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Regolamento

R.R. Liguria 3/2023

Modifiche al Regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia))

Normativa regionaleR.R. Liguria 3/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. Liguria n. 1/2018 sulla certificazione energetica e sulla gestione dei controlli degli impianti, spostando varie procedure sul sito istituzionale regionale, introducendo nuovi obblighi di comunicazione e pubblicazione, precisando scadenze, sanzioni e criteri di ispezione. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del 30 dicembre 2023.

Modifiche al regolamento ligure sugli attestati di prestazione energetica e sui controlli degli impianti termici

Modifiche al regolamento ligure in materia di energia

Il provvedimento interviene sul regolamento regionale Liguria 21 febbraio 2018, n. 1, che disciplina l’attuazione della normativa regionale in materia di energia, con particolare riferimento agli attestati di prestazione energetica (APE), all’elenco dei certificatori, ai controlli sugli impianti termici e alla gestione dei contributi e delle ispezioni.

Elenco dei certificatori e pubblicazione dei dati

La disciplina dell’iscrizione all’elenco dei certificatori viene aggiornata sostituendo il riferimento al portale “ambienteinliguria.it” con il sito web istituzionale della Regione. L’iscrizione comporta la pubblicazione sul sito regionale dei dati obbligatori del certificatore:

  • nome e cognome;
  • numero di iscrizione;
  • comune e provincia della sede.

Verifica dei requisiti e sospensione dell’accesso al sistema

Gli ordini e collegi professionali devono comunicare alla Regione le vicende rilevanti dell’iscrizione dei propri iscritti, e in particolare:

  • sospensione;
  • cancellazione;
  • decadenza;
  • radiazione;
  • eventuale ripristino o riattivazione.

La Regione verifica la permanenza dei requisiti per consentire al soggetto iscritto all’elenco dei certificatori liguri di operare sul SIAPEL per trasmettere e protocollare gli APE. Se i requisiti vengono meno, l’accesso è inibito e gli attestati rilasciati dopo la perdita dei requisiti sono nulli.

Verifiche sugli attestati di prestazione energetica

Le verifiche sugli APE sono indirizzate prioritariamente agli attestati con classi energetiche più efficienti e a quelli con valori molto elevati dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio, secondo i criteri dell’articolo 5 del D.M. 26 giugno 2015.

I criteri di estrazione degli APE oggetto di controllo sono ora riportati in un nuovo allegato O, che assegna punteggi in base:

  • alla classe energetica certificata;
  • al valore dell’EPgl,nren;
  • con differenziazione tra edifici residenziali e non residenziali.

Procedure di accesso e trasmissione sul portale regionale

Numerosi adempimenti prima riferiti al portale “ambienteinliguria.it” sono ricondotti al sito web istituzionale della Regione, sia per i certificatori sia per i responsabili di impianto. Sono inoltre adeguate le formule di accesso ai servizi digitali, in modo che la fruizione avvenga direttamente sul sito istituzionale regionale.

Gestione degli impianti termici e documentazione di controllo

Per l’accatastamento degli impianti e per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il regolamento precisa che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, operano i soggetti in possesso dei requisiti tecnici-professionali e delle specifiche certificazioni FER e FGAS previste dalla normativa statale richiamata.

Viene inoltre chiarito il regime documentale relativo ai responsabili di impianto e ai terzi responsabili, con obbligo di sottoscrizione della documentazione e aggiornamento dei dati sul CAITEL da parte delle Autorità competenti.

Scadenze, protocollazione e contributi

La trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica deve avvenire secondo le scadenze dell’allegato H. Il regolamento precisa che:

  • il pagamento del contributo e la protocollazione nei termini rendono valido il rapporto;
  • il responsabile dell’impianto deve esibire, se richiesto, la ricevuta del pagamento;
  • in caso di mancata esibizione, l’Autorità competente diffida il responsabile;
  • se il manutentore non riversa il contributo, l’Autorità intima la protocollazione e il versamento e applica una sanzione da 100 a 900 euro.

Ispezioni, priorità e imputazione dei costi

Vengono aggiornati i criteri di programmazione delle ispezioni e dei controlli, con priorità per:

  • impianti non accatastati;
  • impianti accatastati senza rapporto di controllo nei termini dell’allegato H;
  • impianti con criticità emerse in accertamento.

La ripartizione dei costi dell’ispezione è ridefinita: in alcuni casi l’onere ricade sul manutentore, in altri sul richiedente il controllo; se durante l’ispezione non emergono anomalie, la spesa resta a carico di chi ha richiesto il controllo.

Controlli, segnalazioni e sanzioni

Il regolamento aggiorna anche la disciplina delle difformità riscontrate in sede di ispezione. In particolare:

  • se l’impianto non è accatastato, si applicano specifiche conseguenze;
  • se il rapporto di controllo arriva oltre i termini previsti, può operare l’addebito al manutentore;
  • per difformità diverse da quelle espressamente previste, l’ispettore trasmette la segnalazione al competente ufficio comunale.

Vengono inoltre precisate le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di documentazione previsti per manutentori e installatori, previa diffida a provvedere entro 30 giorni dalla data dell’ispezione.

Relazione annuale e rendicontazione

La relazione annuale delle Autorità competenti deve contenere anche riferimenti alle sanzioni irrogate in regime pro soluto e pro solvendo, nonché una descrizione dettagliata delle attività svolte e una rendicontazione analitica dei contributi di competenza.

Entrata in vigore

Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 30 dicembre 2023.

Testo integrale

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