1321/2014
L’articolo 1 modifica gli allegati I e Ib del regolamento (UE) n. 748/2012. L’articolo 2 modifica l’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e gli allegati I (parte M), V ter (parte ML), V quater (parte CAMO) e V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014. Le modifiche incidono su revisione dell’aeronavigabilità, ARC, trasferimenti intra-UE, segnalazione eventi, conservazione dei registri e requisiti del personale.
Rettifiche al regolamento (UE) n. 1321/2014
L’articolo 3 rettifica l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1321/2014, sostituendo il riferimento al punto 66.A.3, punto 1, lettera b), con il punto 66.A.3, lettera a), punto 2), per includere correttamente la sottocategoria B1.E. Rettifica inoltre l’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.B.300, lettera g), che viene corretta in lettera h), con applicazione delle rettifiche rispettivamente dal 13 febbraio 2026 e dal 22 febbraio 2026.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 7 agosto 2026, salvo l’articolo 3, punto 1, applicabile dal 13 febbraio 2026, e l’articolo 3, punto 2, applicabile dal 22 febbraio 2026.
Come è indicizzato
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