Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 157 del 30-12-2025

Variazione all’1,60 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. il 13/12/2025) fissa il saggio degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., all'1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026. La misura si applica ai contributi con scadenza dal 1/1/2026, influisce sul calcolo delle somme aggiuntive per omessi o ritardati versamenti (anche nei casi di incertezza giurisprudenziale regolati dall'art.116 della legge n.388/2000) e si applica alle prestazioni pensionistiche e alle indennità di fine rapporto erogate dall'Istituto dal 1/1/2026.

Variazione del saggio di interesse legale all'1,60% dal 1° gennaio 2026

Punti principali

Saggio di interesse legale

Decreto ministeriale 10/12/2025 (G.U. 13/12/2025) fissa il tasso al 1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1284 c.c.

Effetti sui contributi previdenziali e assistenziali

L'1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1/1/2026; per esposizioni con scadenze precedenti si procede al calcolo degli interessi secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Riduzione delle sanzioni civili (art.116, comma 15, legge 388/2000)

La norma consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali (condizionata all'integrale pagamento dei contributi), pertanto la nuova misura influisce sulle sanzioni applicabili per omessi/ritardati versamenti.

Casi di incertezza giurisprudenziale (art.116, comma 10)

Per mancato o ritardato versamento dovuto a incertezze su obbligo contributivo successivamente riconosciuto, si applicano gli interessi legali (art.1284 c.c.) se il versamento è effettuato entro il termine fissato dall'Istituto; la disciplina è operativa con le modifiche introdotte dal d.l. n.19/2024 (convertito).

Interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

La misura dell'1,60% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dall'1/1/2026.

Calcolo per posizioni pregresse

Per le esposizioni debitorie pendenti alla data del 1/1/2026 il calcolo degli interessi avverrà tenendo conto delle variazioni dei tassi intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate (Allegato n.2).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.