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Circolare

Circolare numero 204 del 14-10-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la riapertura dei termini per le assunzioni agevolate nel settore calzaturiero previste dall’art. 6 della L. 451/1994, estendendo la possibilità di assumere entro i limiti già fissati e consentendo anche piani integrativi o nuove domande da parte di aziende non incluse negli elenchi. Fornisce inoltre chiarimenti sui benefici per assunzioni a tempo pieno e indeterminato ad incremento dell’organico ex art. 28 della L. 341/1995, ribadendo il divieto di cumulo con altri incentivi, le condizioni per la maturazione delle rate annuali e la necessità di mantenere l’effetto incrementale. Sono richiamati anche termini, adempimenti e modalità di recupero dei benefici già maturati.

Riapertura termini assunzioni agevolate nel calzaturiero e chiarimenti sui benefici per assunzioni incrementali ex art. 28 L. 341/1995

Riapertura dei termini per assunzioni agevolate nel calzaturiero e chiarimenti sui benefici contributivi

La circolare interviene su due profili distinti: da un lato riapre i termini per le assunzioni agevolate nel settore calzaturiero ex art. 6 L. 451/1994; dall’altro fornisce chiarimenti sull’operatività dei benefici per assunzioni incrementali ex art. 28 L. 341/1995. Il documento richiama gli adempimenti già previsti da precedenti istruzioni e precisa condizioni, limiti e modalità di fruizione degli incentivi.

Riapertura dei termini nel settore calzaturiero

Con decreto ministeriale 21/3/1997, pubblicato in G.U. il 16/6/1997, sono stati riaperti i termini per consentire alle aziende del settore calzaturiero incluse negli elenchi allegati ai decreti ministeriali 9/3/1995 e 29/3/1995 di effettuare le assunzioni agevolate già previste dai piani presentati. Il limite massimo è fissato in:

  • 7 unità per le imprese industriali;
  • 8 unità per le imprese artigiane.

Le imprese possono inoltre presentare piani integrativi. Le aziende non comprese negli elenchi, ma interessate ad assumere, possono presentare apposita domanda ai competenti uffici ministeriali.

Adempimenti richiesti alle imprese beneficiarie

Restano confermate le istruzioni operative della circolare n. 219 del 2/8/1995 e la competenza degli Uffici del Ministero del Lavoro. Le imprese che beneficiano della riapertura dei termini devono:

  • procedere alle assunzioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • rilasciare dichiarazione di non aver effettuato licenziamenti per riduzione di personale nei 12 mesi precedenti;
  • effettuare almeno un terzo delle assunzioni attingendo dalle liste di mobilità e CIGS;
  • in caso di mancato reperimento, entro 10 giorni, di personale idoneo nelle liste sopra indicate, assumere dalle normali liste del collocamento ordinario;
  • in tale ultima ipotesi, verificare che gli addetti siano iscritti da almeno 45 giorni;
  • inquadrare i lavoratori secondo il piano generale approvato.

La circolare precisa inoltre che i benefici non spettano nei casi di esclusione di cui al comma 4-bis dell’art. 8 della L. 223/1991, come richiamato dalla nota a piè di pagina.

Recupero dei benefici già maturati

Per i benefici riferiti a periodi già decorsi, il recupero deve essere effettuato con una delle denunce DM10 successive alla circolare e, comunque, entro il 20/12 p.v. Le modalità operative da seguire sono quelle indicate al punto 5 della circolare n. 219.

Chiarimenti sui benefici ex art. 28 L. 341/1995

Con riferimento ai contributi per assunzioni a tempo pieno e indeterminato ad incremento dell’organico precedente, la circolare ribadisce il divieto assoluto di cumulo con agevolazioni di qualunque tipo, inclusi sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali. Il divieto è esteso anche al periodo 19/7/1993 - 18/7/1995.

È tuttavia previsto che il datore di lavoro che abbia rinunciato a sgravi e fiscalizzazione per accedere ai contributi del Fondo e che, dopo il provvedimento di concessione, non abbia potuto percepire gli importi per il venir meno dell’effetto incrementale, possa recuperare gli sgravi e la fiscalizzazione secondo la normativa vigente.

Condizioni per la maturazione delle rate annuali

La circolare chiarisce che la condizione essenziale per percepire le rate annuali è il permanere, alla fine di ciascun anno solare, dell’effetto incrementale determinato dalle assunzioni incentivate. È inoltre necessario che prosegua il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti, poiché le assunzioni agevolabili devono essere esclusivamente a tempo pieno e indeterminato.

Il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione di responsabilità attestante il mantenimento dell’effetto incrementale.

Causa ostativa per lavoratori in mobilità

Viene infine richiamata la causa ostativa che esclude i benefici per i lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da imprese dello stesso o di diverso settore con assetti societari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa assumente, oppure legate da rapporti di collegamento o controllo. L’impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, al momento della richiesta di avviamento, che tale condizione non ricorre.

Punti principali

Riapertura dei termini per le assunzioni nel settore calzaturiero

Con decreto ministeriale 21/3/1997 sono stati riaperti i termini per consentire alle aziende del settore calzaturiero indicate negli elenchi allegati ai decreti ministeriali 9/3/1995 e 29/3/1995 di effettuare, secondo i piani già presentati, assunzioni agevolate ex art. 6 L. 451/1994 fino a 7 unità per le imprese industriali e fino a 8 per le imprese artigiane. È ammessa la presentazione di piani integrativi e, per le imprese non incluse negli elenchi ma interessate ad assumere, la presentazione di domanda ai competenti uffici ministeriali.

Adempimenti e condizioni per le imprese beneficiarie

Restano confermati gli adempimenti previsti dalla circolare n. 219 del 2/8/1995 e la competenza degli Uffici del Ministero del Lavoro. Le imprese devono procedere alle assunzioni entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, dichiarare di non aver effettuato licenziamenti per riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, destinare almeno un terzo delle assunzioni a lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e CIGS, e, solo in caso di mancato reperimento entro 10 giorni, attingere alle liste del collocamento ordinario con iscrizione di almeno 45 giorni. I lavoratori devono essere inquadrati secondo il piano generale approvato e non spettano i benefici nei casi esclusi dall’art. 8, comma 4-bis, L. 223/1991.

Recupero dei benefici già maturati nel settore calzaturiero

Per il recupero dei benefici spettanti per periodi già decorsi, da effettuarsi con una delle denunce DM10 successive alla circolare e comunque entro il 20/12 p.v., le aziende devono attenersi alle modalità indicate al punto 5 della circolare n. 219.

Divieto di cumulo dei benefici ex art. 28 L. 341/1995

In relazione alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato ad incremento dell’organico previste dall’art. 28 L. 341/1995, si conferma il divieto assoluto di cumulo con agevolazioni di qualunque tipo, comprese gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Il divieto viene esteso anche al periodo 19/7/1993-18/7/1995. Se il datore di lavoro aveva rinunciato a sgravi e fiscalizzazione per accedere ai contributi del Fondo ma, dopo il provvedimento di concessione, non ha potuto percepire gli importi per il venir meno dell’effetto incrementale, può recuperare gli sgravi e la fiscalizzazione secondo la normativa vigente.

Condizione dell’effetto incrementale e dichiarazione di responsabilità

Per la percezione delle rate annuali è indispensabile che, alla fine di ciascun anno solare, permanga l’effetto incrementale determinato dalle assunzioni incentivate e che continui il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti, poiché le assunzioni agevolabili devono essere esclusivamente a tempo pieno e indeterminato. Il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione di responsabilità sul mantenimento di tale effetto incrementale.

Chiarimento sulla causa ostativa per lavoratori in mobilità

La nota richiama la norma che esclude i benefici quando il lavoratore sia stato collocato in mobilità, nei sei mesi precedenti, da un’impresa dello stesso o di diverso settore con assetti societari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, oppure collegata o controllata dalla stessa. L’impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono tali condizioni ostative.

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