Circolare numero 47 del 15-3-2005
SOMMARIO: 1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti: Art. 3, comma1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n° 146; Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997,n° 146. 2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali. 3) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2005. 4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2005 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438. 5) Minimali di legge. 6) Contributi apprendisti. 7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2005. 8) Tabelle.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2005 le aliquote contributive dovute al fondo pensioni lavoratori dipendenti per operai agricoli, distinguendo tra generalit e0 delle aziende agricole, aziende con processi produttivi industriali, cooperative e consorzi di bonifica. Indica inoltre gli esoneri previsti dall 2012art. 120 della legge n. 388/2000, le aliquote INAIL, la quota di retribuzione soggetta al contributo aggiuntivo dell 2001%, i minimali di legge, il contributo apprendisti e le agevolazioni territoriali per zone tariffarie. La circolare rinvia infine alle tabelle allegate per il dettaglio delle aliquote applicabili e alle istruzioni DMAG-Unico 2005.
Aliquote contributive, esoneri e agevolazioni per l 2005 nel settore agricolo
Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo nel 2005
La circolare aggiorna il quadro contributivo per il 2005 relativo ai lavoratori agricoli dipendenti, agli apprendisti e alle principali agevolazioni applicabili alle aziende del settore. Vengono distinte le diverse categorie di datori di lavoro, le variazioni semestrali per le aziende con processi produttivi industriali e gli esoneri contributivi collegati alla normativa sulla riduzione degli oneri sociali.
Aliquote al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per la generalit�e0 delle aziende agricole assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1�b0 gennaio 2005 l�20aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti �e8 aumentata di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro. Poich�e9 l�20aliquota a carico del lavoratore ha gi�e0 raggiunto l�208,54% dal 1�b0 gennaio 2002, l�20incremento riguarda solo la parte datoriale. Il totale risulta pari al 26,49%, di cui 17,95% a carico del datore di lavoro, esclusa la quota base dello 0,11%, e 8,54% a carico del lavoratore.
Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, il secondo comma dell�20art. 3 del d.lgs. n. 146/1997 prevede un adeguamento pi�f9 elevato. Anche in questo caso la quota lavoratore �e8 gi�e0 allineata all�208,54%, sicch�e9 l�20incremento interessa il solo datore di lavoro. Le aliquote risultano:
- dal 1�b0 gennaio al 30 giugno 2005: 21,15% a carico del datore di lavoro, esclusa la quota base di 0,11%, 8,54% a carico del lavoratore, totale 29,69%;
- dal 1�b0 luglio al 31 dicembre 2005: 21,75% a carico del datore di lavoro, esclusa la quota base di 0,11%, 8,54% a carico del lavoratore, totale 30,29%.
Riduzione degli oneri sociali ed esoneri
La circolare conferma l�20applicazione dell�20art. 120 della legge n. 388/2000, gi�e0 disciplinato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Vengono riepilogati gli esoneri che continuano a valere dal 1�b0 gennaio 2005 in funzione della tipologia di impresa e dell�20aliquota applicata per gli assegni familiari.
Per la generalit�e0 delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi industriali ma con esclusione di cooperative agricole, coloni, mezzadri e coltivatori diretti, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternit�e0: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano lo 0,01% per gli assegni familiari:
- assegni familiari: 0,01%;
- tutela maternit�e0: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per le cooperative agricole disciplinate dalla legge 240/84:
- assegni familiari: da conguagliare con il sistema DM;
- tutela maternit�e0: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilit�e0 d�20impiego, non essendo dovuta l�20aliquota per la disoccupazione, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternit�e0: 0,03%;
- cassa integrazione salari: 0,14%;
- fondo di garanzia trattamento di fine rapporto: 0,2%.
Contributi INAIL e contributo aggiuntivo dell�201%
Per l�20assistenza infortuni sul lavoro, in base al d.lvo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, i contributi sono fissati dal 1�b0 gennaio 2001 nelle misure di 10,125% per l�20assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l�20addizionale infortuni sul lavoro.
Quanto alla contribuzione aggiuntiva dell�201% prevista dall�20art. 3-ter della legge n. 438/1992, dal 1�b0 gennaio 2005 essa si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 38.641,00 euro ed �e8 a carico del lavoratore.
Minimali di legge e lavoro a tempo parziale
Per l�20anno 2005 il minimale giornaliero di legge, non soggetto all�20adeguamento di cui all�20art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, �e8 pari a 35,54 euro.
Per i lavoratori a tempo parziale orizzontale, la circolare richiama il criterio di calcolo della retribuzione minima oraria gi�e0 indicato nelle precedenti istruzioni: il minimale orario si ottiene rapportando il minimo giornaliero alle giornate di lavoro settimanali e dividendo il risultato per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo applicato. In agricoltura, per il 2005, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge n. 638/1983 �e8 pari a 39,94 euro, da cui deriva il minimale orario di 6,15 euro.
Contributo apprendisti
Dal 1�b0 gennaio 2005 vengono indicati i nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 2,71 euro;
- quota base: 0,0868 euro;
- assegni familiari: 0,0341 euro;
- maternit�e0: 0,0165 euro;
- INAIL: 0,0930 euro;
- totale: 2,94 euro.
L�20aliquota a carico dell�20operaio apprendista �e8 stabilita nella misura del 5,54%.
Agevolazioni per zone tariffarie
Con il 2004 si considera raggiunto l�20adeguamento alle agevolazioni contributive per i territori riclassificati dalla delibera CIPE 25 maggio 2000; per il 2005 risultano quindi applicabili le riduzioni previste dall�20art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993. In particolare:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva spetta nella misura del 70% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell�20obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i comuni delle regioni Abruzzo e Molise, la riduzione �e8 del 40%.
Per la compilazione del modello DMAG-Unico competenza 2005 la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 38 del 3 marzo 2005.
Tabelle allegate
La circolare segnala infine la presenza di dodici allegati contenenti le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni per ciascuna categoria: generalit�e0 delle aziende agricole, coltivatori diretti, cooperative agricole, cooperative ex legge 240/84, consorzi di bonifica, aziende con processi produttivi industriali per il primo e secondo semestre 2005, nonch�e9 le agevolazioni per zone tariffarie.
Punti principali
Aliquote Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per la generalit e0 delle aziende agricole che assumono operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 b0 gennaio 2005 l 20aliquota complessiva e8 pari al 26,49%: 17,95% a carico del datore di lavoro (esclusa la quota base di 0,11%) e 8,54% a carico del lavoratore. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, l 20aliquota e8 pari al 29,69% dal 1 b0 gennaio al 30 giugno 2005 e al 30,29% dal 1 b0 luglio al 31 dicembre 2005, con quota lavoratore ferma all 208,54% e incremento a carico del datore di lavoro.
Riduzione degli oneri sociali ed esoneri contributivi
Continua ad applicarsi l 20art. 120 della legge n. 388/2000. Per le aziende agricole soggette all 20aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri dal 1 b0 gennaio 2005 sono: assegni familiari 0,43%, tutela maternit e0 0,03%, disoccupazione 0,34%. Per cooperative agricole e aziende coltivatrici dirette con aliquota 0,01% per assegni familiari: assegni familiari 0,01%, tutela maternit e0 0,03%, disoccupazione 0,37%. Per le cooperative agricole ex legge 240/84: assegni familiari da conguagliare con il sistema DM, tutela maternit e0 0,03%, disoccupazione 0,37%. Per i consorzi di bonifica con operai di ruolo a stabilit e0 d 20impiego: assegni familiari 0,43%, tutela maternit e0 0,03%, cassa integrazione salari 0,14%, fondo di garanzia TFR 0,2%.
Contributi INAIL e aliquota aggiuntiva dell 201%
I contributi INAIL, dal 1 b0 gennaio 2001, sono indicati in 10,125% per l 20assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l 20addizionale infortuni sul lavoro. Per il 2005, l 20aliquota aggiuntiva dell 201% a carico del lavoratore si applica alla quota di retribuzione eccedente 38.641,00 euro annui.
Minimali di legge e part-time
Il minimale giornaliero di legge per il 2005, non soggetto all 20adeguamento di cui all 20art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e8 pari a 35,54 euro. Per l 20agricoltura, ai fini del minimale orario dei lavoratori a tempo parziale, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge n. 638/1983 e8 pari a 39,94 euro e il minimale orario risulta pari a 6,15 euro (39,94 x 6/39).
Contributo apprendisti
Dal 1 b0 gennaio 2005 i contributi fissi settimanali per gli apprendisti sono: fondo pensioni lavoratori dipendenti 2,71 euro, quota base 0,0868 euro, assegni familiari 0,0341 euro, maternit e0 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro, per un totale di 2,94 euro. L 20aliquota a carico dell 20operaio apprendista e8 fissata nel 5,54%.
Agevolazioni per zone tariffarie
Dal 2005, completato l 20adeguamento alle agevolazioni per i territori riclassificati dalla delibera CIPE 25 maggio 2000, trovano applicazione le riduzioni dell 20art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993: 70% nei territori montani particolarmente svantaggiati e 40% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell 20obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Per la compilazione del DMAG-Unico competenza 2005 si rinvia alla circolare n. 38 del 3 marzo 2005.
Tabelle allegate
La circolare segnala dodici allegati con le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni: per la generalit e0 delle agricole, per coltivatori diretti, cooperative agricole, cooperative ex legge 240/84, consorzi di bonifica, aziende con processi produttivi industriali nei due semestri 2005 e agevolazioni per zone tariffarie.
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