Circolare numero 157 del 30-12-2025
Variazione all’1,60 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. il 13/12/2025) fissa il saggio degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., all'1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026. La misura si applica ai contributi con scadenza dal 1/1/2026, influisce sul calcolo delle somme aggiuntive per omessi o ritardati versamenti (anche nei casi di incertezza giurisprudenziale regolati dall'art.116 della legge n.388/2000) e si applica alle prestazioni pensionistiche e alle indennità di fine rapporto erogate dall'Istituto dal 1/1/2026.
Variazione del saggio di interesse legale all'1,60% dal 1° gennaio 2026
Punti principali
Saggio di interesse legale
Decreto ministeriale 10/12/2025 (G.U. 13/12/2025) fissa il tasso al 1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Effetti sui contributi previdenziali e assistenziali
L'1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1/1/2026; per esposizioni con scadenze precedenti si procede al calcolo degli interessi secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Riduzione delle sanzioni civili (art.116, comma 15, legge 388/2000)
La norma consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali (condizionata all'integrale pagamento dei contributi), pertanto la nuova misura influisce sulle sanzioni applicabili per omessi/ritardati versamenti.
Casi di incertezza giurisprudenziale (art.116, comma 10)
Per mancato o ritardato versamento dovuto a incertezze su obbligo contributivo successivamente riconosciuto, si applicano gli interessi legali (art.1284 c.c.) se il versamento è effettuato entro il termine fissato dall'Istituto; la disciplina è operativa con le modifiche introdotte dal d.l. n.19/2024 (convertito).
Interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
La misura dell'1,60% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dall'1/1/2026.
Calcolo per posizioni pregresse
Per le esposizioni debitorie pendenti alla data del 1/1/2026 il calcolo degli interessi avverrà tenendo conto delle variazioni dei tassi intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate (Allegato n.2).
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