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Circolare

Circolare numero 49 del 15-3-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS comunica la sottoscrizione della convenzione con l’ANPA per trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola le quote associative dovute dagli iscritti. La circolare disciplina requisiti e validità delle deleghe, modalità e tempi dei versamenti all’associazione, criteri di imputazione contabile, nonché l’aggiornamento del piano dei conti con l’istituzione dei conti GPA 11/142 e GPA 25/142. Sono inoltre indicati il costo del servizio, i riferimenti bancari dell’ANPA, il codice fiscale dell’associazione e le regole di durata, rinnovo e responsabilità della convenzione.

Convenzione INPS-ANPA per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, con istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Convenzione INPS-ANPA per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e ANPA per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti all’associazione. Vengono inoltre fornite istruzioni operative e contabili, con aggiornamento del piano dei conti.

Quadro normativo e finalità

L’accordo è sottoscritto in attuazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione, firmata il 22 febbraio 2005 sulla base della deliberazione n. 27 del 2 febbraio 2005, attribuisce all’INPS il servizio di esazione delle trattenute sindacali operate sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La circolare evidenzia che il testo ricalca sostanzialmente lo schema già in uso con altre organizzazioni sindacali.

Soggetti interessati e prestazioni coinvolte

Il diritto al versamento mediante trattenuta riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La trattenuta riguarda i contributi associativi dell’organizzazione sindacale stipulante, identificata con la sigla ANPA.

Requisiti formali della delega

La delega deve essere conforme ai requisiti richiamati dalla convenzione e riportati nel modulo Prest-Agr. 21 T.P. In particolare:

  • deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
  • deve recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante;
  • deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’associazione;
  • deve indicare espressamente la misura del contributo dovuto.

Le strutture periferiche INPS sono tenute a verificare che nelle deleghe risultino rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti. La delega deve inoltre riportare la sigla ANPA.

Presentazione della delega e decorrenza degli effetti

La delega deve essere presentata congiuntamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale. Essa produce effetto in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non prende in considerazione le deleghe che pervengono successivamente alla domanda di prestazione.

Gestione delle revoche, degli annullamenti e delle modifiche

La convenzione stabilisce che, in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima. È inoltre previsto il rimborso delle trattenute già versate e non dovute, qualora non sia possibile il loro recupero.

Modalità di riversamento delle somme trattenute

L’INPS versa all’ANPA l’intero importo delle trattenute effettuate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto delle spese di esazione e delle eventuali trattenute già versate ma non dovute. Il versamento deve essere eseguito entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.

I pagamenti avvengono mediante ordine di bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’ANPA e comunicato annualmente all’Istituto. La circolare riporta, per il 2005, il conto n. 10398315 intestato all’ANPA presso UNICREDIT Banca – Filiale di Siena, con sede in Piazza 5° Bersaglieri 1/a, Siena.

Flussi informativi tra INPS e ANPA

L’Istituto invia all’ANPA nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei dati anagrafici e dell’importo trattenuto. L’associazione si impegna a rimborsare le somme indebitamente versate qualora non sia possibile il recupero delle trattenute non dovute.

Costo del servizio e imputazione contabile

Il costo del servizio di esazione è stabilito in € 0,60 per singola delega. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali e dei versamenti all’associazione sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/142, per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza ANPA trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 11/142, per la rilevazione del debito verso ANPA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.

La circolare precisa inoltre che il saldo del conto GPA 11/142 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Variazioni al piano dei conti

L’allegato 2 riporta le denominazioni complete e abbreviate dei nuovi conti istituiti. In sintesi, il piano dei conti viene aggiornato per consentire la corretta contabilizzazione:

  • dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • del debito verso ANPA per le somme da riversare;
  • delle spese del servizio di esazione e della relativa IVA.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza.

È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora nel corso dell’esecuzione emergano esigenze di aggiunte o modifiche. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni di questo tipo con l’INPS, la disdetta produce effetto immediato.

Responsabilità e oneri accessori

L’INPS è espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate a trattenuta e l’organizzazione sindacale alla quale sono iscritti. L’ANPA esonera l’INPS da ogni responsabilità e si obbliga, in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a tenere indenne l’Istituto per eventuali effetti negativi.

L’associazione è inoltre tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico dell’associazione stipulante.

Dati identificativi dell’associazione

La circolare indica il codice fiscale dell’ANPA, 97173970589, e la sede in Via Rovigo 14, 00161 Roma.

Punti principali

Oggetto della convenzione

L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi sindacali degli iscritti all’ANPA mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo, sottoscritto il 22 febbraio 2005 sulla base della deliberazione n. 27 del 2 febbraio 2005, riproduce sostanzialmente lo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali.

Requisiti e validità della delega

La delega deve rispettare i requisiti di validità richiamati dall’art. 2 della convenzione e formalizzati nel modello Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare la presenza e regolarità degli elementi di sostanza e forma previsti, e sulle deleghe il sindacato deve essere indicato con la sigla ANPA. La delega va sottoscritta dal lavoratore agricolo, deve recare il timbro dell’associazione stipulante e la firma del rappresentante.

Presentazione della delega e decorrenza degli effetti

La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta, si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione e non viene presa in considerazione se perviene dopo la domanda di prestazione.

Misura del contributo e restituzioni

La misura del contributo sindacale deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo e trattenute sulla prestazione. L’ANPA deve inoltre rimborsare eventuali trattenute già versate e non dovute, qualora non sia possibile recuperarne l’importo.

Versamenti all’ANPA e periodicità

L’INPS versa all’ANPA l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto delle spese e delle trattenute non dovute già versate. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. Il bonifico va eseguito sul conto corrente bancario n. 10398315 intestato all’ANPA presso UNICREDIT Banca, Filiale di Siena, con le coordinate indicate nella circolare; la periodicità è quella prevista dall’art. 5 della convenzione.

Costo del servizio e imputazioni contabili

Il costo del servizio è pari a € 0,60 per singola delega. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per la rilevazione dei contributi sindacali e del debito verso l’associazione sono istituiti i conti GPA 25/142 e GPA 11/142, quest’ultimo da movimentare in contropartita del conto GPA 35/042.

Variazioni al piano dei conti

Sono istituiti due nuovi conti: GPA 25/142, per l’imputazione dei contributi sindacali ANPA trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola; GPA 11/142, per la rilevazione del debito verso l’ANPA, con denominazioni complete e abbreviate riportate nell’allegato 2.

Dati identificativi dell’ANPA

La circolare indica il codice fiscale dell’ANPA, pari a 97173970589, e la sede in Via Rovigo 14, 00161 Roma.

Durata, rinnovo e responsabilità

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta con raccomandata A/R spedita entro il 30 giugno. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti e la disdetta ha effetto immediato se interviene una pronuncia giudiziaria che escluda la possibilità di tali convenzioni per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli. L’INPS è sollevato da responsabilità verso i rapporti tra prestazionari e sindacato, mentre l’ANPA si impegna a rimborsare l’interessato e a rifondere l’Istituto per eventuali effetti negativi o spese di controversie giudiziarie.

Chiusura del conto a fine esercizio

L’eventuale saldo del conto GPA 11/142 esistente a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

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