Circolare numero 154 del 22-12-2025
Con la presente circolare si illustra la disciplina recata dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interpreta l'art. 19 della legge n. 203/2024 che consente al datore di lavoro, a fronte di un'assenza ingiustificata protratta oltre il termine contrattuale o oltre 15 giorni, di dichiarare la risoluzione del rapporto come volontà del lavoratore (dimissioni per fatti concludenti). La procedura non è automatica né obbligatoria: il datore deve decidere di attivarla e comunicarla all'INL. Se la cessazione viene denunciata con il codice UniLav "FC - dimissioni per fatti concludenti" l'interessato è precluso dall'accesso alla NASpI. Tuttavia, se il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico, queste prevalgono sulla procedura avviata dal datore e possono consentire l'accesso alla NASpI, sempre che siano soddisfatti gli oneri probatori e i requisiti previsti.
Circolare n. 6/2025: chiarimenti su "dimissioni per fatti concludenti" (art. 19 legge 13/12/2024, n. 203) e conseguenze per l'accesso alla NASpI
Punti principali
Quadro normativo
L'articolo 19 della legge n. 203/2024 ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore può comunicare la circostanza all'INL e considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, salvo dimostrazione di impossibilità a comunicare per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore.
Carattere facoltativo della procedura
L'effetto risolutivo non scatta automaticamente con l'assenza: si realizza solo se il datore decide di prenderne atto e avviare la procedura prevista dall'art. 19. Il Ministero e l'INL hanno ribadito che la comunicazione all'INL va effettuata solo se il datore intende fare valere l'assenza ai fini della risoluzione.
Impatto sull'accesso alla NASpI
Se la cessazione viene denunciata su UniLav con la causale "FC - dimissioni per fatti concludenti", si configura una cessazione volontaria e l'interessato è escluso dall'accesso alla NASpI per mancanza del requisito dell'involontarietà. Diversamente, in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (anche conseguente a procedura disciplinare per assenza prolungata), il lavoratore può accedere alla NASpI se soddisfa i requisiti legislativi.
UniLav e codifica della cessazione
Dal 29 gennaio 2025 è stato istituito su UniLav il codice cessazione "FC - dimissioni per fatti concludenti"; l'utilizzo di tale codice determina le conseguenze sulle prestazioni di disoccupazione.
Rapporto con le dimissioni per giusta causa
Se il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico (con l'onere probatorio previsto dalla circolare INPS n. 163/2003), tali dimissioni prevalgono sulla procedura avviata dal datore e la procedura per fatti concludenti diventa inefficace; ciò rende possibile l'accesso alla NASpI se sussistono i requisiti.
Procedura disciplinare e garanzie collettive
Molti CCNL prevedono conseguenze disciplinari per assenze prolungate (talvolta anche inferiori ai 15 giorni). In tali casi il datore può procedere al licenziamento disciplinare ma deve rispettare le garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (procedura disciplinare).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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