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Circolare

Circolare numero 207 del 22-10-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi e degli adempimenti connessi per i soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 in Umbria e Marche. Indica i beneficiari, le condizioni per accedere al beneficio, l’ambito oggettivo della sospensione e le regole operative per le principali categorie di contribuenti. Vengono inoltre elencati i comuni disastrati e chiarito che non si procede a rimborsi per versamenti effettuati durante il periodo di sospensione.

Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il sisma Umbria-Marche del 26 settembre 1997

Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il sisma Umbria-Marche del 26 settembre 1997

La circolare illustra gli effetti, per la materia contributiva, delle ordinanze del Ministero dell’Interno n. 2668/97 e n. 2694/97 emanate in seguito alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche. Il provvedimento stabilisce una sospensione dei versamenti e di alcuni adempimenti connessi, dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, per una pluralità di soggetti e categorie contributive.

Ambito soggettivo della sospensione

I beneficiari sono individuati in due principali categorie:

  • persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni disastrati indicati nell’ordinanza 2694/97, nonché nei comuni o frazioni limitrofe che saranno definiti con successiva ordinanza;
  • persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede in altri comuni delle Marche e dell’Umbria, purché abbiano subito gravi danni.

La circolare aggiunge che, in analogia alla disciplina tributaria, la sospensione può spettare anche ai soggetti che, pur residenti fuori dalle aree terremotate, vi abbiano svolto attività lavorativa nel periodo del sisma. In tale ipotesi, il beneficio riguarda solo la contribuzione riferita all’attività svolta nelle zone colpite.

Condizioni per l’accesso al beneficio

Per i soggetti residenti nei comuni disastrati il diritto alla sospensione discende dalla sola residenza nel comune colpito. Per i soggetti residenti negli altri comuni delle due regioni è invece necessario anche il requisito del "grave danno" causato dal sisma.

La circolare precisa che, in assenza di specifiche disposizioni nell’ordinanza, il grave danno può essere inizialmente dichiarato tramite autocertificazione anche non autenticata. Successivamente, in coerenza con la disciplina richiamata in materia tributaria, esso dovrà essere accertato e documentato dal sindaco del comune di residenza.

Oggetto della sospensione e effetti sui versamenti

La sospensione riguarda sia:

  • i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprese le quote a carico dei dipendenti;
  • i termini per la presentazione della modulistica connessa ai versamenti.

La circolare esclude espressamente rimborsi o restituzioni per eventuali contributi versati nonostante la sospensione. Inoltre, richiama in via analogica la possibilità di sospendere anche termini di prescrizione, termini perentori legali o convenzionali da cui derivino decadenze, scadenze di cambiali e vaglia cambiari, nonché termini relativi a controversie giurisdizionali o amministrative. Ne deriva anche la sospensione dei pagamenti relativi a regolarizzazioni contributive, sia in forma di condono sia rateale.

Individuazione dei comuni interessati

La circolare distingue tra:

  • comuni disastrati espressamente elencati ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza 2694/97;
  • tutti gli altri comuni delle Marche e dell’Umbria, dichiarati danneggiati ai sensi dell’art. 1, comma 1, della medesima ordinanza.

Questa distinzione è rilevante perché, a seguito della modifica dell’art. 13 della precedente ordinanza 2668/97, il requisito del "grave danno" è richiesto solo per i soggetti residenti nei territori dichiarati danneggiati e non per quelli residenti nei comuni espressamente disastrati.

Indicazioni operative per i datori di lavoro tenuti al DM

Per i datori di lavoro che versano con modello DM/10, la sospensione riguarda i contributi dovuti dalle aziende e, come espressamente previsto, anche la quota a carico dei dipendenti. La legittimazione a chiedere la sospensione è attribuita al datore di lavoro, quale unico soggetto obbligato al versamento.

Sono sospesi i contributi con scadenza legale dal 26 settembre al 31 dicembre 1997, quindi in particolare i DM10/M con scadenza:

  • 20 ottobre 1997,
  • 20 novembre 1997,
  • 20 dicembre 1997.

La sospensione comprende anche gli adempimenti connessi, quindi i modelli DM10/1, DM10/2, DM10/3 e DM10/S, che devono essere presentati al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 2 gennaio 1998, poiché il 1 gennaio cade in giorno festivo.

Per le posizioni contributive interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione 7/S, avente il significato di azienda con sede nei comuni delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997.

Altre categorie di contribuenti interessate

La circolare estende la sospensione anche ad altre categorie:

  • artigiani e commercianti: sospensione dei bollettini in scadenza il 20 ottobre 1997, sia per contributi fissi sia a percentuale;
  • settore agricolo:
    • datori di lavoro: contributi con scadenza al 10 dicembre 1997, relativi al secondo trimestre 1997;
    • coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, compartecipanti familiari e piccoli coloni: contributi con scadenza al 10 novembre 1997, relativi alla terza rata 1997;
  • lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995:
    • professionisti: sospensione dell’acconto con scadenza 30 novembre 1997;
    • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: sospensione dei versamenti con scadenza 20 ottobre, 20 novembre e 20 dicembre 1997;
  • datori di lavoro domestici: sospensione dei versamenti relativi al terzo trimestre 1997, con scadenza 10 ottobre 1997;
  • prosecutori volontari: sospensione dei contributi dovuti per il secondo e terzo trimestre 1997, da versare rispettivamente entro il 30 settembre e il 31 dicembre 1997.

Elenco dei comuni disastrati richiamati in allegato

La circolare allega l’elenco dei comuni disastrati. Per la Regione Umbria sono indicati: Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello e Valtopina.

Per la Regione Marche sono indicati: Camerino, Fabriano, Fiuninata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti e Visso.

È inoltre precisato che con successiva ordinanza saranno individuate le aree o frazioni limitrofe ai predetti comuni e che tutti i restanti comuni delle regioni Marche e Umbria sono considerati danneggiati.

Punti principali

Beneficiari della sospensione

Possono accedere alla sospensione le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni disastrati indicati dall’ordinanza 2694/97 o nelle zone/frazioni limitrofe che saranno individuate con successiva ordinanza. Il beneficio spetta anche a soggetti residenti o aventi sede in altri comuni danneggiati di Umbria e Marche, purché abbiano subito gravi danni. È inoltre ritenuta applicabile, in analogia alla materia tributaria, la sospensione per chi, pur risiedendo fuori dalle aree terremotate, vi abbia svolto attività lavorativa nel periodo del sisma, limitatamente alla contribuzione riferita a tale attività.

Condizioni per ottenere il beneficio

Per i residenti nei comuni disastrati il diritto alla sospensione deriva dalla sola residenza nel comune colpito. Per i residenti negli altri comuni delle due regioni è richiesto anche il grave danno conseguente al sisma. Nell’immediato il grave danno può essere dichiarato tramite autocertificazione anche non autenticata; successivamente dovrà essere accertato e documentato dal sindaco del comune di residenza.

Oggetto della sospensione

La sospensione riguarda sia i termini di versamento dei contributi sia i termini per la presentazione della modulistica connessa al versamento. La circolare precisa che non sono previsti rimborsi o restituzioni per contributi versati nonostante la sospensione. Viene inoltre ritenuta applicabile, per analogia, la sospensione anche dei termini di prescrizione, dei termini perentori da cui derivino decadenze, delle scadenze di cambiali e vaglia cambiari, nonché dei termini relativi a controversie giurisdizionali o amministrative. Sono quindi sospesi anche i pagamenti relativi a regolarizzazioni contributive, sia in forma di condono sia rateali.

Comuni interessati

Per i comuni disastrati si distinguono due categorie: i comuni espressamente elencati ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza 2694/97 e i restanti comuni delle Marche e dell’Umbria dichiarati danneggiati ai sensi dell’art. 1, comma 1. La distinzione è rilevante perché l’art. 9 dell’ordinanza 2694/97, modificando l’art. 13 della precedente ordinanza 2668/97, richiede il requisito del grave danno solo per i soggetti residenti nei territori dichiarati danneggiati.

Adempimenti e scadenze per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro tenuti al pagamento tramite DM/10, la sospensione riguarda i contributi dovuti dalle aziende e anche la quota a carico dei dipendenti, con legittimazione alla richiesta in capo al datore di lavoro. Sono sospesi i contributi con scadenza legale dal 26 settembre al 31 dicembre 1997, quindi i DM10/M con scadenza 20 ottobre, 20 novembre e 20 dicembre 1997. Sono sospesi anche gli adempimenti connessi, compresi i modelli DM10/1, DM10/2, DM10/3 e DM10/S, da presentare entro il 2 gennaio 1998. Alle posizioni interessate va attribuito il codice di autorizzazione 7/S.

Altre categorie di contribuenti

Per gli artigiani e commercianti la sospensione riguarda i bollettini in scadenza il 20 ottobre 1997, sia per contributi fissi sia a प्रतिशतuale. Per il settore agricolo sono sospesi: per i datori di lavoro i contributi in scadenza al 10 dicembre 1997 relativi al secondo trimestre 1997; per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, compartecipanti familiari e piccoli coloni i contributi in scadenza al 10 novembre 1997, relativi alla terza rata 1997. Per gli iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, la sospensione riguarda l’acconto dei professionisti scadente il 30 novembre 1997 e i versamenti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 20 ottobre, 20 novembre e 20 dicembre 1997. Per i datori di lavoro domestici la sospensione riguarda il terzo trimestre 1997, con scadenza 10 ottobre 1997. Per i prosecutori volontari riguarda i contributi del secondo e terzo trimestre 1997, dovuti entro il 30 settembre e il 31 dicembre 1997.

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