Cassazione Penale, Sentenza n. 25353/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per quattro reati di estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p.). Deduce: 1) vizio di motivazione nel bilanciamento di circostanze eterogenee e mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, in particolare per aver aderito a un programma di protezione quale familiare di un collaboratore di giustizia; censura anche l'eccessività della pena; 2) violazione di legge per l'aumento di pena riconosciuto ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p., sostenendo che la Corte avrebbe dovuto considerare un unico aumento per circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se era stata riconosciuta anche l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato il bilanciamento richiamando gli elementi dell'art. 133 c.p. e dati significativi (gravità e reiterazione dei fatti, intensità del dolo, danno alle vittime, scarso apporto probatorio delle dichiarazioni del ricorrente, pregressi penali), per cui il motivo è, in parte, generico e non fondato. Sul secondo motivo ha rilevato che la questione non era stata dedotta in appello e quindi è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Norma che stabilisce i criteri per il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte d'appello è tenuta a considerare e motivare i singoli elementi e i dati significativi ai fini del paragone
art. 69 cod. pen.
Richiamato come criterio utilizzato dalla Corte per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha fatto riferimento agli stessi criteri usati nel giudizio di bilanciamento
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Aggravante ad effetto speciale riconosciuta in relazione alla partecipazione a organizzazioni di tipo mafioso; la Corte d'appello l'ha applicata nel calcolo della pena
art. 629, comma 2, cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata dalla sentenza (fatti commessi da soggetto appartenente a cosca camorristica); il ricorrente contestava la corretta applicazione concomitante con l'art. 416‑bis.1
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale che impedisce la deduzione in Cassazione di questioni non sollevate in sede di appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che introduceva una violazione non previamente eccepita
Massime di principio
- In tema di bilanciamento tra circostanze eterogenee il giudice d'appello non incorre in vizio di motivazione se documenta di aver considerato gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e altri dati significativi; le contestazioni generiche alla motivazione sono inammissibili.
- La rilevanza di attenuanti generiche (es. adesione a programma di protezione) può essere neutralizzata dalla gravità, reiterazione, intensità del dolo, danno alle vittime e dalla personalità del reo (pregressi penali); occorre che il giudice valuti complessivamente questi fattori.
- Questioni di diritto o di legittimità che non siano state dedotte nel grado di appello non possono essere sollevate in Cassazione ex art. 606, comma 3, c.p.p.; è quindi essenziale sollevare tutte le censure rilevanti già in appello.
- La moltiplicazione di aumenti di pena per più aggravanti con effetto speciale può essere oggetto di contestazione, ma tale censura deve essere tempestivamente proposta nel processo di impugnazione; altrimenti sarà esclusa per inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, a giudizio della Cassazione, può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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