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Regolamento

R.R. Liguria 4/2023

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 12 APRILE 2016, N. 3 (REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO))

Normativa regionaleR.R. Liguria 4/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. 3/2016 sulla caccia di selezione agli ungulati: ridefinisce adempimenti e iscrizione delle Unità di gestione, estende la disciplina a Cervo e Muflone, modifica superfici e criteri gestionali, consente l’uso di armi semiautomatiche solo per il Cinghiale e introduce disposizioni sulla sospensione/riuso dell’abilitazione. Si applica dalla stagione venatoria 2024/2025, che inizia il 16 marzo 2024.

Modifiche al regolamento sulla caccia di selezione agli ungulati

Modifiche al regolamento regionale sulla caccia di selezione agli ungulati

Il regolamento interviene sul testo del r.r. 12 aprile 2016, n. 3, aggiornando la disciplina della caccia di selezione agli ungulati nella Regione. Le modifiche riguardano in particolare l’organizzazione delle Unità di gestione, le specie interessate, i criteri di attuazione del prelievo, l’uso delle armi e le modalità di controllo e documentazione.

Ambito applicativo e soggetti coinvolti

La disciplina aggiornata interessa la caccia di selezione agli ungulati gestita tramite A.T.C./C.A. e Unità di gestione. Vengono richiamati, oltre alle specie già presenti, anche Cervo e Muflone, con effetti su iscrizione, gestione, prelievo e controlli.

Le principali ricadute operative riguardano:

  • Regione, A.T.C./C.A. e Unità di gestione;
  • cacciatori di selezione abilitati iscritti alle Unità di gestione;
  • soggetti incaricati dei monitoraggi e dell’accertamento della densità minima consentita.

Partecipazione alla caccia e adempimenti amministrativi

La modifica sostituisce il riferimento al “rilascio dell’autorizzazione alla partecipazione” con la più ampia formula della “partecipazione alla caccia di selezione” per ciascun cacciatore abilitato iscritto alle Unità di gestione.

È inoltre abrogata la precedente lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del regolamento originario.

Sul piano degli adempimenti informativi, gli A.T.C./C.A. devono trasmettere alla Regione, entro 15 giorni prima dell’avvio della stagione venatoria e a ogni successiva integrazione, l’elenco dei cacciatori di selezione abilitati iscritti a ciascuna Unità di gestione, corredato dall’attestazione del versamento per le spese di istruttoria.

Unità di gestione: superfici e specie

La disciplina delle Unità di gestione viene adeguata alle diverse specie.

Sono previste le seguenti estensioni dimensionali:

  • Daino: 1.000-10.000 ettari;
  • Cervo: 5.000-20.000 ettari;
  • Muflone: 1.000-5.000 ettari;
  • Camoscio: il limite minimo scende da 5.000 a 3.000 ettari.

Viene inoltre precisato che, nel relativo comma, il riferimento alle specie include anche Cervo e Muflone.

Per una parte della disciplina sulle Unità di gestione, il regolamento specifica che essa si applica agli A.T.C./C.A., con eccezione delle Unità di gestione del Cervo.

Presupposti gestionali per l’attivazione del prelievo

Per il Capriolo la disciplina già esistente viene integrata con il riferimento al Cervo; per il Cervo, l’attuazione della caccia di selezione è subordinata a monitoraggi “al bramito” e a osservazione diretta e contemporanea, secondo metodologie e criteri ISPRA, nonché all’accertamento della densità minima consentita (D.M.C.).

Per il Cervo la D.M.C. deve risultare pari a:

  • 2 capi ogni 100 ettari negli A.T.C.;
  • 1,5 capi ogni 100 ettari nei C.A.

Per il Camoscio, la caccia di selezione è attuata “quando possibile”, con previsione di maggiore flessibilità applicativa.

Modalità di esercizio e prelievo

La disciplina del prelievo e dell’esercizio venatorio viene ampliata e precisata per specie e procedure.

Tra le modifiche principali:

  • si aggiorna il testo sulle modalità di abbattimento e sulle specie cui si applicano le regole;
  • si specifica che i riferimenti tecnici sono ora di tipo “biometrico”;
  • si interviene sulle casistiche di sostituzione tra capi abbattibili, introducendo regole specifiche per Cervo e Muflone.

In particolare, per il Cervo sono previste ipotesi di prelievo sostitutivo tra:

  • esemplari di classe 0 e femmina di classe I, e viceversa;
  • maschio di classe 0 e femmina di classe 0, e viceversa;
  • femmina di classe I e femmina di classe II-III, e viceversa.

Per il Muflone, analoghe sostituzioni sono previste tra:

  • maschio di classe 0 e femmina di classe 0, e viceversa;
  • femmina di classe I e femmina di classe II-III, e viceversa.

Armi consentite

La disciplina sulle armi viene resa più restrittiva: l’uso di armi a funzionamento semiautomatico è consentito esclusivamente per il prelievo del Cinghiale.

Controllo, documentazione e segni di identificazione

Sono aggiornate anche alcune regole di controllo e identificazione dei capi abbattuti.

Per la caccia di selezione del Cinghiale, i bracciali inamovibili numerati forniti dall’A.T.C./C.A. possono essere privi di datario.

Vengono inoltre estese ai nuovi riferimenti specie-specifici le disposizioni relative a documentazione, controlli e accompagnamento, con sostituzione della terminologia da “autorizzazione” a “abilitazione” e con il richiamo alla sospensione degli effetti giuridici nel caso di abilitazioni rilasciate da altre amministrazioni.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore dalla stagione venatoria 2024/2025. La stagione venatoria 2024/2025 coincide con il 16 marzo 2024, data dalla quale le modifiche risultano operative.

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