Circolare numero 2 del 15-01-2026
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 277 del 28 novembre 2025) per l’anno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer effetto dei decreti ministeriali di perequazione delle pensioni, gli importi delle indennità antitubercolari, collegati al trattamento minimo delle pensioni (ex art. 4 L. 419/1975 e art. 2, comma 2, L. 88/1987), sono aggiornati: +0,8% dal 1° gennaio 2025 e +1,4% dal 1° gennaio 2026. La circolare riporta i nuovi importi, l'adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione e la precisazione sul confronto con l'indennità di malattia.
Aggiornamento importi indennità antitubercolari per gli anni 2025-2026
Punti principali
Base normativa
Riferimento all'art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e all'art. 2, comma 2 della legge 4 marzo 1987, n. 88, che collegano gli importi delle indennità antitubercolari alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni
Variazioni percentuali
Perequazione provvisoria: +0,8% con decorrenza 1° gennaio 2025; variazione per il 2026: +1,4% con decorrenza 1° gennaio 2026, come determinato dai decreti ministeriali
Nuovi importi
Indennità giornaliera assicurati: € 15,80 (2025) -> € 16,02 (2026); indennità giornaliera familiari/pensionati: € 7,90 -> € 8,01; indennità post-sanatoriale assicurati (giornaliera): € 26,33 -> € 26,70; indennità post-sanatoriale familiari (giornaliera): € 13,16 -> € 13,35; assegno di cura/sostentamento (mensile): € 106,22 -> € 107,71
Adeguamento procedura automatizzata
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi per il 2025 e il 2026
Regola speciale sull'indennità di malattia
Dal 1° gennaio 2026 le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi, corrisposte in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni, sono aggiornate; se l'indennità di malattia risultasse inferiore alla misura fissa (€ 16,02), deve essere erogata quest'ultima
Sottoscrizione
La circolare è firmata dal Direttore Generale Valeria Vittimberga
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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