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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2140

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2140 della Commissione, del 6 agosto 2024, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione

Normativa europea32024R2140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE degli organismi di controllo autorizzati a operare nei paesi terzi per i prodotti biologici destinati all’importazione nell’Unione. Da un lato inserisce nuovi organismi di controllo e i relativi paesi terzi/categorie di prodotti; dall’altro corregge errori materiali contenuti in un precedente atto modificativo. L’intervento incide sul regime di riconoscimento previsto dall’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica e rettifica l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per le importazioni di prodotti biologici da paesi terzi nell’ambito del regolamento (UE) 2018/848.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi di controllo e alle autorità di controllo già riconosciuti o da riconoscere ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, limitatamente ai controlli e al rilascio di certificati biologici nei paesi terzi ai fini dell’importazione nell’Unione di prodotti biologici. Incide sull’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, modificandolo e rettificandolo con effetto generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le rettifiche riguardano in particolare i riconoscimenti di CCPB Srl ed ECOGLOBE LLC; le modifiche aggiungono nuovi organismi e ampliano/precisano i paesi terzi e le categorie di prodotti autorizzate.

Modifica e rettifica dell’elenco degli organismi di controllo per il biologico nei paesi terzi

Il regolamento interviene sull’assetto dei controlli biologici per le importazioni nell’Unione, aggiornando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. La finalità è adeguare l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, sulla base delle domande esaminate dalla Commissione e della necessità di correggere alcuni errori materiali emersi in un precedente atto modificativo.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici, in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, che disciplina il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo competenti nei paesi terzi. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2021/1698, che stabilisce gli obblighi procedurali per la presentazione delle domande di riconoscimento sotto forma di fascicolo tecnico. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 contiene l’elenco degli organismi riconosciuti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici ai fini delle importazioni nell’Unione.

Motivazioni dell’intervento

La Commissione segnala di aver ricevuto e valutato varie domande di riconoscimento presentate da nuovi organismi di controllo; sulla base della documentazione tecnica, ha ritenuto giustificato il riconoscimento per una durata indeterminata per specifiche categorie di prodotti in determinati paesi terzi. Inoltre, rileva che il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1748 aveva già modificato l’elenco, ma conteneva errori relativamente a CCPB Srl ed ECOGLOBE LLC: mancavano infatti alcuni riferimenti ad Armenia e Uzbekistan, che vengono ora corretti.

Modifiche all’elenco degli organismi riconosciuti

L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che inserisce nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378 una serie di nuovi organismi di controllo. Per ciascuno sono indicati i codici numerici, i paesi terzi interessati e le categorie di prodotti biologici autorizzate, secondo la classificazione da A a G.

Tra i nuovi inserimenti figurano, in sintesi:

  • A CERT European Organization for Certification S.A., con un elenco molto ampio di paesi terzi;
  • ACT Organic Company Limited, limitatamente a Bhutan, Indonesia, Cambogia, Laos, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, per categorie ristrette;
  • Agricert - Certificação de Produtos Alimentares Lda, con numerosi paesi terzi dell’Africa, dell’America Latina, dell’Asia e dell’Europa orientale;
  • Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje, per Macedonia del Nord;
  • Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd, per Cina e Russia;
  • altri organismi per Colombia, Territorio palestinese occupato, Serbia, Turchia, Bolivia, India, Messico, Argentina, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo e altri paesi terzi.

Il testo specifica inoltre che alcune categorie di prodotti sono contrassegnate con «°» e che, per tali prodotti, opera un’eccezione quando rientrano nell’ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure nel riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Rettifiche puntuali dell’elenco

L’articolo 2 e l’allegato II correggono specificamente due riconoscimenti già presenti nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1748.

Le rettifiche riguardano:

  • CCPB Srl: la riga relativa all’Armenia viene sostituita con il codice AM-BIO-102, includendo la categoria di prodotti G;
  • ECOGLOBE LLC: vengono sostituite le righe relative ad Armenia e Uzbekistan, rispettivamente con i codici AM-BIO-112 e UZ-BIO-112, includendo le categorie di prodotti indicate nel testo rettificato.

Effetti temporali e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore biologico e per i professionisti che li assistono, il regolamento è rilevante perché incide sull’individuazione degli organismi di controllo abilitati a certificare prodotti biologici nei paesi terzi da cui provengono importazioni nell’Unione. La verifica dell’organismo di controllo, del codice numerico, del paese terzo e della categoria di prodotto resta essenziale per valutare la spendibilità del certificato biologico ai fini doganali e di conformità al quadro normativo UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 conformemente all’allegato I del regolamento. L’intervento inserisce nell’elenco numerosi nuovi organismi di controllo riconosciuti per specifici codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti biologici, tra cui A CERT European Organization for Certification S.A., ACT Organic Company Limited, Agricert - Certificação de Produtos Alimentares Lda, Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje, Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd, CERTIFICADORA BIOTROPICO S.A.S., COMPANY OF ORGANIC AGRICULTURE IN PALESTINE, Ecovivendi d.o.o. Belgrade, ETKO EKOLOJİK TARIM KONTROL ORGANİZASYONU LİMİTED ŞİRKETİ, IBD Certificações Ltda, LACON QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED, Metrocert S.C., Oregon Tilth, Inc, Organizacion Internacional Agropecuaria S.A. e Organska Kontrola d.o.o. Sarajevo. Per ciascuno sono elencati i paesi terzi coperti e le categorie di prodotti ammesse (A-G), con alcune categorie contrassegnate da «°» soggette alle eccezioni richiamate dall’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o al regime di equivalenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Rettifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378

L’articolo 2 rettifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 conformemente all’allegato II del regolamento. In particolare corregge il riconoscimento di CCPB Srl, inserendo l’Armenia per la categoria di prodotti G, e quello di ECOGLOBE LLC, inserendo l’Armenia per la categoria di prodotti G e l’Uzbekistan per la categoria di prodotti B, con i relativi codici numerici e categorie aggiornate.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicertificazione e controllicommercio internazionalemercato interno

Testo integrale

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