Regolamento (UE) 2024/2147
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2147 della Commissione, del 6 agosto 2024, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2024 fino al 29 settembre 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono impiegare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nell'ambito di Solvibilità II. Le informazioni riguardano la curva dei tassi risk-free, gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e i valori dell'aggiustamento per la volatilità, fissati negli allegati per numerose valute e mercati nazionali. Il regolamento entra in vigore con urgenza e si applica retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2024.
Informazioni tecniche uniformi per il calcolo, nel regime Solvibilità II, delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2024 al 29 settembre 2024.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 giugno 2024 e il 29 settembre 2024. Riguarda, per ciascuna valuta e per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. Non sono previste esclusioni esplicite nel testo fornito, oltre al fatto che l'allegato III distingue i mercati assicurativi nazionali interessati e alcune valute/mercati non risultano associati ad aggiustamenti specifici.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (Solvibilità II)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2147 della Commissione aggiorna le informazioni tecniche da utilizzare, nel quadro della direttiva 2009/138/CE, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La finalità è assicurare condizioni uniformi di calcolo e coerenza prudenziale tra operatori e autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva Solvibilità II. Nei considerando la Commissione richiama la necessità di basare le informazioni tecniche sui dati di mercato di fine giugno 2024, trasmessi dall'EIOPA e pubblicati il 3 luglio 2024, nonché l'esigenza di disponibilità immediata e di applicazione uniforme per motivi prudenziali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE, per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2024 al 29 settembre 2024. Le informazioni tecniche sono differenziate per valuta e, per l'aggiustamento per la volatilità, per mercato assicurativo nazionale interessato. Il testo non prevede deroghe o esclusioni espresse di carattere generale.
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 1, impone l'utilizzo delle informazioni tecniche indicate nel paragrafo 2 per il periodo di riferimento sopra menzionato. Il paragrafo 2 individua tre categorie di dati tecnici:
- la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, riportata nell'allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, riportati nell'allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, riportati nell'allegato III.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi risk-free
L'allegato I contiene le curve dei tassi di interesse privi di rischio per numerose valute, con valori per durate da 1 a 150 anni. Le curve sono differenziate, tra le altre, per euro, corone ceca, danese e svedese, fiorino ungherese, leva bulgaro, sterlina, leu rumeno, zloty, corone islandese e norvegese, franco svizzero, dollaro australiano e canadese, varie valute emergenti e altre valute significative ai fini Solvibilità II.
Allegato II: spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità
L'allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), e distingue le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e altre esposizioni, con tabelle specifiche per valuta, classe di merito di credito e durata.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L'allegato III riporta l'aggiustamento per la volatilità, in punti base, per la pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio. Per i mercati dell'area euro elencati il valore è pari a 16 punti base; per gli altri mercati sono fissati valori specifici, tra cui 12 per la Cechia, 17 per la Danimarca, 7 per l'Ungheria, 15 per il Regno Unito, 1 per la Romania, 42 per l'Islanda, 24 per la Norvegia, 19 per il Canada, 38 per gli Stati Uniti e valori negativi per Svezia (-4), Liechtenstein e Svizzera (-3), Cina (-2).
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 30 giugno 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in linea con la sua natura di atto dell'Unione obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Implicazioni operative per il settore assicurativo
Per gli operatori del settore, il testo è rilevante perché impone l'uso di parametri tecnici uniformi e immediatamente applicabili per la valutazione prudenziale. In pratica, le imprese devono aggiornare i modelli di calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base sulla base dei parametri degli allegati, senza attendere ulteriori recepimenti nazionali.
Disposizioni principali
Ambito temporale di applicazione
L'articolo 1, paragrafo 1, impone l'uso delle informazioni tecniche per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2024 al 29 settembre 2024. L'articolo 2 precisa che il regolamento si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche
L'articolo 1, paragrafo 2, rinvia agli allegati I, II e III: allegato I per le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, allegato II per gli spread fondamentali ai fini dell'aggiustamento di congruità, allegato III per gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato.
Riferimento alle norme Solvibilità II
Il regolamento si fonda sulla direttiva 2009/138/CE, in particolare sugli articoli 77, 77 quater, 77 quinquies e 77 sexies. Le informazioni tecniche servono, rispettivamente, per il calcolo della migliore stima, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
Urgenza e uniformità di applicazione
Nei considerando si afferma la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di garantire che le imprese utilizzino le stesse informazioni per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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