Regolamento (UE) 2023/2429
Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il quadro OCM per fissare in un unico atto le norme di commercializzazione per ortofrutticoli, alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e banane. Razionalizza le precedenti discipline, definendo requisiti qualitativi minimi, categorie commerciali, regole di calibrazione, indicazioni obbligatorie in etichetta, deroghe ed eccezioni, nonché condizioni per il riconoscimento di controlli equivalenti nei paesi terzi. Abroga i regolamenti previgenti n. 1666/1999, 543/2011 e 1333/2011 e si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 sui controlli di conformità.
Norme di commercializzazione, requisiti minimi, etichettatura e regole per i controlli di conformità di ortofrutticoli freschi, alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e banane, con abrogazione di precedenti regolamenti settoriali.
Ambito di applicazione
Si applica ai settori dei prodotti ortofrutticoli, dei frutti secchi elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle banane di cui all’allegato I, parte XI, del medesimo regolamento. Riguarda la commercializzazione al consumo fresco, la vendita al minuto, le vendite a distanza/digitali, le importazioni da paesi terzi e talune deroghe per trasformazione, vendita diretta dal produttore, consumi locali tradizionali, donazioni e specifiche zone di produzione. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2025, salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), applicabile dalla data di entrata in vigore; il paese di origine è determinato secondo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Regolamento delegato (UE) 2023/2429 sulle norme di commercializzazione per ortofrutticoli, alcuni prodotti trasformati e banane
Il regolamento completa il regolamento (UE) n. 1308/2013, sostituendo un mosaico di atti precedenti con una disciplina unica sulle norme di commercializzazione, sui requisiti minimi di qualità, sulle indicazioni di origine, sulle deroghe e sui controlli di conformità. L’obiettivo dichiarato è armonizzare e semplificare la disciplina, adeguandola anche alla strategia Dal produttore al consumatore e all’esperienza maturata nella prassi di mercato.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il perimetro oggettivo ai settori dei prodotti ortofrutticoli, dei frutti secchi indicati nell’allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle banane del codice NC 0803 90 10. Il regolamento integra il quadro OCM con riferimento alle norme di commercializzazione, ai requisiti minimi per i prodotti destinati alla vendita come freschi e alla conformità dei prodotti importati. Il paese di origine, ai fini del regolamento, è determinato secondo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Norma generale e norme specifiche di commercializzazione
Per gli ortofrutticoli freschi, la norma generale coincide con i requisiti di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, cioè qualità sana, leale e mercantile e indicazione del paese di origine. Se un operatore prova la conformità a una norma UNECE vigente, il prodotto si considera conforme alla norma generale.
Accanto alla regola generale, il regolamento prevede norme specifiche per:
- mele;
- agrumi;
- kiwi;
- lattughe, indivie ricce e scarole;
- pesche e pesche noci/nettarine;
- pere;
- fragole;
- peperoni dolci;
- uva da tavola;
- banane.
Per ciascun prodotto sono disciplinati: definizione merceologica, caratteristiche minime, requisiti di maturazione, classificazione in categorie Extra/I/II, calibrazione, tolleranze di qualità e di calibro, omogeneità dell’imballaggio, condizioni di confezionamento e informazioni obbligatorie in etichetta.
Requisiti qualitativi e classificazione
In tutti i capitoli settoriali emerge una struttura comune: il prodotto deve essere integro, sano, pulito, praticamente esente da parassiti, privo di odori/sapori estranei e idoneo al trasporto fino al luogo di destinazione. La classificazione in categorie segue il modello Extra, I e II, con livelli decrescenti di difettosità ammessa.
Il regolamento dettaglia, per ciascun prodotto, difetti ammessi, limiti quantitativi, parametri di maturazione e, quando rilevante, aspetti specifici come:
- colorazione tipica o minimo di colorazione;
- assenza di marciume e di danni alla polpa;
- regole particolari per rugginosità, screpolature, ammaccature, difetti di forma o sviluppo;
- requisiti per frutti a grappolo, varietà miniatura o prodotti con semi/polpa di colore particolare.
Calibrazione, omogeneità e tolleranze
Le disposizioni di calibrazione variano per specie e possono essere espresse in diametro, peso, numero di frutti o lunghezza, con scale di calibro e limiti minimi specifici. In molti casi sono previste differenze massime fra i frutti dello stesso imballaggio; per alcune categorie di prodotti l’omogeneità di calibro non è obbligatoria.
Le tolleranze standard sono ricorrenti:
- 5 % per le categorie Extra;
- 10 % per le categorie I;
- 10 % per le categorie II, con ulteriori sotto-limiti per prodotti che scendono sotto i requisiti minimi o che presentano marciume.
Sono inoltre previste regole specifiche per:
- frutti sciolti nei grappoli d’uva;
- prodotti venduti in imballaggi di vendita o alla rinfusa;
- frutti con calibro inferiore a determinate soglie.
Indicazioni obbligatorie e vendita al minuto
Le regole di marcatura impongono che le indicazioni siano leggibili, visibili dall’esterno e indelebili. In genere devono comparire:
- identificazione dell’imballatore e/o speditore;
- natura del prodotto e, se del caso, varietà, tipo commerciale o sinonimo;
- paese di origine ed eventuale zona di produzione o denominazione locale;
- categoria;
- calibro, peso o numero di frutti, secondo il prodotto;
- eventuali indicazioni specifiche come "destinato alla trasformazione", "destinato alla donazione", "piccante", indicazione del colore della polpa o presenza di semi.
Nella vendita al minuto è vietato usare termini fuorvianti che facciano apparire il prodotto di qualità superiore; il paese di origine deve essere più evidente di quello dell’imballatore o speditore, se entrambi sono indicati. Per i contratti a distanza le informazioni devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.
Deroghe ed esenzioni
Il regolamento contiene una disciplina articolata di deroghe. Non sono soggetti alle norme di commercializzazione, o lo sono solo in parte, i prodotti:
- destinati alla trasformazione industriale;
- venduti direttamente dal produttore al consumatore per uso personale, entro la zona di produzione o in mercati locali riservati ai produttori;
- commercializzati come germogli commestibili;
- destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
- di particolare tradizione locale o regionale, purché le deroghe non ostacolino la concorrenza, il libero scambio o gli obiettivi dell’articolo 39 TFUE.
Per le donazioni il prodotto deve rispettare la norma generale di qualità; la marcatura può essere semplificata se il bene è chiaramente etichettato come destinato alla donazione.
Miscugli di prodotti e specie diverse
Il regolamento disciplina gli imballaggi contenenti miscugli, consentendoli a condizione che i prodotti siano omogenei quanto alla qualità e non fuorviino il consumatore. Se i prodotti provengono da Stati membri o paesi terzi diversi, può essere usata un’indicazione semplificata dell’origine come "UE", "non UE" o "UE e non UE". Per alcuni miscugli le regole di etichettatura sono attenuate rispetto alle norme ordinarie, in considerazione delle esigenze commerciali.
Prodotti importati e controlli equivalenti
Per i prodotti importati, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità effettuati dal paese terzo prima dell’importazione, purché il paese terzo applichi norme di commercializzazione UE o almeno equivalenti. Il riconoscimento può essere limitato a determinati prodotti e richiede organismi di controllo ufficiali o ufficialmente riconosciuti, dotati di personale, mezzi e strutture adeguati.
Abrogazioni, rinvii e data di applicazione
L’articolo 10 abroga:
- il regolamento (CE) n. 1666/1999;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011.
I riferimenti a tali atti si leggono come riferimenti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025, con la sola eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), applicabile dalla data di entrata in vigore.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda: norme di commercializzazione ex articolo 75, requisiti minimi per la vendita come prodotti freschi ex articolo 76 e conformità dei prodotti importati ex articolo 89. Si applica al settore ortofrutticolo, ai frutti secchi indicati e alle banane. Il paese di origine va determinato secondo il codice doganale dell’Unione.
Norma generale di commercializzazione per ortofrutticoli
La qualità sana, leale e mercantile prevista dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 costituisce la norma generale per tutti gli ortofrutticoli freschi, salvo prodotti soggetti a norme specifiche. È riconosciuta equivalenza se il detentore dimostra conformità a una norma UNECE applicabile.
Indicazione dell’origine per alcuni prodotti trasformati e banane mature
Devono recare l’indicazione del paese di origine i frutti secchi ex 0813, i fichi secchi, le uve secche e le banane mature del codice NC 0803 90 10 ottenute da maturazione nel territorio dell’Unione.
Norme specifiche per prodotti selezionati
Sono previste norme di commercializzazione specifiche per mele, agrumi, kiwi, lattughe/indivie ricce/scarole, pesche e pesche noci/nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e banane, con definizioni del prodotto, requisiti minimi, classificazione in categorie Extra/I/II, calibrazione, tolleranze e prescrizioni di presentazione/etichettatura.
Banane: regole particolari e deroga territoriale
La norma per le banane si applica alle banane da dessert del genere Musa spp., escluse quelle destinate alla cottura o alla trasformazione. Sono fissati requisiti per banane verdi e non maturate, con categoria Extra, I e II, calibro minimo di 14 cm e 27 mm per Gros Michel e Cavendish, e deroga per le banane prodotte in alcune regioni ultraperiferiche (Madera, Azzorre, Algarve, Canarie, Creta, Lakonia, Cipro).
Esenzioni e deroghe
Sono esclusi, tra gli altri, i prodotti destinati alla trasformazione, quelli venduti dal produttore direttamente al consumatore per fabbisogno personale, i germogli commestibili e taluni prodotti locali/tradizionali o eccezionali, nonché specifici prodotti non soggetti alle norme ma obbligati all’indicazione del paese di origine. Le donazioni beneficiano di regole semplificate ma devono rispettare la norma generale di qualità.
Indicazioni nella catena di approvvigionamento e vendita al minuto
Le indicazioni di marcatura devono essere leggibili, visibili, indelebili e apposte sull’imballaggio, sui documenti di accompagnamento o sulle schede nel trasporto alla rinfusa. Nella vendita a distanza le informazioni devono essere disponibili prima dell’acquisto. Al dettaglio, non sono ammessi termini fuorvianti di qualità superiore; l’origine deve essere più visibile del paese dell’imballatore/speditore quando indicati entrambi.
Miscugli di prodotti
Sono ammessi imballaggi contenenti miscugli di prodotti o specie diverse, purché omogenei quanto alla qualità e, in generale, conformi alle regole specifiche o generali applicabili. Per miscugli con origini multiple sono ammesse indicazioni semplificate come "UE", "non UE" o "UE e non UE"; si prevedono anche regole di etichettatura meno rigide per non ostacolare la commercializzazione.
Prodotti importati e conformità equivalente
La Commissione può riconoscere controlli di conformità effettuati da paesi terzi prima dell’importazione, se tali paesi rispettano norme UE o equivalenti. Il riconoscimento riguarda solo i prodotti originari del paese terzo interessato e richiede organismi di controllo ufficiali o ufficialmente riconosciuti, con mezzi adeguati e metodi equivalenti a quelli UE.
Abrogazione e applicazione
Sono abrogati il regolamento (CE) n. 1666/1999 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, secondo la tavola di concordanza. Entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e applicazione dal 1° gennaio 2025, salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), immediatamente applicabile.
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