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Circolare

Circolare numero 206 del 15-10-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo assetto della prosecuzione volontaria introdotto dal D.Lgs. n. 184/1997, applicabile dal 12 luglio 1997 alle domande presentate da tale data. Vengono chiariti destinatari, requisiti contributivi, presupposti di ammissione, criteri di calcolo dei contributi, regole per la rioccupazione, disciplina transitoria per i soggetti già autorizzati e modalità/termini di versamento. Sono inoltre richiamate le particolarità per alcune gestioni, tra cui artigiani, commercianti, gestione separata e lavoratori agricoli autonomi.

Riforma della prosecuzione volontaria ex D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184

Riforma della prosecuzione volontaria ex D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184

La circolare illustra il nuovo impianto normativo della prosecuzione volontaria introdotto dal decreto legislativo n. 184/1997, emanato in attuazione della legge delega n. 335/1995. L’istruzione di prassi chiarisce l’ambito di applicazione, i soggetti interessati, i requisiti per l’autorizzazione, i criteri di determinazione dell’importo dei contributi, le regole transitorie e le modalità di versamento.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il decreto è entrato in vigore il 12 luglio 1997 e si applica alle domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate da tale data, comprese quelle inserite nelle domande di pensione. Per le domande presentate anteriormente continua a trovare applicazione la disciplina previgente nei regimi in cui la prosecuzione volontaria era già prevista.

La riforma ha natura di riordino e coordinamento delle discipline esistenti e, tramite l’art. 5, comma 1, estende la normativa sulla prosecuzione volontaria ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Di conseguenza, vengono ricomprese nella nuova disciplina anche categorie di lavoratori finora escluse.

Destinatari e fondi interessati

I destinatari della nuova normativa sono tutti gli iscritti ai regimi pensionistici del sistema obbligatorio. Tra i fondi speciali amministrati dall’Istituto interessati dalla riforma sono richiamati i fondi dei Telefonici, degli Elettrici, del Personale di volo e degli Addetti alle ex imposte di consumo.

Per il Fondo Telefonici, la circolare precisa che non opera più il principio del trasferimento d’ufficio nell’A.G.O. nel caso in cui l’assicurato non abbia esercitato la facoltà di prosecuzione volontaria nel Fondo stesso: i trasferimenti delle posizioni costituite per periodi non utili a pensione avvengono sempre a domanda dell’assicurato. Per le domande di prosecuzione volontaria validamente presentate prima del 12 luglio 1997 nei fondi Telefonici ed Elettrici restano applicabili le regole precedenti, salvo decadenza per mancato pagamento nei termini.

Requisiti contributivi per l’autorizzazione

Per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari l’assicurato deve far valere, nel quinquennio precedente la data della domanda nella gestione interessata, uno dei seguenti requisiti alternativi:

  • 36 contributi mensili;
  • 156 contributi settimanali;
  • 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
  • 186 contributi giornalieri agricoli per donne e giovani;
  • 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli artt. 40, n. 9, e 76 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

La circolare evidenzia che il decreto elimina il precedente requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione in qualsiasi epoca versati. I requisiti devono essere perfezionati con contribuzione effettiva, ossia obbligatoria, da riscatto o da integrazione volontaria dei contributi agricoli versati in misura inferiore al limite annuo, eventualmente acquisita mediante ricongiunzione o trasferimento. È invece esclusa la contribuzione figurativa, a qualsiasi titolo accreditata.

Restano confermati i periodi neutri già disciplinati dall’art. 3 del D.P.R. n. 1432/1971 per il computo del quinquennio e rimangono validi i criteri previsti dalla normativa previgente per i contributi dovuti ma non versati, purché non prescritti.

Requisiti ridotti e gestione separata

La circolare richiama anche i requisiti ridotti previsti dal D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, per i lavoratori dipendenti che svolgono attività stagionali, temporanee, discontinue oppure con contratto a tempo parziale verticale o ciclico. In tali casi è sufficiente un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Tale regime agevolato viene esteso anche alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per quest’ultima gestione, dunque, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa quando l’assicurato abbia un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, superando le indicazioni contenute nel D.M. n. 282/1996 e nella circolare n. 112/1996.

Presupposti di ammissione e periodi anteriori alla domanda

L’art. 6 introduce una rilevante novità: è possibile chiedere l’autorizzazione anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, superando il precedente divieto di versamenti volontari per periodi pregressi. Tuttavia l’autorizzazione può essere concessa solo se non sussistono cause ostative.

Tra le cause ostative la circolare indica l’accreditamento, nel semestre considerato, di contributi di qualsiasi natura, compresi quelli figurativi, a qualsiasi titolo riconosciuti. Permane inoltre l’incompatibilità tra prosecuzione volontaria e iscrizione o pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Determinazione dell’importo del contributo volontario

L’art. 7 ridefinisce il criterio di calcolo del contributo volontario. L’importo si determina applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente la domanda. Con questa scelta il legislatore abbandona il sistema delle classi di contribuzione volontaria e sopprime il precedente limite massimo di retribuzione pensionabile entro cui commisurare il contributo.

La circolare precisa inoltre che:

  • la retribuzione settimanale minima di riferimento non può essere inferiore a quella prevista dall’art. 7, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge n. 638/1983;
  • l’importo minimo del contributo volontario non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori comuni;
  • per i fondi sostitutivi o esclusivi con minimi retributivi più elevati, il minimo da assumere è quello del fondo interessato;
  • la retribuzione di riferimento è rivalutata annualmente dal 1° gennaio sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita dell’anno precedente.

La circolare segnala però che la formulazione della norma sul minimo può determinare un sensibile aumento degli importi dovuti da alcuni prosecutori volontari con qualifica diversa dal lavoratore dipendente comune o autonomo, come agricoli, domestici e pescatori della piccola pesca. Su questo punto è indicato che sono in corso approfondimenti ministeriali e che le sedi devono soprassedere dal determinare gli importi in tali casi fino a nuove istruzioni.

Regole particolari per artigiani, commercianti e gestione separata

Per gli artigiani e commercianti continua ad applicarsi l’art. 3 della legge n. 233/1990. Ai fini del contributo volontario occorre quindi fare riferimento alla media dei redditi conseguiti negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda, secondo le tabelle e le aliquote richiamate dalla circolare n. 103/1997.

Per la gestione separata, il contributo volontario è fissato nella misura del 10 per cento del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda.

Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni la circolare conferma l’applicazione dell’art. 10 della legge n. 233/1990. Ai fini dell’autorizzazione devono far valere, nel quinquennio precedente la domanda, 279 contributi giornalieri se uomini e 186 se donne o giovani. Il contributo volontario continua a essere calcolato applicando al reddito medio settimanale della classe di assegnazione l’aliquota piena IVS della gestione CD/CM, fermo restando il rispetto del minimo previsto per i lavoratori dipendenti comuni.

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O. la circolare rinvia a una successiva comunicazione per gli importi 1997 e per i riflessi della nuova disciplina.

Rideterminazione del contributo in caso di rioccupazione

In caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato può chiedere la rideterminazione dell’importo del contributo volontario. In tale ipotesi il calcolo va effettuato sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti volontari.

La domanda è facoltativa, ma deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se non viene esercitata tale facoltà entro il termine, resta fermo l’importo originariamente assegnato.

Coordinamento tra vecchia e nuova disciplina

L’art. 7, commi 7 e 8, contiene le regole di raccordo per i prosecutori volontari già autorizzati al momento dell’entrata in vigore del decreto. Per questi soggetti, l’importo del contributo continua a essere commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata; per il 1997 restano confermati gli importi già previsti.

Nell’attesa dell’aggiornamento dei bollettini di conto corrente postale, i versamenti relativi al 2°, 3° e 4° trimestre devono essere effettuati con riferimento alle classi soppresse, poiché gli importi richiesti rimangono comunque quelli dovuti.

La circolare prevede inoltre una facoltà speciale per coloro ai quali era stata assegnata la classe massima per effetto del precedente limite retributivo: essi possono chiedere la determinazione del contributo sulla base della retribuzione effettivamente percepita nell’anno precedente la decorrenza dell’autorizzazione. La relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 12 luglio 1998. Chi si avvale di tale facoltà deve integrare i contributi già versati per i periodi successivi alla domanda.

Termini e modalità di versamento

L’art. 8 disciplina i termini di pagamento. I contributi volontari devono essere versati entro il trimestre solare successivo a quello cui si riferisce la contribuzione. Per i contributi relativi al periodo compreso tra la domanda, o il semestre precedente autorizzabile, e la data del rilascio dell’autorizzazione, il versamento deve essere effettuato nel trimestre successivo a tale data.

Per l’INPS la circolare precisa che, allo stato, non sono introdotte innovazioni rispetto alle modalità di versamento già vigenti. Il mancato rispetto dei termini comporta l’annullamento dei contributi versati in ritardo e il rimborso senza maggiorazione di interessi, salva la possibilità per il prosecutore volontario di chiedere l’imputazione, se possibile, al trimestre solare precedente la data del versamento.

Disposizioni finali

Le norme transitorie e finali confermano che per le domande presentate prima del 12 luglio 1997 si applica la disciplina precedente. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni incompatibili con il D.Lgs. n. 184/1997 e cessano di avere efficacia le precedenti regole specifiche per particolari categorie di lavoratori iscritti a fondi di previdenza diversi dall’assicurazione generale obbligatoria.

Punti principali

Ambito della riforma e decorrenza

Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attuazione della legge delega n. 335/1995, riordina la materia della prosecuzione volontaria armonizzando le discipline dei diversi regimi previdenziali. La nuova normativa si applica dal 12 luglio 1997 alle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, comprese quelle contenute nelle domande di pensione presentate da tale data. Per le domande presentate prima di tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente nei regimi in cui l’istituto era già previsto.

Destinatari della nuova disciplina

La riforma estende la prosecuzione volontaria ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono interessati tutti gli iscritti ai regimi pensionistici del sistema obbligatorio; tra i fondi speciali INPS richiamati figurano Telefonici, Elettrici, Personale di volo e Addetti alle ex imposte di consumo. Per le domande anteriori al 12 luglio 1997 restano ferme le regole previgenti. Per il Fondo Telefonici viene inoltre precisato che non opera più il trasferimento d’ufficio in A.G.O. in mancanza di prosecuzione volontaria: i trasferimenti avvengono sempre su domanda dell’assicurato.

Requisiti contributivi per l’autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari, l’assicurato deve far valere, nel quinquennio precedente la domanda nella gestione interessata, in alternativa: 36 contributi mensili, oppure 156 settimanali, oppure 279 giornalieri agricoli per gli uomini, 186 giornalieri agricoli per donne e giovani, oppure 65 settimanali per lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli artt. 40, n. 9, e 76 del R.D.L. n. 1827/1935. La norma elimina il precedente requisito alternativo dei 5 anni di contribuzione in qualsiasi epoca versati. I requisiti devono essere perfezionati con contribuzione effettiva (obbligatoria, da riscatto o da integrazione volontaria di contributi agricoli sotto il limite annuo), eventualmente acquisita tramite ricongiunzione o trasferimento, escludendo la contribuzione figurativa. Restano validi i periodi neutri già previsti dalla disciplina precedente e i criteri sul computo dei contributi dovuti ma non versati purché non prescritti.

Requisiti ridotti e gestione separata

Restano salvi i requisiti ridotti previsti dal D.Lgs. n. 564/1996 per lavoratori dipendenti stagionali, temporanei, discontinui o a tempo parziale verticale/ciclico: un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Tali requisiti ridotti sono estesi anche alla gestione separata. Per la gestione separata l’autorizzazione richiede quindi un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente, superando le disposizioni del D.M. n. 282/1996 e della circolare n. 112/1996.

Presupposti di ammissione e domande per periodi precedenti

L’art. 6 consente, in novità rispetto al passato, di chiedere l’autorizzazione anche per i sei mesi precedenti la domanda. L’autorizzazione può essere concessa solo se non sussistono cause ostative, tra cui l’accreditamento nel semestre di contributi, anche figurativi, a qualsiasi titolo riconosciuti. Rimane incompatibile la prosecuzione volontaria con l’iscrizione o il pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Importo dei contributi volontari

Il contributo volontario si determina applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente la domanda. Sono abolite le classi di contribuzione volontaria e il precedente limite massimo di retribuzione pensionabile. L’importo minimo della retribuzione settimanale non può essere inferiore a quello previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983; il contributo minimo non può comunque essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori comuni. Per i fondi sostitutivi o esclusivi con minimi retributivi più elevati, si applica il minimo del fondo interessato. La retribuzione è rivalutata annualmente dal 1° gennaio in base all’indice ISTAT del costo della vita.

Regole speciali per alcune gestioni

Per artigiani e commercianti restano ferme le disposizioni dell’art. 3 della legge n. 233/1990: il contributo si calcola sulla media dei redditi degli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda, secondo le tabelle di reddito richiamate nella circolare n. 103/1997. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni continuano ad applicarsi le regole dell’art. 10 della legge n. 233/1990; ai fini dell’autorizzazione devono far valere 279 contributi giornalieri gli uomini e 186 le donne e i giovani nel quinquennio precedente. Per i lavoratori della gestione separata il contributo volontario è pari al 10% del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda.

Rioccupazione e rideterminazione del contributo

Se l’assicurato, dopo l’autorizzazione, viene rioccupato alle dipendenze di terzi, può chiedere la rideterminazione del contributo volontario sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti. La domanda è facoltativa ma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; in mancanza resta fermo l’importo originariamente assegnato.

Disciplina transitoria per i prosecutori già autorizzati

Per i soggetti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997, il contributo volontario resta commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata; per il 1997 sono confermati gli importi già previsti. In attesa dell’aggiornamento dei bollettini, i versamenti del 2°, 3° e 4° trimestre continuano a essere effettuati con riferimento alle classi soppresse. Chi era stato collocato nella classe massima per effetto del precedente tetto retributivo può chiedere, entro il 12 luglio 1998, la rideterminazione del contributo sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno precedente la decorrenza dell’autorizzazione, con obbligo di integrare gli importi già versati per i periodi successivi alla domanda.

Termini e modalità di versamento

I contributi volontari devono essere versati entro il trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono; quelli relativi al periodo tra domanda, o semestre precedente autorizzabile, e rilascio dell’autorizzazione vanno versati nel trimestre successivo a tale rilascio. Le modalità di versamento restano quelle vigenti presso l’Istituto. Il mancato rispetto dei termini comporta l’annullamento dei contributi versati in ritardo e il rimborso senza interessi, salva la possibilità di imputare, ove possibile, le somme al trimestre solare precedente la data del versamento.

Norme finali e abrogazioni

Le disposizioni transitorie confermano che per le domande presentate prima del 12 luglio 1997 si applica la normativa previgente. Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni incompatibili con il D.Lgs. n. 184/1997 e cessano di operare le vecchie regole specifiche per categorie di lavoratori iscritte a fondi diversi dall’assicurazione generale obbligatoria.

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