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Legge

L.R. Liguria 1/2024

TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E DI LOCAZIONI BREVI

Normativa regionaleL.R. Liguria 1/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 1/2024 riordina la disciplina di strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, extralberghiere, AAUT e strutture balneari, introducendo classificazione, SCIA, codici identificativi, obblighi, divieti e sanzioni. Abroga la previgente l.r. 32/2014; molte disposizioni attuative restano temporaneamente applicabili fino a quelle nuove.

Testo unico ligure su strutture turistico-ricettive, locazioni brevi e strutture balneari

Testo unico ligure in materia di strutture turistico-ricettive e locazioni brevi

La legge regionale disciplina, per la Regione Liguria, l’intera offerta turistico-ricettiva e balneare, riordinando le tipologie di strutture, i titoli abilitativi, la classificazione, gli obblighi gestionali, i controlli e il sistema sanzionatorio. Il testo introduce anche la disciplina degli appartamenti ammobiliati a uso turistico e coordina la materia con il codice identificativo nazionale.

Ambito di applicazione e principi generali

La normativa riguarda:

  • strutture ricettive alberghiere;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • strutture ricettive extralberghiere;
  • appartamenti ammobiliati a uso turistico;
  • strutture balneari.

Le strutture ricettive devono garantire gestione unitaria dei servizi di pernottamento e offerta al pubblico libera e indifferenziata, salvo eccezioni previste dalla legge. In via generale non è ammessa la commistione di spazi con funzioni diverse da quelle turistico-ricettive alberghiere, salvo condhotel e albergo diffuso.

Disposizioni attuative e codici identificativi

La Giunta regionale approva, previa consultazione degli enti locali e delle associazioni di categoria, le disposizioni attuative che regolano requisiti tecnici, estetici, igienico-sanitari, dotazioni, procedure di classificazione, comunicazioni dei periodi di attività, ospitalità diffusa, dipendenze, complessi turistico-ricettivi, polizze assicurative e ogni altro profilo demandato dal testo unico.

Il rilascio dei codici identificativi per le strutture turistico-ricettive e per gli AAUT è disciplinato dalle disposizioni attuative in conformità alla disciplina statale sul codice identificativo.

Strutture ricettive alberghiere

Sono strutture alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità in unità abitative poste in uno o più stabili. La legge ricomprende alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel.

Per le principali tipologie valgono queste regole essenziali:

  • gli alberghi devono avere almeno sette unità abitative tra camere, suite, junior suite e bicamere/family room, con possibile presenza di appartamenti entro il limite del 40% della capacità complessiva;
  • le RTA richiedono almeno sette appartamenti in un’unica unità catastale; dal 6 febbraio 2024 cessano i vincoli al mantenimento della destinazione d’uso a RTA per le strutture esistenti;
  • le locande devono avere da tre a sei unità;
  • gli alberghi diffusi devono essere ubicati in centri storici o ambiti equivalenti, con almeno sette unità distribuite in più edifici;
  • i condhotel sono strutture alberghiere integrate con unità residenziali, con superficie delle unità residenziali non oltre il 40% della superficie utile destinata alle camere.

Per le strutture alberghiere sono consentite dipendenze, salvo per gli alberghi diffusi. È inoltre ammessa, entro limiti numerici, la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico all’interno delle strutture alberghiere, con titolo edilizio unitario e permanenza della classificazione.

Strutture ricettive all’aria aperta

La legge disciplina villaggi turistici, campeggi, aree di sosta e marina resort.

In sintesi:

  • i villaggi turistici ospitano allestimenti del gestore e devono destinare ad essi almeno il 51% delle piazzole;
  • i campeggi ospitano turisti con tende, caravan e autocaravan e devono destinare a tali mezzi almeno il 51% delle piazzole;
  • aree di sosta e marina resort hanno disciplina specifica, con i marina resort riservati ai turisti in transito nelle proprie unità da diporto ormeggiate.

Le unità abitative insediabili nei villaggi turistici possono essere manufatti in muratura, case mobili o altri prefabbricati, secondo caratteristiche fissate dalle disposizioni attuative. Gli allestimenti mobili e prefabbricati non stabilmente ancorati al suolo non sono soggetti a titolo edilizio; la realizzazione di villaggi turistici e campeggi richiede invece un titolo edilizio unitario.

I comuni devono individuare il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e privilegiare, nell’ordine, la gestione diretta e il reperimento di piazzole all’interno di strutture all’aria aperta già esistenti; l’iniziativa privata è ammessa solo in via residuale.

Strutture ricettive extralberghiere

Sono ricompresi ostelli, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, agriturismo e ittiturismo.

La disciplina prevede che:

  • gli ostelli offrano ospitalità in locali condivisi e, in via residuale, in camere a uno o due letti;
  • i rifugi alpini siano sopra i 1.000 metri e non raggiungibili con mezzi motorizzati, salvo specifiche autorizzazioni comunali;
  • i rifugi escursionistici siano tra 600 e 1.000 metri, anch’essi non raggiungibili con mezzi motorizzati salvo autorizzazione;
  • gli affittacamere ospitino fino a sei unità, in una o due unità immobiliari di civile abitazione site nello stesso stabile o a distanza pedonale inferiore a 150 metri;
  • i bed & breakfast ospitino fino a quattro unità in un’unità immobiliare di civile abitazione, con dimora stabile del titolare e presenza di una camera a uso esclusivo del titolare;
  • le case e appartamenti per vacanze siano unità abitative arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente;
  • le case per ferie siano gestite da comuni, enti senza scopo di lucro o altri enti pubblici/aziende per i destinatari indicati dalla legge;
  • agriturismo e ittiturismo restino disciplinati dalla l.r. 37/2007.

Per edifici di interesse storico, culturale e architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico-sanitari se la conformazione non consente, senza alterazioni, il rispetto delle soglie dimensionali.

Appartamenti ammobiliati a uso turistico e locazioni brevi

Gli AAUT sono unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni turistiche o locazioni brevi. Non sono strutture ricettive e il loro utilizzo non comporta modifica di destinazione d’uso urbanistica.

Gli AAUT non sono soggetti a classificazione; il locatore deve comunicarli alla Regione tramite sistema informatico regionale secondo le disposizioni attuative, ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale e del rilascio del codice identificativo.

Strutture balneari

La legge individua stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere e spiagge asservite.

Gli stabilimenti balneari offrono aree attrezzate per la balneazione e possono includere somministrazione di alimenti e bevande e attività connesse, purché autorizzate. Le spiagge libere attrezzate garantiscono accesso libero al pubblico, servizi minimi gratuiti e altri servizi a pagamento; le spiagge libere sono aree pubbliche libere e gratuite, con possibile dotazione di attrezzature minime gratuite da parte del comune. Le spiagge asservite sono riservate agli alloggiati delle strutture ricettive e ai loro ospiti, nonché agli ospiti di eventi, senza ricorrere al cambio di destinazione d’uso delle spiagge libere o libere attrezzate.

Classificazione delle strutture ricettive

La classificazione è obbligatoria per le strutture del Titolo II, Capi I e II, ed è condizione per la SCIA delle strutture interessate. La Regione attribuisce le stelle secondo le disposizioni attuative.

I livelli previsti sono:

  • alberghi: da 1 a 5 stelle, con denominazione “lusso” per i 5 stelle con requisiti di alta classe internazionale;
  • RTA: da 2 a 5 stelle;
  • condhotel: da 3 a 5 stelle;
  • locande: da 2 a 4 stelle;
  • alberghi diffusi: da 3 a 5 stelle;
  • villaggi turistici: da 2 a 4 stelle;
  • campeggi: da 1 a 4 stelle;
  • marina resort: da 2 a 4 stelle;
  • affittacamere, bed & breakfast e case e appartamenti per vacanze: classificazione in tre livelli;
  • altre strutture extralberghiere: una sola categoria.

La Regione attribuisce o nega la classificazione sulla base della dichiarazione del titolare e verifica almeno il 50% delle strutture classificate mediante sopralluogo. Sono previsti anche la classificazione provvisoria per nuove strutture o trasformazioni con titolo edilizio e la decadenza o declassificazione in caso di carenze, mancato adeguamento, chiusure protratte, sospensioni non coerenti o mancata presentazione della SCIA entro sei mesi dalla classificazione definitiva.

Obblighi gestionali e comunicazioni

I titolari devono:

  • comunicare annualmente a Regione e comune i periodi di attività per l’anno successivo;
  • comunicare sospensioni volontarie, variazioni e cessazioni di attività entro i termini fissati dalla legge;
  • consentire l’accesso ai soggetti incaricati di classificazione e vigilanza e fornire la documentazione richiesta;
  • stipulare e trasmettere alla Regione la polizza RC verso i clienti;
  • pubblicare i codici identificativi nelle iniziative di promozione e commercializzazione;
  • esporre il segno distintivo con tipologia e classificazione;
  • trasmettere i dati statistici degli arrivi e delle partenze sulla piattaforma regionale.

SCIA, sospensione e cessazione dell’attività

L’avvio dell’attività delle strutture ricettive e balneari avviene con SCIA allo SUAP del comune, secondo la disciplina generale sul procedimento amministrativo. Lo SUAP può adottare il divieto di prosecuzione entro 60 giorni e ne informa la Regione.

La SCIA abilita, per alcune strutture, anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti e i servizi complementari, secondo le disposizioni attuative.

Il comune sospende temporaneamente l’attività se la Regione segnala reiterate violazioni o mancanza di copertura assicurativa; la sospensione può durare almeno 15 giorni e prosegue fino a prova dell’adeguamento, o fino alla regolarizzazione assicurativa. Il comune dispone la cessazione nei casi di perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi, gravi e reiterate violazioni, decadenza della classificazione o revoca della concessione demaniale per marina resort e strutture balneari.

Prezzi, dati statistici ed elenco regionale

I prezzi sono liberamente determinati e devono essere resi pubblici in modo trasparente; comprendono, salvo diversa previsione attuativa, riscaldamento, aria condizionata, uso dei servizi comuni, accessori, IVA e imposte, esclusa l’imposta di soggiorno.

La Regione cura, tramite il sistema informativo regionale, un elenco/banca dati delle strutture ricettive e degli AAUT, anche ai fini degli obblighi ISTAT e dell’Osservatorio turistico regionale.

Divieti principali

È vietato:

  • ospitare in strutture non ricomprese tra quelle autorizzate dalla legge, o in strutture ricettive non classificate o prive di SCIA;
  • offrire ospitalità in AAUT senza la comunicazione prescritta;
  • ospitare in strutture oggetto di sospensione, cessazione o divieto di prosecuzione;
  • promuovere e commercializzare le case per ferie attraverso i normali canali commerciali o ospitare tipologie diverse da quelle consentite;
  • nelle strutture all’aria aperta, mutare la destinazione d’uso di taluni manufatti, vendere le piazzole, concederle per periodi pluriennali o indeterminati, privatizzare l’offerta al pubblico, usare gli allestimenti nei periodi di chiusura, installare allestimenti non conformi o protrarre il soggiorno nelle aree di sosta oltre i termini stabiliti;
  • superare la capacità ricettiva o il numero di posti letto assegnati;
  • diffondere informazioni pubblicitarie difformi dalla classificazione.

Ospitalità diffusa, denominazioni e complessi turistico-ricettivi

Sono ammesse denominazioni aggiuntive di “ospitalità diffusa” per strutture ricettive, affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanze, agriturismi e rifugi ubicati in borghi, nuclei storici o edifici isolati, se organizzati in forma consortile o convenzionale con almeno 60 posti letto complessivi; il limite scende a 25 posti letto in piccoli comuni fino a 5.000 residenti o quando l’ospitalità diffusa è localizzata in un unico comune.

Le strutture alberghiere, all’aria aperta, le case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere, i bed & breakfast e gli stabilimenti balneari, se gestiti da uno o più titolari su aree distanti non oltre 150 metri pedonali, possono utilizzare congiuntamente servizi, locali, spazi, attrezzature, impianti e dotazioni comuni secondo le disposizioni attuative.

Disposizioni speciali e transitorie

Le case per ferie, gli ostelli e i rifugi già autorizzati alla data di entrata in vigore mantengono la classificazione previgente, ferma la conformità delle eventuali modifiche alla nuova disciplina. I rifugi alpini ed escursionistici già autorizzati mantengono la classificazione precedente.

Per le strutture all’aria aperta già classificate come parco per vacanza è consentito mantenere tale classificazione; è ammessa l’occupazione stanziale delle piazzole fino al 90% e le piazzole non occupate stanzialmente vanno ricondotte a campeggio o villaggio turistico. Sono inoltre salve le piazzole a occupazione stanziale già presenti in promiscuità in campeggi e villaggi turistici. L’occupazione stanziale è regolata da contratti annuali rinnovabili e dall’installazione di caravan, case mobili o manufatti prefabbricati del cliente; l’installazione non richiede titolo edilizio.

Regime transitorio delle disposizioni attuative e abrogazioni

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore la Giunta approva le nuove disposizioni attuative. Fino ad allora restano applicabili, se compatibili, quelle della l.r. 32/2014 e la disciplina sulla comunicazione dei dati turistici della deliberazione n. 1565/2014.

I codici CITR e CITRA già rilasciati continuano ad applicarsi fino alla piena operatività del codice identificativo previsto dal d.l. 145/2023.

Dal 6 febbraio 2024 sono abrogate la l.r. 32/2014 e numerose disposizioni collegate e modificative elencate nel testo.

Aspetti finanziari

La legge prevede la copertura degli oneri mediante una variazione di bilancio 2024, con riduzione di euro 88.062,43 sulla Missione 18 e contestuale iscrizione dello stesso importo sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 2.

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