Ordinanza n. 3080/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo - dell’ordinanza di sgombero n. prot. -OMISSIS- del 23 aprile 2024, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, notificata a mani proprie dell’interessata in data 31 luglio 2024, con la quale è stato ordinato di rilasciare l’appartamento sito in via Caterina Troiani, n. -OMISSIS- identificativo catastale: fg.-OMISSIS-, Par. 865, sub 504 e box/posto auto sito in via Caterina Troiani -OMISSIS- identificativo catastale: fg. -OMISSIS-, Par. 435, Sub. 18 libero da persone e cose entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del provvedimento; quanto ai motivi aggiunti presentati l’11 aprile 2025 - dell’ordinanza di sgombero n. prot. -OMISSIS- del 23 aprile 2024, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, notificata a mani proprie dell’interessata in data 31 luglio 2024, con la quale è stata ordinato di rilasciare l’appartamento sito in via Caterina Troiani, n. -OMISSIS- identificativo catastale: fg.-OMISSIS-, Par. 865, sub 504 e box/posto auto sito in via Caterina Troiani -OMISSIS- identificativo catastale: fg. -OMISSIS-, Par. 435, Sub. 18, liberi da persone e cose entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti presentati il 4 maggio 2026 - della medesima ordinanza già impugnata con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti; quanto ai motivi aggiunti presentati il 15 maggio 2026 - della medesima ordinanza già impugnata con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero relativa a un appartamento e a un box/posto auto destinati a Roma Capitale
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, l'ordinanza con cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata le ha ordinato di rilasciare, liberi da persone e cose entro 120 giorni dalla notificazione, un appartamento e un box/posto auto. Dal testo dell'ordinanza cautelare non sono esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. In sede cautelare è stata inoltre rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Roma Capitale, ente al quale il bene immobile è stato destinato.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico che aveva sospeso l'efficacia dell'ordinanza di sgombero e ha quindi disposto la sospensione dell'atto impugnato. La misura è stata mantenuta nelle more dell'integrazione del contraddittorio, in considerazione della necessità di notificare il ricorso e i motivi aggiunti anche a Roma Capitale e dell'opportunità di mantenere integra la situazione giuridica e materiale sino al perfezionamento del contraddittorio. Il giudice ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni per la notificazione e ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
integrare, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., il contraddittorio
La disposizione è stata applicata per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione cui il bene era stato destinato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della decisione cautelare, con conferma della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva che un'amministrazione destinataria del bene o comunque direttamente coinvolta nella vicenda non è stata evocata in giudizio, può ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per la notificazione.
- Nella fase cautelare, ove sia necessario perfezionare il contraddittorio e sussista l'esigenza di evitare modificazioni della situazione materiale o giuridica nelle more, il giudice può mantenere integra la res adhuc integra mediante la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La conferma collegiale del decreto cautelare monocratico può accompagnarsi alla sospensione dell'atto impugnato, alla fissazione dell'udienza di merito e alla compensazione delle spese della fase cautelare.
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