Ordinanza n. 2279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16067/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 16067/2024
Esito
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 16067/2024 nell’ambito di una controversia relativa alla fruizione delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico identificato con il n. 648897,02 e al beneficio fiscale previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, cosiddetta Tremonti Ambiente. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge n. 182/2025, il cui art. 43 consente ai contribuenti che non si siano avvalsi della definizione prevista dall’art. 36, comma 2, del d.l. n. 124/2019 di continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti previa presentazione al GSE, entro il termine perentorio di sessanta giorni, di un’apposita istanza contenente l’accettazione della compensazione del beneficio fiscale fruito e della decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione. La società ha presentato l’istanza il 3 febbraio 2026, entro il termine indicato dal giudice, dichiarando di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e accettando le condizioni previste dalla legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio, rilevando che l’istanza presentata dalla società rientra nell’ambito applicativo dell’art. 43, comma 1, della legge n. 182/2025 e produce effetti sul processo pendente. La sospensione è funzionale allo svolgimento del procedimento di verifica e compensazione previsto dalla norma. Il GSE deve attestare la sussistenza delle condizioni richieste per l’estinzione del giudizio; in caso di integrale compensazione delle somme dovute, accettazione incondizionata della decurtazione del 5% per tutta la durata della convenzione e pagamento dell’eventuale differenza non compensabile mediante le tariffe incentivanti, il processo potrà essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. Qualora tali presupposti non risultino verificabili, una delle parti dovrà chiedere la revoca della sospensione e la prosecuzione del giudizio, secondo quanto previsto anche dall’art. 80 c.p.a. Le parti sono state richiamate al dovere di leale collaborazione e all’obbligo di informare tempestivamente il giudice sull’esito del procedimento.
Norme richiamate
art. 43 l. 2 dicembre 2025, n. 182
«i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute [...] esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE»
La norma individua tassativamente i requisiti per la definizione della posizione e stabilisce che l’istanza produce effetti sui giudizi pendenti, imponendone la sospensione nelle more del pagamento delle somme mediante compensazione; il giudizio può estinguersi al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dai commi 4 e 5.
art. 43, comma 1, l. 2 dicembre 2025, n. 182
L’istanza deve essere presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge e deve contenere l’accettazione della compensazione del beneficio fiscale fruito e della decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione.
art. 43, commi 4 e 5, l. 2 dicembre 2025, n. 182
Al GSE compete attestare la sussistenza delle condizioni sulla base delle quali il giudice dichiara l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.
art. 36, comma 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157
La disposizione individua la categoria dei contribuenti abilitati alla presentazione dell’istanza prevista dall’art. 43 della legge n. 182/2025.
art. 6, commi da 13 a 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388
La disposizione disciplina il beneficio fiscale, relativo agli investimenti ambientali, il cui importo deve essere asseverato da un professionista abilitato e indipendente e compensato sulle tariffe incentivanti secondo la procedura legislativa.
art. 80 c.p.a.
La parte interessata è onerata della riassunzione del processo sospeso; tale disciplina è richiamata per fondare l’onere di chiedere la revoca della sospensione quando non risultino integrati i presupposti per l’estinzione.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta subordina la conservazione di benefici economici pubblici alla presentazione di un’istanza entro un termine espressamente qualificato come perentorio, il termine è inderogabile e il giudice deve verificare il rispetto delle condizioni tassativamente previste.
- Se la legge sopravvenuta stabilisce che l’istanza di definizione produce effetti sui giudizi pendenti, il giudice deve sospendere il processo nelle more dell’esecuzione degli adempimenti necessari alla definizione della posizione sostanziale.
- L’estinzione del giudizio conseguente alla definizione legislativa presuppone l’attestazione dell’amministrazione competente circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, nonché l’integrale compensazione delle somme dovute, l’accettazione della decurtazione tariffaria e il pagamento dell’eventuale differenza non compensabile.
- In caso di mancata attestazione dei presupposti per l’estinzione, la parte interessata deve chiedere la revoca della sospensione e la prosecuzione del processo, in coerenza con l’onere di riassunzione previsto dall’art. 80 c.p.a.
- Il dovere di leale collaborazione impone alle parti di informare tempestivamente il giudice sull’andamento del procedimento amministrativo sopravvenuto, così da consentire la definizione del giudizio nel rispetto della ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 769/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 770/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 771/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 1670/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4918/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4919/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →