Circolare numero 205 del 15-10-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 230/1997 sulla soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali dal 1 gennaio 1998. Vengono disciplinate l’iscrizione degli spedizionieri alla gestione separata o all’AGO, le regole di conservazione e liquidazione delle quote pensionistiche maturate presso il Fondo, le modalità di attribuzione dell’indennità di buonuscita, nonché la gestione INPS delle prestazioni già in pagamento. Sono inoltre fornite istruzioni contributive, operative e contabili, con istituzione di una gestione speciale ad esaurimento e di specifici conti di bilancio.
Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e disciplina contributiva, prestazioni e contabilità dal 1 gennaio 1998
Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
La circolare disciplina gli effetti della legge 16 luglio 1997, n. 230, che ha disposto la soppressione, dal 1 gennaio 1998, del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Il provvedimento ridefinisce l’inquadramento assicurativo e contributivo della categoria, regola la sorte delle posizioni previdenziali maturate presso il Fondo e istituisce specifiche strutture contabili e gestionali presso l’INPS.
Inquadramento dei soggetti dopo la soppressione del Fondo
Dal 1 gennaio 1998 restano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti gli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato. Sono invece iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
- gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data della soppressione;
- gli spedizionieri doganali iscritti all’albo nazionale successivamente alla soppressione del Fondo.
Quote di pensione maturate presso il Fondo
Per gli spedizionieri già iscritti all’AGO, compresi i titolari di posizioni assicurative presso il Fondo soppresso anche se cancellati con diritto a prestazione differibile, e per i soggetti iscritti alla gestione separata, è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997. Tale quota è erogata dall’INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e si aggiunge ai trattamenti pensionistici maturati nelle rispettive gestioni di competenza.
Indennità di buonuscita
La circolare precisa che, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell’indennità di buonuscita, si applica l’art. 2, comma 1, lettera a), n. 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale disciplina, operante dal 1 gennaio 1998, comporta che nel calcolo siano considerate solo le anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e che la liquidazione avvenga al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, comunque non prima del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione ordinaria a carico del Fondo. All’importo maturato al 31 dicembre 1993 si applicano inoltre le disposizioni dell’art. 2120, quarto comma, del codice civile, come sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Gestione delle prestazioni pensionistiche
I trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall’INPS. Per il pagamento delle pensioni in essere, per l’erogazione delle quote pensionistiche e per le indennità di buonuscita disciplinate dalla normativa richiamata, è istituita presso l’INPS un’apposita gestione speciale ad esaurimento.
Contribuzione dei lavoratori dipendenti e autonomi
Per i soggetti con qualifica di lavoratori dipendenti, il versamento dei contributi deve avvenire secondo le norme comuni applicabili alla generalità dei lavoratori subordinati. Per gli spedizionieri doganali che svolgono l’attività come lavoratori autonomi, continua a trovare applicazione la gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, con rinvio alle istruzioni già impartite per il versamento dei contributi a tale gestione.
Iscrizione d’ufficio, nuovi iscritti e controlli
I soggetti iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti d’ufficio alla gestione separata dalla Direzione Generale, sulla base degli elenchi forniti dal Fondo. In questa fase le Sedi non devono svolgere ulteriori accertamenti iniziali, ma devono verificare periodicamente, anche tramite i Consigli compartimentali, la permanenza dei requisiti per l’iscrizione. La circolare ribadisce che l’attività deve presentare i requisiti:
- della continuità e dell’abitualità per le prestazioni professionali;
- della continuità per i rapporti di collaborazione coordinata.
Per i soggetti che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 1997:
- la domanda di iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 30 giorni dall’evento.
Sia le domande sia le comunicazioni di cessazione possono essere presentate a qualunque Sede INPS, che provvederà all’aggiornamento degli archivi. I lavoratori iscritti d’ufficio devono comunicare entro 30 giorni anche l’eventuale cessazione dell’attività.
Codice statistico ISTAT
Ai soggetti interessati deve essere attribuito, al momento dell’inserimento in archivio della posizione, il codice ISTAT n. 63.40.1. Per gli iscritti d’ufficio il codice è inserito direttamente dalla Direzione Generale; negli altri casi deve essere attribuito dalle Sedi.
Modalità di versamento dei contributi
Il versamento materiale dei contributi è posto:
- a carico dei committenti, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- a carico dei lavoratori stessi, per le prestazioni di natura professionale.
Per modalità e termini di pagamento la circolare rinvia alle disposizioni generali del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e ai decreti ministeriali attuativi allora non ancora emanati, riservandosi ulteriori istruzioni.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Ai fini della rilevazione dei proventi e degli oneri della gestione speciale ad esaurimento, dal 1 gennaio 1998 è istituita la gestione contabile separata:
- FD, per la gestione speciale dei trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo;
- FDR, quale gestione assicurativa a ripartizione.
Nell’ambito di tale gestione vengono istituiti i seguenti conti:
- FDR 10/40, per la rilevazione dei pagamenti delle rate di pensione;
- FDR 34/20, per eventuali interessi passivi su prestazioni arretrate;
- FDR 00/30, per il credito per prestazioni da recuperare;
- FDR 24/30, per il recupero di prestazioni.
Le somme riaccreditate relative a causali da imputare al conto GPA 10/31 devono essere evidenziate nel partitario del conto con il codice bilancio di nuova istituzione 86, "Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - FD"; a tale codice corrisponde il conto FDR 10/31, anch’esso di nuova istituzione, da movimentare a fine esercizio in sede di ripartizione del saldo del conto GPA 10/31.
L’allegato 1 riporta le variazioni al piano dei conti con la denominazione completa e abbreviata dei nuovi conti istituiti.
Punti principali
Soppressione del Fondo e nuovo inquadramento previdenziale
Dal 1 gennaio 1998 è soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Gli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998 restano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. Gli spedizionieri non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo e quelli iscritti all’albo nazionale dopo la soppressione devono essere iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Quote di pensione maturate presso il Fondo
Per gli spedizionieri già iscritti all’AGO, inclusi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo anche se cancellati con diritto a prestazione differibile, e per gli iscritti alla gestione separata, è պահպանuta la quota di pensione maturata sul Fondo al 31 dicembre 1997. La quota è erogata dall’INPS secondo la tabella A, sezione uomini, del d.lgs. n. 503/1992, in aggiunta ai trattamenti maturati nelle gestioni di competenza.
Indennità di buonuscita
Per l’indennità di buonuscita si applica l’art. 2, comma 1, lettera a), n. 4, della legge n. 608/1996. Ai fini del calcolo si considerano solo le anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e la liquidazione avviene al conseguimento della prestazione pensionistica, comunque non prima del requisito anagrafico per la pensione ordinaria a carico del Fondo. All’importo maturato al 31 dicembre 1993 si applica l’art. 2120, quarto comma, c.c., come sostituito dalla legge n. 297/1982.
Gestione delle prestazioni e gestione speciale ad esaurimento
I trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del Fondo sono erogati dall’INPS. Per le pensioni in essere, per le quote pensionistiche e per le indennità di buonuscita richiamate, è istituita presso l’INPS una gestione speciale ad esaurimento.
Contribuzione dei lavoratori dipendenti e autonomi
Per i lavoratori dipendenti il versamento dei contributi segue le regole comuni della generalità dei subordinati. Per gli autonomi si applicano le regole della gestione separata, con richiamo alle istruzioni già impartite per tale gestione.
Iscrizione, codice statistico e comunicazioni
I soggetti iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997 sono iscritti d’ufficio alla gestione separata sulla base degli elenchi forniti dal Fondo. Le Sedi non devono effettuare ulteriori accertamenti iniziali, ma devono verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di continuità e abitualità dell’attività. Ai nuovi iscritti dal 1 gennaio 1998 la domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento. A tutti i soggetti va attribuito il codice ISTAT 63.40.1.
Versamento dei contributi e soggetti obbligati
Per le collaborazioni coordinate e continuative il versamento è a carico dei committenti; per le prestazioni professionali il versamento è a carico del lavoratore. Le modalità e i termini di pagamento rinviano alle disposizioni generali del d.lgs. n. 241/1997 e ai decreti ministeriali attuativi non ancora emanati.
Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione
Con decorrenza 1 gennaio 1998 è istituita la gestione contabile separata FD, con gestione assicurativa a ripartizione FDR. Sono previsti i conti FDR 10/40 per le pensioni, FDR 34/20 per interessi passivi su prestazioni arretrate, FDR 00/30 per crediti per prestazioni da recuperare, FDR 24/30 per recuperi di prestazioni e FDR 10/31 per somme non riscosse dai beneficiari. Sono inoltre indicati i relativi codici bilancio e le modalità di imputazione dei riaccrediti.
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