L.R. Liguria 19/2023
LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2024 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria regionale per il 2024 della Liguria: definisce le priorità di bilancio, rifinanzia leggi di spesa per il triennio 2024-2026, adegua l’addizionale IRPEF per il solo anno d’imposta 2024, introduce/rafforza agevolazioni fiscali e sulla tassa automobilistica, proroga alcune disposizioni e prevede la gratuità di incarichi nel settore regionale allargato. In vigore dal 1° gennaio 2024.
Legge di stabilità della Regione Liguria per il 2024
Legge di stabilità della Regione Liguria per il 2024
Il provvedimento disciplina misure finanziarie e fiscali della Regione Liguria per il bilancio di previsione 2024-2026. Interviene su priorità di impiego delle risorse, rifinanziamenti di spesa, addizionale regionale IRPEF, esenzioni dalla tassa automobilistica e altre disposizioni organizzative.
Indirizzi finanziari e priorità di bilancio
Per l’anno 2024 le eventuali disponibilità derivanti dalla gestione del bilancio devono essere prioritariamente destinate al conseguimento degli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito e agli investimenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di economia e finanza regionale 2024-2026.
Rifinanziamento di leggi di spesa regionali
Per il triennio 2024-2026 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali elencate nell’Allegato 1 della legge. Il rifinanziamento riguarda le norme indicate nell’allegato, con esclusione delle spese obbligatorie e di quelle continuative secondo i criteri del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio.
Addizionale regionale IRPEF per l’anno d’imposta 2024
A seguito dell’adeguamento alla riforma fiscale statale, per l’anno d’imposta 2024, dal 1° gennaio 2024, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è modulata sugli scaglioni di reddito della normativa statale come segue:
- redditi fino a 28.000 euro: 0,00%;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 1,95%;
- redditi oltre 50.000 euro: 2,00%. La disciplina è espressamente limitata all’anno d’imposta 2024.
Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale e detrazioni IRPEF
Per attenuare gli effetti della crisi economica e dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni di consumo, il Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale è rifinanziato per il 2024 per 5.000.000 euro.
Per il solo anno d’imposta 2024 è prevista una detrazione dall’addizionale regionale IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 28.000 euro e almeno due figli fiscalmente a carico:
- 40 euro per ciascun figlio a carico;
- 45 euro per ciascun figlio a carico portatore di handicap, con riconoscimento anche in presenza di un solo figlio a carico. Se l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione, non nasce alcun credito d’imposta. Per spettanza e ripartizione delle detrazioni si applicano le regole dell’articolo 12 del TUIR.
Esenzioni dalla tassa automobilistica regionale
Dal 2024 trova applicazione a regime la disposizione regionale già prevista dalla legge regionale n. 17/2023.
Dal 2024 sono inoltre esentati dalla tassa automobilistica regionale gli autobus intestati ad associazioni o enti no profit, quando nello statuto sia indicata come finalità la conservazione e valorizzazione di tali veicoli, a partire dall’anno in cui si compie il 28° anno dalla costruzione. La Giunta regionale disciplina contenuti tecnici e modalità di presentazione dell’istanza.
Per la sola annualità 2024 sono esentati anche i veicoli N3 per trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate alimentati a GNL, purché nuovi e immatricolati per la prima volta nel 2024.
Proroga di una disposizione del riordino delle funzioni provinciali
È modificato l’articolo 170 della legge regionale n. 15/2015, prevedendo che la disciplina richiamata al comma 2 valga anche per il triennio 2024-2026.
Gratuità degli incarichi nel settore regionale allargato
Gli incarichi svolti da personale dipendente degli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti del medesimo settore sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 dic 2023L.R. Liguria 20/2023
- Legge · 28 dic 2023L.R. Liguria 21/2023
- Regolamento · 19 dic 2023R.R. Liguria 3/2023
- Regolamento · 19 dic 2023R.R. Liguria 4/2023
- Legge · 19 dic 2023L.R. Liguria 3/2023
- Legge · 19 dic 2023L.R. Liguria 4/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →