Cassazione Civile, Ordinanza n. 10537/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo)
La controversia
Nel giudizio di merito una società creditrice aveva ottenuto dal Tribunale l'accertamento che l'azienda del debitore fosse stata occultamente ceduta alla moglie del titolare, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di una rilevante somma per fatture non saldate. In appello, la moglie aveva contestato la prova della cessione d'azienda e aveva lamentato l'omessa ammissione di istanze istruttorie, in particolare l'esibizione della documentazione contabile dell'impresa del marito. La Corte d'appello aveva accolto il gravame, ritenendo non univocamente provata la cessione e rigettando le domande della creditrice. Avverso tale decisione la società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato la prova della cessione e non aver disposto le prove richieste; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato circostanze che, se esaminate, avrebbero confermato la cessione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno. La resistente ha eccepito la tardività e inefficacia del proprio ricorso incidentale, proposto oltre i termini di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era stata correttamente prospettata: il ricorrente si limitava a contestare il mancato ingresso delle prove e la valutazione delle risultanze istruttorie, profili rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei ristretti casi di violazione delle regole legali di prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma pretendeva di censurare l'omesso esame di elementi istruttori e, in sostanza, la valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile sia perché il vizio di omessa pronuncia va denunciato ex art. 360, n. 4, c.p.c. e non ex n. 3, sia perché la domanda risarcitoria risultava comunque implicitamente rigettata con il rigetto della domanda principale, fondata sui medesimi fatti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo di impugnazione; non assume rilievo che fosse stato depositato nei termini per il controricorso. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la violazione è denunciabile solo se il giudice dichiara espressamente o implicitamente di non dover osservare la regola del decidere sulle prove introdotte dalle parti, oppure fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti al di fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la mancata ammissione delle prove richieste o la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice, fuori dai casi di prova legale, pretende di attribuire valore di prova legale a elementi liberamente apprezzabili o, viceversa, applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regola legale di valutazione; non è censurabile la mera valutazione comparativa delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non è il corretto parametro per dedurre l'omessa pronuncia sulla domanda, né per censurare in modo generico il mancato ingresso delle prove o la valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale da utilizzare per denunciare l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare l'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
art. 112 c.p.c.
il giudice incorre nel vizio di omessa pronuncia solo se omette qualsiasi provvedimento, anche implicito, sulla domanda; non vi è omissione quando il rigetto della domanda principale comporta il rigetto implicito della domanda subordinata fondata sui medesimi fatti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare e riportare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, non potendo limitarsi a generici rinvii.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, in coerenza con l'onere di specificazione del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
la causa è stata definita in aderenza alla proposta del relatore nel procedimento accelerato.
art. 334, comma 2, c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è inammissibile.
art. 325, comma 2, c.p.c.
il ricorso incidentale deve rispettare il termine breve di impugnazione, ove applicabile.
art. 327, comma 1, c.p.c.
è richiamato quale termine lungo di impugnazione, scaduto nel caso di specie prima del deposito del ricorso incidentale.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
in presenza di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. trovano applicazione le condanne per responsabilità aggravata e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare genericamente il mancato accoglimento di istanze istruttorie o la preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre; è necessario allegare uno specifico scostamento dalle regole legali di acquisizione o valutazione della prova.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente dedurre l'omessa considerazione di elementi istruttori o sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio.
- L'omessa pronuncia va dedotta come vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non come violazione di legge sostanziale; inoltre, non sussiste quando la domanda subordinata resta implicitamente assorbita dal rigetto della domanda principale fondata sui medesimi fatti.
- L'ordine di esibizione è rimedio istruttorio residuale e la sua ammissione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito sulla rilevanza e sulla non esploratività dell'iniziativa.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, anche se il ricorso incidentale è stato depositato nel termine previsto per il controricorso.
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