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Circolare

Circolare numero 2 del 15-01-2026

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 277 del 28 novembre 2025) per l’anno 2026.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Per effetto dei decreti ministeriali di perequazione delle pensioni, gli importi delle indennità antitubercolari, collegati al trattamento minimo delle pensioni (ex art. 4 L. 419/1975 e art. 2, comma 2, L. 88/1987), sono aggiornati: +0,8% dal 1° gennaio 2025 e +1,4% dal 1° gennaio 2026. La circolare riporta i nuovi importi, l'adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione e la precisazione sul confronto con l'indennità di malattia.

Aggiornamento importi indennità antitubercolari per gli anni 2025-2026

Punti principali

Base normativa

Riferimento all'art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e all'art. 2, comma 2 della legge 4 marzo 1987, n. 88, che collegano gli importi delle indennità antitubercolari alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni

Variazioni percentuali

Perequazione provvisoria: +0,8% con decorrenza 1° gennaio 2025; variazione per il 2026: +1,4% con decorrenza 1° gennaio 2026, come determinato dai decreti ministeriali

Nuovi importi

Indennità giornaliera assicurati: € 15,80 (2025) -> € 16,02 (2026); indennità giornaliera familiari/pensionati: € 7,90 -> € 8,01; indennità post-sanatoriale assicurati (giornaliera): € 26,33 -> € 26,70; indennità post-sanatoriale familiari (giornaliera): € 13,16 -> € 13,35; assegno di cura/sostentamento (mensile): € 106,22 -> € 107,71

Adeguamento procedura automatizzata

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi per il 2025 e il 2026

Regola speciale sull'indennità di malattia

Dal 1° gennaio 2026 le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi, corrisposte in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni, sono aggiornate; se l'indennità di malattia risultasse inferiore alla misura fissa (€ 16,02), deve essere erogata quest'ultima

Sottoscrizione

La circolare è firmata dal Direttore Generale Valeria Vittimberga

Testo integrale

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