Circolare numero 201 del 8-10-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’invio all’INPS dei modelli 770/D bis e delle dichiarazioni sostitutive relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e compensi per collaborazioni coordinate e continuative soggetti al contributo del 10% alla gestione separata INPS. Indica chi è tenuto alla trasmissione, i termini (31 ottobre 1997 per i redditi 1996), le modalità di presentazione su supporto cartaceo o magnetico, e le informazioni da allegare alla lettera di trasmissione. Sono inoltre riportate le specifiche tecniche dei dischetti ammessi e la struttura dei record dei supporti magnetici.
Consegna all'INPS dei modelli 770/D bis e delle dichiarazioni sostitutive per redditi di lavoro autonomo e provvigioni 1996
Consegna all'INPS dei modelli 770/D bis e delle dichiarazioni sostitutive per redditi 1996
La circolare disciplina la trasmissione all’INPS della documentazione relativa ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni conseguiti nel 1996, per i quali è dovuto il contributo del 10% alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Vengono richiamati i presupposti normativi, i soggetti obbligati, le modalità operative e le specifiche tecniche dei supporti magnetici.
Quadro normativo e finalità della comunicazione
L’art. 4 del DM n. 281 del 2 maggio 1996 prevede che i sostituti d’imposta indicati nell’art. 23, commi 1 e 4, del DPR n. 600/1973, quando corrispondono compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni rese da incaricati alle vendite a domicilio, debbano inoltrare all’INPS copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero i relativi supporti magnetici. La circolare chiarisce che, per la denuncia dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni soggetti al contributo alla gestione separata, il modello da utilizzare è il 770/D bis.
Soggetti obbligati e termine di presentazione
La trasmissione deve essere effettuata nei termini previsti per la dichiarazione del sostituto d’imposta; per i redditi 1996 il termine indicato è il 31 ottobre 1997. Restano esclusi dalla comunicazione i dati relativi ai percettori di redditi di lavoro richiamati nell’art. 49, commi 2, lettere da b) a f), e 3, nonché nell’art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR.
Modello 770/D bis e istruzioni di compilazione
Con decreto del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1997 sono stati approvati i modelli 770 da presentare nell’anno 1997. Per i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni soggetti al contributo del 10% è stato predisposto il modello 770/D bis, che deve essere compilato secondo le istruzioni contenute nel medesimo decreto ministeriale.
Dichiarazioni sostitutive per soggetti non qualificati come sostituti d’imposta
I soggetti che erogano compensi per collaborazioni coordinate e continuative ma non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 5 del DM n. 281/1996, devono inviare all’INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, i dati di ciascun percipiente: generalità, comune di iscrizione anagrafica, indirizzo e ammontare dei compensi corrisposti nell’anno precedente. Le dichiarazioni sostitutive devono essere predisposte secondo lo schema del modello 770/D bis e con le stesse codifiche.
Presentazione su supporto magnetico
Per i sostituti d’imposta che nel 1996 hanno corrisposto compensi o emolumenti a non meno di venti lavoratori dipendenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, la dichiarazione modello 770 deve essere presentata mediante supporti magnetici, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del DM 14 febbraio 1997. Per il modello 770/D bis su supporto magnetico, il DM 1 agosto 1997 definisce il contenuto dei supporti e l’allegato A della circolare riporta le istruzioni per la trasmissione all’INPS.
Modalità di invio e documentazione da allegare
I modelli cartacei e i supporti magnetici devono essere trasmessi a una sede INPS con una lettera di accompagnamento contenente i dati identificativi del committente, il tipo di dichiarazione presentata, il supporto fisico utilizzato e il numero complessivo dei percipienti. In caso di consegna allo sportello, deve essere rilasciata una copia della lettera di trasmissione con il timbro di arrivo, a titolo di ricevuta. Le dichiarazioni devono essere conservate in apposita evidenza in attesa della procedura di acquisizione, prevista entro la fine dell’anno.
Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici
Sono ammessi esclusivamente dischetti magnetici da 3,50 inches e da 5,25 inches, generati con sistema operativo MS-DOS o compatibile, con file organizzato in modalità "line sequential" e con label MOD77097. Le capacità ammesse sono: 720 KB o 1,4 MB per i supporti da 3,50 inches; 360 KB o 1,2 MB per quelli da 5,25 inches. La lunghezza record è fissata in 630 bytes. Ogni dischetto deve riportare un’etichetta esterna con codice fiscale, denominazione o nome e cognome, domicilio fiscale, numero progressivo del volume, numero complessivo dei volumi e data di produzione.
Struttura dei record nel supporto magnetico
Ogni supporto magnetico deve contenere record di 630 caratteri: un record di testa tipo "AA" con i dati del sostituto dichiarante; un record tipo "AB" con i dati del frontespizio del modello 770 base, escluso l’elenco degli amministratori; uno o più record tipo "DF" con i dati del singolo percipiente relativi al modello 770/D bis; un record di coda tipo "ZZ" con i dati riepilogativi del numero di record contenuti nel volume. Per la composizione dei tracciati si rinvia al paragrafo 5 dell’allegato A del DM 1 agosto 1997.
Punti principali
Oggetto della comunicazione e quadro normativo
La circolare riguarda la consegna all’INPS delle dichiarazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni conseguiti nel 1996, per i quali è previsto il versamento del contributo del 10% alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il richiamo è all’art. 4 del DM n. 281 del 2 maggio 1996, che disciplina l’obbligo di trasmissione all’INPS di una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, da parte dei sostituti d’imposta indicati nell’art. 23, commi 1 e 4, del DPR n. 600/1973.
Soggetti obbligati e contenuto della trasmissione
Devono inoltrare all’INPS la documentazione i sostituti d’imposta che corrispondono compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e per prestazioni rese da incaricati alle vendite a domicilio. La trasmissione deve avvenire entro il termine previsto per la dichiarazione del sostituto d’imposta, fissato per i redditi 1996 al 31 ottobre 1997. La copia del modello 770/D bis o il supporto magnetico devono escludere i dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell’art. 49, commi 2, lettere da b) a f), e 3, nonché nell’art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR.
Modello 770/D bis e istruzioni di compilazione
Con DM 14 febbraio 1997 sono stati approvati i modelli 770 da presentare nel 1997 dai sostituti d’imposta. Per la denuncia dei redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni soggetti al contributo del 10% alla gestione separata INPS è stato predisposto il modello 770/D bis. La sua compilazione deve seguire le istruzioni contenute nel citato decreto ministeriale del 14 febbraio 1997.
Dichiarazioni sostitutive per chi non è sostituto d’imposta
I soggetti che erogano compensi per collaborazioni coordinate e continuative e che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 5 del DM n. 281/1996, devono comunicare all’INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica, l’indirizzo e l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno precedente. Tali dichiarazioni sostitutive devono essere predisposte secondo lo schema del modello 770/D bis, usando le medesime codifiche.
Presentazione su supporto magnetico e numero di lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 febbraio 1997, i sostituti d’imposta che nel 1996 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, a non meno di venti lavoratori dipendenti devono presentare la dichiarazione modello 770 tramite supporti magnetici. Per il modello 770/D bis su supporto magnetico, il DM 1 agosto 1997 ha stabilito il contenuto dei supporti. Le istruzioni per la trasmissione all’INPS sono riportate nell’allegato A della circolare.
Modalità di invio all’INPS e lettera di trasmissione
I modelli cartacei e i supporti magnetici devono essere trasmessi a una sede INPS e accompagnati da una lettera con i dati necessari a identificare il committente: codice fiscale, cognome e nome o denominazione, sede legale, domicilio fiscale se diverso, numero di telefono. La lettera deve indicare anche il tipo di dichiarazione presentata (modello 770/D bis o dichiarazione sostitutiva), il supporto fisico utilizzato (cartaceo o dischetto) e il numero totale dei soggetti percipienti riportati nel modello o nel supporto. Per le presentazioni allo sportello deve essere rilasciata una copia della lettera di trasmissione con timbro di arrivo come ricevuta.
Gestione temporanea delle dichiarazioni
Le dichiarazioni trasmesse devono essere tenute in apposita evidenza in attesa del rilascio, previsto entro la fine dell’anno, della procedura necessaria per la loro acquisizione.
Specifiche tecniche dei supporti magnetici
L’allegato A indica che i supporti ammessi sono esclusivamente dischetti magnetici da 3,50 inches e da 5,25 inches. I supporti devono essere generati con sistema operativo MS-DOS o compatibile, avere organizzazione del file "line sequential", lunghezze e capacità specifiche (720 KB o 1,4 MB per i 3,50 inches; 360 KB o 1,2 MB per i 5,25 inches), lunghezza record di 630 bytes e label del file MOD77097. Su ciascun dischetto va apposta un’etichetta esterna con codice fiscale, denominazione o nome e cognome, domicilio fiscale, numero progressivo del volume, numero complessivo dei volumi e data di produzione del supporto.
Struttura dei record nei supporti magnetici
Ogni supporto magnetico deve contenere record lunghi 630 caratteri: un record di testa tipo "AA" con i dati del sostituto dichiarante; un record tipo "AB" con i dati del frontespizio del modello 770 base, escluso l’elenco degli amministratori; uno o più record tipo "DF" relativi al singolo percipiente e al modello 770/D bis; un record di coda tipo "ZZ" con i dati riepilogativi del numero di record presenti nel volume. Per la composizione dei tracciati si rinvia al paragrafo 5 dell’allegato A del DM 1 agosto 1997.
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