Cassazione Penale, Sentenza n. 02716/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino (24/09/2025) che aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Aosta (11/09/2025) con la quale erano stati applicati gli arresti domiciliari a Simone Lombardi per i reati di resistenza continuata a pubblico ufficiale (capo A) e ricettazione di un'automobile (capo B). Il Procuratore denunciava la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale di Torino e la errata applicazione dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che il riconoscimento visivo e vocale dell'indagato da parte dell'agente Fioretti costituivano indizi gravi e precisi idonei a fondare la misura cautelare; contestava l'affermazione di scarsa visibilità, l'omessa valutazione del riconoscimento vocale e l'uso di precedenti giurisprudenziali non pertinenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il Procuratore non avesse indicato elementi idonei a dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, requisito necessario a fondare l'interesse all'impugnazione quando il giudice di merito ha escluso la gravità indiziaria e non ha esaminato le esigenze cautelari. Poiché i reati in contestazione non danno luogo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il ricorrente non ha potuto avvalersi di una presunzione dell'attualità delle esigenze cautelari; ne consegue l'inammissibilità del ricorso e il mantenimento dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva annullato la misura.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione riguardanti la motivazione; la Corte richiama tale disposizione nella valutazione della doglianza sulla motivazione dell'ordinanza impugnata.
Norma sul riconoscimento dell'imputato; la Corte valuta che la censura sull'applicazione di tale norma non può sorreggere il ricorso del pubblico ministero se questi non dimostra l'interesse concreto e attuale all'adozione o al ripristino della misura cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione che può agevolare il pubblico ministero nella deduzione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte osserva che nel caso di specie tale presunzione non opera, sicché il Procuratore doveva fornire elementi a sostegno dell'interesse.
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; richiamata in relazione all'interesse del pubblico ministero, per sottolineare che il PM non può avere interesse contrario a quello dell'indagato al ristoro per detenzione ingiustificata.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata: in sede di appello ex art. 310, il PM che impugni l'annullamento della misura per difetto di gravità indiziaria deve indicare l'attualità delle esigenze cautelari, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugni un provvedimento di annullamento o di esclusione della gravità indiziaria deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; in mancanza il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse.
- Se i reati in contestazione non rientrano nella presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., il PM non può presumere l'esistenza delle esigenze cautelari e deve produrre elementi specifici (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio ecc.).
- Quando il giudice di merito esclude la gravità indiziaria ma non si pronuncia esplicitamente sulle esigenze cautelari, il PM deve comunque esporre elementi idonei a dimostrare la persistenza del suo interesse giuridico al ripristino della misura.
- Se il giudice di merito esclude sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il ricorso del PM deve articolare censure specifiche su entrambi i presupposti, non limitandosi a contestare solo la gravità indiziaria.
- Quanto alla valutazione del riconoscimento (visivo e vocale), pur essendo tale riconoscimento potenzialmente idoneo a costituire indizio "grave e preciso" quando è compiuto da un agente che conosce il soggetto, la sua efficacia probatoria deve essere documentata con elementi fattuali (condizioni di visibilità, distanza, natura e durata del dialogo, contesto) e va motivata dal giudice; l'insufficiente illustrazione di questi elementi può rendere inidonea la decisione a sostenere la misura cautelare.
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