Regolamento (UE) 2024/2160
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione, del 9 agosto 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, rivedendo la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in numerosi Stati membri. Le modifiche discendono dai recenti focolai in suini selvatici e detenuti e mirano a contenere la diffusione della malattia, riflettendo il quadro epidemiologico più recente. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è immediatamente vincolante e applicabile in tutta l’Unione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando l’elenco delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana e le corrispondenti misure territoriali in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come modificati dal presente atto. Riguarda i focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici e le conseguenti zone soggette a restrizioni, zone di protezione, zone di sorveglianza e zone infette; interessa gli operatori del settore suinicolo, i movimenti di animali e prodotti di origine animale nelle aree delimitate. Non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna l’assetto territoriale già esistente sulla base dell’evoluzione epidemiologica; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana
Il regolamento aggiorna in modo puntuale la mappatura unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento è motivato dall’evoluzione rapida della situazione epidemiologica nell’Unione, dai nuovi focolai notificati in suini selvatici e detenuti e dalla necessità di mantenere un livello di contenimento coerente con il rischio effettivo di diffusione.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplinano le misure da adottare in caso di malattie di categoria A, inclusa la peste suina africana. I considerando richiamano in particolare:
- l’istituzione di zone soggette a restrizioni, comprensive di zone di protezione e sorveglianza, per i focolai in suini detenuti;
- l’istituzione di zone infette per i focolai in suini selvatici;
- la necessità di delimitazioni territoriali basate sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici della Commissione e sugli standard WOAH.
Ambito e funzione dell’intervento
L’atto non introduce una disciplina autonoma sulla peste suina africana, ma aggiorna l’elenco delle aree già sottoposte a restrizione nell’Unione. Le modifiche incidono sulle zone I, II e III in diversi Stati membri, con conseguenze operative sui movimenti di suini, sui prodotti di origine animale e sulle attività degli operatori nelle aree delimitate.
Aggiornamenti territoriali principali
Il regolamento prende atto di nuovi focolai e ricalibra le classificazioni territoriali, in particolare:
- in Germania, alcune aree vengono riclassificate da zona I a zona II, con ulteriore aggiornamento dei confini;
- in Italia, nuove aree in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e altre regioni vengono inserite o ricollocate in zone più restrittive, fino alla zona III;
- in Polonia e Slovacchia vengono aggiornate le delimitazioni in ragione di nuovi focolai e della continuità territoriale;
- altri Stati membri, tra cui Grecia, Lettonia, Lituania, Croazia, Svezia, Estonia, Cechia e Ungheria, presentano elenchi territoriali dettagliati per le rispettive zone soggette a restrizioni.
Allegato II: zona di protezione e zona di sorveglianza in Germania
L’allegato II disciplina, per la Germania, le aree istituite a livello unionale come zone infette o come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza. Per il caso di Pasewalk:
- la zona di protezione ha raggio di 3 km dal focolaio;
- la zona di sorveglianza ha raggio di 10 km dal focolaio;
- sono elencate le municipalità e le porzioni territoriali interessate;
- le date indicate nell’allegato sono 23.8.2024 e 7.9.2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In virtù della sua natura di regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e impone un adeguamento immediato delle misure territoriali di controllo della PSA.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’aggiornamento ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in base alla situazione epidemiologica della peste suina africana in Germania, Italia, Polonia, Slovacchia, Grecia, Lettonia, Lituania, Croazia, Svezia, Estonia, Cechia, Ungheria e altri Stati membri interessati.
Criteri epidemiologici e logica di riallineamento territoriale
I considerando spiegano che le modifiche si basano sull’evoluzione dei focolai, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, sulla continuità territoriale e sugli orientamenti scientifici della Commissione, tenendo conto anche delle norme WOAH. Sono richiamati gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per l’inserimento o il trasferimento delle aree nelle diverse categorie di restrizione.
Aggiornamenti per Germania, Italia, Polonia e Slovacchia
Il regolamento recepisce nuovi focolai e spostamenti di zone: in Germania e Polonia alcune aree passano da zona I a zona II; in Italia aree di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Piemonte/Lombardia vengono riclassificate, anche da zona II a zona III o direttamente in zona III; in Slovacchia e in altri Stati sono aggiornate delimitazioni e livello di restrizione in relazione ai nuovi focolai in suini detenuti e selvatici.
Zone di protezione e sorveglianza in Germania
Nell’allegato II sono riportate, per la Germania, le aree istituite come zona di protezione e di sorveglianza a seguito di un focolaio in suini detenuti, con riferimento al focolaio localizzato presso Pasewalk (coordinate GPS 14.018538, 53.519260). La zona di protezione ha raggio di 3 km e la zona di sorveglianza di 10 km; sono indicate le località e gli orti/insediamenti territorialmente coinvolti, nonché le date di applicazione del 23.8.2024 e 7.9.2024.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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