Cassazione Penale, Sentenza n. 13296/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 217, comma 1, n. 2 legge fallimentare e aveva condannato il ricorrente per bancarotta documentale ai sensi dell'art. 216 (e correlati) riducendo la pena. Mangini, ex amministratore della società fallita REMARE RICEVIMENT Resort, deduceva di aver consegnato la documentazione contabile in suo possesso (con contabilità aggiornata fino al 2011 e ricostruzione del 2012 possibile dal curatore), contestando che vi fosse stata una sottrazione totale delle scritture. Lamentava violazione di legge e motivazione in relazione al requisito del dolo specifico richiesto per talune fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato adeguatamente la distinzione tra omessa consegna/sottrazione (che richiede dolo specifico) e tenuta irregolare o incompleta della contabilità (che può richiedere solo dolo generico), né aveva fornito una motivazione rigorosa sull'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo esame. La Corte di legittimità ha censurato la motivazione del giudice di merito per non aver adeguatamente comprovato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di sottrazione/occultamento/omessa consegna delle scritture contabili (art. 216, comma 1, n.2, prima parte), avendo confuso o confuso i profili probatori tra la sottrazione e la mera tenuta irregolare delle scritture. La Cassazione ha ritenuto dunque necessaria una nuova valutazione, più rigorosa, dell'elemento psicologico del reato; non è stata emessa condanna finale in questa pronuncia ma la decisione di merito è stata annullata e rinviata.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Riguarda la bancarotta fraudolenta documentale. La prima parte (sottrazione, distruzione, falsificazione o omessa consegna delle scritture) richiede il dolo specifico, ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori. La seconda parte (infedele o irregolare tenuta che rende impossibile la ricostruzione) può richiedere solo il dolo generico. Le due ipotesi sono autonome e non devono essere confuse.
art. 217, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Norma che contempla una diversa fattispecie di bancarotta documentale (meno gravosa rispetto alle ipotesi di cui ad art. 216 prima parte). Quando non è configurabile il dolo specifico per la sottrazione/falsificazione, la condotta può essere ricondotta a questa fattispecie che richiede una valutazione differente dell'elemento soggettivo.
art. 261, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Norma citata nella sentenza di merito come riferimento per la riduzione della pena per il reato di bancarotta; nella motivazione della Cassazione il rilievo centrale non è stato su questa disposizione ma sulla qualificazione documentale ai sensi di art. 216 e 217 e sul relativo elemento psicologico.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra le condotte previste dalla prima parte dell'art. 216 (sottrazione, distruzione, falsificazione, omessa consegna) e la seconda parte (tenuta irregolare o infedele della contabilità): la prima richiede dolo specifico; la seconda può essere integrata anche da dolo generico.
- Se l'accusa è fondata sulla sottrazione o omessa consegna delle scritture, il pubblico ministero deve fornire prove adeguate del dolo specifico; l'assenza di prove di distrazione patrimoniale impone una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo.
- La presenza materiale di libri contabili, anche se parziali o incompleti, può ostare all'imputazione di sottrazione totale: bisogna verificare se la documentazione disponibile consente la ricostruzione degli affari e del patrimonio.
- Non è corretto confondere o sovrapporre in motivazione le due tipologie di reato documentale: il giudice deve aderire alla fattispecie contestata e dimostrare la sussistenza degli elementi specifici richiesti da quella fattispecie.
- In caso di contestazione alternativa (omessa consegna vs tenuta irregolare), la decisione di merito deve esplicitare le ragioni per ritenere provata una delle ipotesi e il relativo elemento soggettivo; in mancanza, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame.
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