Cassazione Penale, Sentenza n. 21494/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione del mandato ad impugnare successivo alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il difensore ha sostenuto che l'imputato, sebbene indicato come assente, doveva considerarsi presente perché rappresentato dal difensore munito di procura speciale per il rito abbreviato; inoltre ha dedotto che la procura ad impugnare era stata comunque allegata e trasmessa telematicamente unitamente all'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per il prosieguo del giudizio. La pronuncia si basa su due motivi principali: (1) quando il rito abbreviato è stato richiesto da un difensore munito di procura speciale, l'imputato è considerato presente ex lege (art. 420, comma 2-ter), per cui l'onere di un mandato ad impugnare successivo alla sentenza non opera; (2) in via subordinata, la Corte ha accertato negli atti (anche in ragione della verifica in procedendo) che la procura ad impugnare era effettivamente allegata in formato elettronico all'atto di appello, facendo venir meno la ragione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Norma che impone l'allegazione di specifico mandato ad impugnare per l'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non trovi applicazione quando il rito abbreviato sia stato richiesto dal difensore munito di procura speciale, perché in quel caso l'imputato è considerato presente ex lege.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto ... di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale
La norma viene interpretata come idonea a far considerare l'imputato "presente" quando la richiesta del rito speciale (es. abbreviato) sia stata effettuata tramite difensore munito di procura speciale, escludendo l'obbligo del mandato ad impugnare previsto per gli assenti.
Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024 (Jebali) e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023
Giurisprudenza di legittimità richiamata che conferma il principio secondo cui la rappresentanza con procura speciale per il rito alternativo rende irrilevante l'indicazione di "assenza" nella sentenza e esclude l'onere del mandato ad impugnare.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Precedente che autorizza la Corte di cassazione ad accedere agli atti del processo in procedendo per verificare la sussistenza di vizi formali contestati, utilizzato per constatare l'effettivo deposito telematico della procura ad impugnare.
Massime di principio
- Se il rito abbreviato è stato richiesto dal difensore munito di procura speciale, l'imputato è considerato presente ex lege (art. 420, comma 2-ter) e non è necessario un mandato ad impugnare successivo alla sentenza di primo grado per evitare l'inammissibilità dell'appello.
- La Corte d'appello deve verificare l'effettiva presenza di procure o atti trasmessi telematicamente prima di dichiarare l'inammissibilità per mancata allegazione; prove elettroniche di trasmissione possono sanare la presunta carenza formale.
- La Cassazione, in presenza di vizi formali relativi alla documentazione processuale, può svolgere accertamenti in procedendo sugli atti per verificare la fondatezza dell'eccezione procedurale.
- Per la difesa: quando si procede in assenza, è prudente che la procura speciale indichi espressamente i poteri relativi alla richiesta del rito speciale e, se possibile, anche all'impugnazione; conservare e documentare la trasmissione telematica della procura evita il rischio di inammissibilità.
- Per il giudice d'appello: non pronunciarsi immediatamente per inammissibilità senza controllare le trasmissioni telematiche e la documentazione presente nei fascicoli elettronici.
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