Circolare numero 202 del 9-10-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, con la legge 24 giugno 1997 n. 196, gli accordi di riallineamento retributivo assumono rilevanza anche per le aziende agricole dei territori ex legge n. 64/1986. Per gli operai a tempo indeterminato la disciplina è immediatamente operativa dal periodo di paga di luglio 1997, con base imponibile minima pari al 50% del minimale previsto dalla legge n. 389/1989, e con mantenimento delle agevolazioni contributive se sono rispettati accordo provinciale, recepimento aziendale e deposito del verbale. Per gli operai a tempo determinato, invece, l’applicazione è differita al 1° gennaio 1998 e restano in vigore, fino ad allora, le retribuzioni convenzionali giornaliere provinciali. La circolare disciplina anche modalità di denuncia, controlli INPS, termini per il deposito e sospensione delle azioni di recupero fino al 19 luglio 1998.
Applicazione degli accordi di riallineamento retributivo alle aziende agricole e ai relativi contributi previdenziali e assistenziali
Riallineamento retributivo nelle aziende agricole: effetti contributivi e istruzioni operative
La circolare interviene sull’applicazione agli operai agricoli degli accordi di riallineamento retributivo, alla luce della legge 24 giugno 1997 n. 196 e delle modifiche introdotte alla disciplina originaria della legge n. 608/1996. L’obiettivo è disciplinare la denuncia e l’assolvimento della contribuzione previdenziale e assistenziale per le aziende agricole operanti nei territori di cui all’art. 1 della legge 1 marzo 1986 n. 64, distinguendo tra operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La circolare precisa che la normativa sui contratti di riallineamento retributivo, prevista dall’art. 5 della legge 28 novembre 1996 n. 608 e modificata dall’art. 23 della legge 24 giugno 1997 n. 196, si applica anche alle aziende agricole. Viene infatti meno il precedente limite soggettivo che restringeva la disciplina alle imprese industriali e artigiane.
La finalità della norma è quella di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva nelle aree agevolate. In tale contesto, viene sospesa la condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo prevista dall’art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, ma solo per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento stipulati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali locali collegate alle associazioni nazionali firmatarie del contratto collettivo di riferimento.
Operai agricoli a tempo indeterminato
Per la manodopera a tempo indeterminato la disciplina è immediatamente operativa e si applica alle retribuzioni corrisposte a decorrere dal periodo di paga del mese di luglio 1997. Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione minima da assumere a base è quella prevista dagli accordi di riallineamento, con decorrenza dal 19 luglio 1997.
La circolare stabilisce che tale retribuzione non può essere inferiore al 50% del minimale di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 338/1989. Per il 1997 il minimale è pari a L. 65.175, con un limite conseguente di L. 32.588 come minimo giornaliero. I datori di lavoro devono quindi denunciare retribuzioni non inferiori a tale importo, rapportato al minimale giornaliero. Se la retribuzione effettivamente corrisposta è superiore, deve essere denunciato l’importo effettivo.
Le aziende agricole che corrispondono ai lavoratori retribuzioni pari a quelle pattuite negli accordi provinciali di riallineamento, e comunque non inferiori al limite di L. 32.588, conservano il diritto alle agevolazioni e riduzioni contributive, anche se tali retribuzioni risultano inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La sospensione della condizione retributiva opera infatti sia per le riduzioni del cosiddetto "Mezzogiorno" sia per le agevolazioni previste per territori montani e zone svantaggiate.
La sospensione cessa però dal periodo di paga in cui venga accertato il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici previsto dall’accordo territoriale.
Adempimenti per il riconoscimento del beneficio
Per poter beneficiare del regime agevolato è necessario che:
- sia stato stipulato un contratto provinciale di riallineamento retributivo;
- il contratto sia stato recepito in sede aziendale;
- il verbale di recepimento sia depositato presso la Sede INPS competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
Se le aziende presentano dichiarazioni trimestrali conformi alla disciplina del riallineamento, ma non hanno ancora provveduto al formale recepimento dell’accordo provinciale e al deposito del relativo atto, le Sedi devono acquisire i dati retributivi denunciati e invitare le aziende a regolarizzare la posizione. L’invito deve avvertire che l’eventuale mancato adempimento comporterà il recupero della differenza contributiva e delle relative somme aggiuntive.
Tuttavia, le azioni di recupero restano sospese fino al 19 luglio 1998, considerato termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di recepimento e deposito del verbale.
Adempimenti dichiarativi e controlli
Le retribuzioni erogate in forza dei contratti di riallineamento devono essere denunciate con le consuete modalità, utilizzando il Mod. ACC. 1 O.T.I. per il terzo trimestre 1997. La circolare segnala inoltre che, per adeguare i controlli delle Sedi sulle Dichiarazioni Trimestrali in materia di osservanza delle retribuzioni contrattuali, le aziende dovrebbero comunicare al momento della presentazione della dichiarazione della manodopera che si tratta di una dichiarazione contenente retribuzioni di riallineamento.
Operai agricoli a tempo determinato
Per gli operai a tempo determinato la disciplina non è immediatamente applicabile. La ragione è che, allo stato della normativa vigente, non si applica a questa categoria l’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989; continua invece a trovare applicazione l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, con determinazione dei contributi sulla base delle retribuzioni convenzionali giornaliere fissate per singola provincia.
La circolare afferma che l’applicazione degli accordi di riallineamento alla contribuzione degli operai a tempo determinato potrà decorrere dal 1° gennaio 1998. Le modalità e i criteri applicativi saranno oggetto di successive disposizioni.
Richiamo ai minimali contributivi ordinari
La nota in calce precisa che, per le retribuzioni che esulano dagli accordi di riallineamento, continua ad applicarsi il minimale rivalutato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981 n. 537, fissato per il 1997 in L. 57.960, come richiamato dalla precedente circolare n. 38/97.
Indicazioni finali
Le Sedi INPS sono invitate a dare ampia diffusione alle istruzioni contenute nella circolare attraverso i consueti canali informativi. Il documento, dunque, definisce il perimetro applicativo della nuova disciplina per il settore agricolo, indica i minimi retributivi da utilizzare ai fini contributivi, disciplina gli obblighi di recepimento e deposito degli accordi, e distingue nettamente tra il regime degli operai a tempo indeterminato e quello, differito, degli operai a tempo determinato.
Punti principali
Estensione della disciplina ai settori agricoli
La legge 24 giugno 1997 n. 196 modifica il quadro normativo sugli accordi di riallineamento retributivo, rendendoli rilevanti ai fini contributivi e assistenziali anche per le aziende agricole operanti nei territori individuati dall’art. 1 della legge n. 64/1986. Viene meno il precedente limite soggettivo che restringeva l’applicazione alle sole imprese industriali e artigiane.
Effetti sulle agevolazioni contributive
L’art. 5 della legge n. 608/1996, come modificato, sospende la condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui all’art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del d.l. n. 338/1989, consentendo il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni contributive anche quando le retribuzioni pattuite negli accordi provinciali di riallineamento siano inferiori ai livelli dei contratti collettivi nazionali, purché non scendano sotto i limiti indicati dalla circolare.
Operai agricoli a tempo indeterminato
La disciplina è immediatamente applicabile per gli operai a tempo indeterminato con effetto dalle retribuzioni del mese di luglio 1997. La retribuzione minima da assumere a base del calcolo contributivo è quella fissata dagli accordi di riallineamento, ma non può essere inferiore al 50% del minimale di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 338/1989, pari per il 1997 a L. 65.175; il limite minimo giornaliero indicato è quindi L. 32.588. Se la retribuzione effettiva è superiore, va denunciata quella effettivamente corrisposta.
Condizioni per usufruire del regime agevolato
Per avvalersi della disciplina occorre che in ambito provinciale sia stato stipulato un contratto di riallineamento retributivo e che lo stesso sia stato recepito in sede aziendale. Il verbale di recepimento deve essere depositato presso la Sede INPS competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione. In caso di dichiarazioni trimestrali conformi alla disciplina del riallineamento, ma in assenza di formale adesione e deposito, le Sedi devono acquisire i dati denunciati e invitare l’azienda a regolarizzare, avvertendo che il mancato adempimento comporterà il recupero della differenza contributiva e delle somme aggiuntive.
Sospensione delle azioni di recupero e termini
Pur dovendo essere avviati gli adempimenti di recepimento e deposito, le azioni di recupero restano sospese fino al 19 luglio 1998, considerato termine ultimo fissato dalla legge per adempiere. La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 119 del 27 maggio 1997 per gli ulteriori aspetti della materia.
Operai agricoli a tempo determinato
Per gli operai a tempo determinato la disciplina non è immediatamente operativa, perché per tale categoria continua ad applicarsi l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, che prevede il calcolo dei contributi sulle retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite per provincia. L’applicazione degli accordi di riallineamento a questa categoria è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1998, con riserva di successive istruzioni operative.
Adempimenti dichiarativi e modelli
Le aziende devono denunciare le retribuzioni erogate in forza dei contratti di riallineamento con le consuete modalità, utilizzando il Mod. ACC. 1 O.T.I. per il terzo trimestre 1997. Le Sedi devono adeguare i controlli sulle dichiarazioni trimestrali e le aziende, al momento della presentazione della dichiarazione della manodopera, devono segnalare che si tratta di retribuzioni di riallineamento.
Minimali ulteriori richiamati in nota
La nota finale precisa che continua ad applicarsi, per le retribuzioni che esulano dagli accordi di riallineamento, il minimale rivalutato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 537/1981, fissato per il 1997 in L. 57.960.
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