Cassazione Penale, Ordinanza n. 28037/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte ha rilevato che le censure erano in gran parte meramente riproduttive di quelle già esaminate e disattese dai giudici di merito, e comunque finalizzate a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, erano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
individua il reato oggetto della condanna in appello, ossia l'oltraggio a pubblico ufficiale.
art. 393-bis c.p.
richiamato come possibile esimente invocata dal ricorrente; la Corte non ne affronta il merito, ma rileva l'inammissibilità delle censure sul punto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito sollecitare in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali attività appartengono al giudizio di merito.
- Le doglianze sono inammissibili quando risultano generiche e non si misurano con le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. deve essere sorretta da censure specifiche e autosufficienti; in mancanza, la Corte non può rivalutare il merito sotto veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale.
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