Sentenza del 04/09/2015 n. 623 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Mancanza di validi elementi di prova forniti dall'Ufficio - Elementi indiziari insufficienti a sostenere la pretesa fiscale - Illegittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell’accertamento con cui l’Ufficio aveva ritenuto soggettivamente inesistenti alcune fatture, pur se formalmente regolari e contabilizzate. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione non aveva fornito prove concrete della non veridicità delle operazioni né aveva svolto verifiche direttamente presso la sua azienda, limitandosi a richiamare risultanze di indagini condotte nei confronti di soggetti terzi da altri organi o uffici.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. L’accertamento è stato dichiarato illegittimo perché gli elementi indiziari utilizzati dall’Ufficio non erano sufficienti a dimostrare la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate. In presenza di fatture formalmente regolari, l’Amministrazione deve fornire elementi probatori concreti, coerenti e riferibili anche al contribuente interessato; non è sufficiente fondarsi esclusivamente su indagini riguardanti terzi senza ulteriori verifiche e riscontri.
Massime di principio
- La contestazione di fatture soggettivamente inesistenti richiede elementi probatori concreti dai quali emerga che il soggetto indicato in fattura non sia stato il reale fornitore dell’operazione.
- La mera regolarità formale delle fatture non impedisce l’accertamento, ma impone all’Amministrazione di fornire indizi gravi, precisi e concordanti idonei a superare l’apparenza documentale.
- Le risultanze di indagini svolte nei confronti di terzi possono essere utilizzate, ma devono essere collegate da specifici riscontri alla posizione del contribuente accertato.
- Un accertamento fondato soltanto su informazioni indirette o su verifiche eseguite presso altri soggetti, senza controlli o elementi riferibili all’azienda interessata, può risultare illegittimo per insufficienza della prova.
- Il contribuente deve comunque conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare l’effettività delle operazioni, come contratti, ordini, pagamenti, documenti di trasporto e corrispondenza commerciale.
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