Circolare numero 46 del 14-3-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2005 la contribuzione dovuta dai pescatori "autonomi" ai sensi della legge n. 250/1958. Vengono fissate le nuove retribuzioni convenzionali, è indicato l’aumento dell’aliquota FPLD al 12,81% dal 1° gennaio 2005 e, in applicazione dello sgravio contributivo del 70% previsto per l’anno in corso, il contributo mensile effettivamente dovuto è ridotto a 21,33 euro. Sono inoltre richiamate le modalità di pagamento tramite modelli F24 personalizzati e la scadenza mensile del 16 di ogni mese.
Contribuzione 2005 per i pescatori "autonomi"
Pescatori "autonomi". Contribuzione anno 2005
La circolare definisce la misura dei contributi dovuti per il 2005 dai pescatori che esercitano l’attività in forma autonoma, cioè non associati in cooperativa, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250. Il documento aggiorna la retribuzione convenzionale, recepisce l’incremento dell’aliquota pensionistica e applica lo sgravio contributivo previsto per l’anno 2005.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, i quali versano all’INPS un contributo mensile commisurato al salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. La circolare precisa che le indicazioni si riferiscono ai pescatori "autonomi".
Retribuzione convenzionale per il 2005
In base alla variazione ISTAT per l’anno 2004, pari al 2,0%, la misura del salario convenzionale viene aggiornata come segue:
- misura giornaliera: 22,19 euro;
- misura mensile, calcolata su 25 giornate: 555,00 euro.
Il valore 2004 era pari a 21,75 euro giornalieri e 544,00 euro mensili. La nuova retribuzione convenzionale costituisce la base di calcolo dei contributi dovuti per il 2005.
Aliquota FPLD e progressivo incremento
La circolare richiama l’applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 21 febbraio 1996, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 27 della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Per i pescatori autonomi l’aliquota FPLD viene incrementata, dal 1° gennaio 2005, di un ulteriore 0,50%, raggiungendo il 12,81% complessivo. Il documento ricorda che l’aumento complessivo di 4,29 punti percentuali è scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con un ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013. Nell’allegato n. 1 sono riportati i coefficienti di ripartizione dei contributi ordinari.
Contributo mensile ordinario
Applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo ordinario per il 2005 risulta pari a 71,10 euro mensili, così suddivisi:
- quota base F.P.L.D.: 0,61 euro;
- quota di adeguamento: 70,49 euro.
Sgravio del 70% per il 2005
La circolare segnala che l’art. 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, proroga per il 2005 le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
In applicazione di tale proroga, anche ai pescatori autonomi deve essere riconosciuto uno sgravio del 70% sui contributi dovuti per il 2005. Il contributo mensile effettivamente dovuto scende quindi a 21,33 euro, così composto:
- quota base F.P.L.D.: 0,18 euro;
- quota di adeguamento: 21,15 euro.
Modalità di pagamento e scadenze
L’INPS provvede alla spedizione di modelli F24 personalizzati per consentire il versamento del contributo nella misura ridotta. La circolare ribadisce che:
- il pagamento deve avvenire in rate mensili;
- la scadenza di ciascuna rata è il giorno 16 di ogni mese.
È inoltre specificato che, per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti, non devono essere applicati oneri accessori. Le sedi devono informare i contribuenti in tal senso.
Allegato sui coefficienti di ripartizione
L’allegato n. 1 riporta, con decorrenza 1° gennaio 2005, i coefficienti di ripartizione dei contributi ordinari per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. In particolare, per la gestione F.P.L.D. sono indicati:
- aliquota base: 0,11 con coefficiente 0,008936;
- aliquota di adeguamento: 12,70 con coefficiente 0,991064;
- totale: 12,81 con coefficiente 1,000000.
Punti principali
Aggiornamento della retribuzione convenzionale per il 2005
Sulla base della variazione ISTAT 2004 pari al 2,0%, la retribuzione convenzionale dei pescatori soggetti alla legge n. 250/1958 è aggiornata per il 2005 da 21,75 euro giornalieri (544,00 euro mensili per 25 giorni) a 22,19 euro giornalieri, pari a 555,00 euro mensili. Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi.
Aumento dell’aliquota FPLD dal 1° gennaio 2005
La circolare richiama l’applicazione del decreto interministeriale 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995 e dell’art. 27 della legge n. 30/1997. Per i pescatori autonomi l’aliquota FPLD aumenta di un ulteriore 0,50% dal 1° gennaio 2005, raggiungendo il 12,81% complessivo, nell’ambito del progressivo incremento previsto fino al 2013.
Contributo mensile ordinario per il 2005
Applicando l’aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo ordinario 2005 risulta pari a 71,10 euro al mese. La circolare ne indica la composizione in quota base (0,61 euro) e quota di adeguamento (70,49 euro).
Sgravio contributivo del 70% per le imprese di pesca
L’art. 1, comma 510, della legge n. 311/2004 proroga per il 2005 le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 11 della legge n. 388/2000 per la pesca costiera e per la pesca nelle acque interne e lagunari. Di conseguenza, anche ai pescatori autonomi viene riconosciuto lo sgravio del 70% sui contributi dovuti per il 2005, con riduzione del contributo mensile a 21,33 euro, composto da 0,18 euro di base e 21,15 euro di adeguamento.
Modalità di versamento e indicazioni operative
L’Istituto provvede alla fornitura dei modelli F24 personalizzati necessari per il pagamento del contributo ridotto. Rimane invariata la modalità di versamento in rate mensili con scadenza il giorno 16 di յուրաքանչյուր mese. La circolare precisa inoltre che le Sedi devono assicurare ai contribuenti che non saranno applicati oneri accessori per i contributi relativi a periodi pregressi già scaduti.
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