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Circolare

Circolare numero 45 del 14-3-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra, da un lato, la modifica introdotta dall'art. 15 della legge n. 229/2003 per i lavoratori dipendenti eletti o nominati a funzioni pubbliche che possono ottenere l'accredito figurativo, prevedendo domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo e tacito rinnovo annuale; dall'altro, la riapertura dei termini disposta dalla legge n. 311/2004 per presentare la domanda di accredito figurativo relativa a periodi di aspettativa fruiti fino al 31 dicembre 2002, con scadenza al 31 marzo 2005. La circolare chiarisce anche l'ambito soggettivo delle norme, i rapporti con la disciplina generale dell'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, il versamento della contribuzione dovuta e gli effetti sui soggetti con domande già presentate o omesse.

Accredito figurativo per aspettative: nuove regole e riapertura termini al 31 marzo 2005

Accredito figurativo per aspettative: modifiche normative e riapertura dei termini

La circolare dell'INPS n. 45 del 14 marzo 2005 interviene su due profili connessi all'accredito figurativo della contribuzione durante i periodi di aspettativa. Da un lato, chiarisce la portata applicativa della modifica introdotta dall'art. 15 della legge n. 229/2003 all'art. 38 della legge n. 488/1999; dall'altro, illustra la riapertura dei termini prevista dalla legge n. 311/2004 per la presentazione delle domande relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2003.

Quadro normativo di riferimento

Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblee regionali, oppure nominati a ricoprire funzioni pubbliche, l'art. 38 della legge n. 488/1999 disciplina il versamento dell'equivalente dei contributi pensionistici dovuti per la quota a carico del lavoratore durante l'aspettativa non retribuita. La circolare richiama, inoltre, la disciplina generale dell'art. 31 della legge n. 300/1970 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, già oggetto di precedenti istruzioni.

Nuove modalità per i soggetti dell'art. 38 della legge n. 488/1999

L'art. 15 della legge n. 229/2003, in vigore dal 9 settembre 2003, ha sostituito il comma 3 dell'art. 38 della legge n. 488/1999. Per i soggetti individuati dal comma 1 della norma, la domanda di accredito figurativo deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende inoltre tacitamente rinnovata ogni anno, salvo espressa manifestazione di volontà contraria.

La circolare precisa che la modifica ha natura esclusivamente procedurale e non incide sulla disciplina sostanziale. Ne deriva che:

  • chi ha già presentato validamente la domanda non deve ripeterla per gli anni successivi;
  • chi non ha presentato la domanda deve provvedervi;
  • la presentazione tardiva comporta la perdita del diritto all'accredito solo per l'anno in cui si è verificata l'omissione, salvo eventuali riaperture dei termini previste da norme successive.

Limiti temporali e applicazione non retroattiva

L'INPS chiarisce che il meccanismo del tacito rinnovo opera soltanto per i periodi di aspettativa successivi a quello per il quale è stata presentata la domanda. Esso non può valere per periodi anteriori, in quanto la norma non ha efficacia retroattiva.

È però evidenziato che, se una domanda viene presentata dopo il 9 settembre 2003 ma con riferimento a periodi di aspettativa precedenti, ad esempio per effetto di una riapertura dei termini, si applica la nuova disciplina procedurale dalla data della richiesta dell'interessato.

Obblighi delle sedi e requisiti contributivi

Le sedi dell'Istituto devono monitorare le situazioni di aspettativa dei soggetti rientranti nell'art. 38, comma 1, della legge n. 488/1999 per le quali sia stata presentata domanda nei termini nel 2001 o nel 2002, procedendo d'ufficio all'accredito figurativo, salvo espressa rinuncia dell'interessato.

Resta ferma la necessità di verificare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, con particolare riguardo al versamento dell'equivalente della quota a carico del lavoratore. Tale versamento deve essere effettuato entro il 16 ottobre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto corso l'aspettativa, secondo le modalità indicate nelle circolari precedenti, e comunque nei limiti dei termini prescrizionali, con applicazione delle somme aggiuntive per ritardato versamento.

Ambito soggettivo della nuova disciplina

La disciplina introdotta dall'art. 15 della legge n. 229/2003 si applica soltanto ai lavoratori dipendenti indicati dall'art. 38, comma 1, della legge n. 488/1999. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa continua invece ad applicarsi la regola generale dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 564/1996, che impone la ripresentazione annuale della domanda di accredito figurativo.

Riapertura dei termini per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003

La legge finanziaria 2005, art. 1, comma 239, ha previsto che i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 che non abbiano presentato la domanda di accredito figurativo per periodi anteriori al 1° gennaio 2003 possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005. Il comma 527, primo alinea, dell'art. 1 della medesima legge ha inoltre modificato l'art. 44, comma 9-quinquies, del D.L. n. 269/2003, riproducendo sostanzialmente la stessa previsione di riapertura.

La circolare evidenzia che tale termine riguarda tutti i lavoratori in aspettativa ai quali si applicano l'art. 31 della legge n. 300/1970 e l'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, quindi anche i soggetti dell'art. 38 della legge n. 488/1999, salvo la disciplina speciale sopra richiamata.

Cariche sindacali e contribuzione aggiuntiva

Viene precisato che, ai fini dell'art. 44, comma 9-quinquies, del D.L. n. 269/2003, sono compresi anche i titolari di cariche sindacali, come già indicato nella circolare n. 225 del 1996. Inoltre, la riapertura del termine per la domanda comporta anche la riapertura del termine per il versamento facoltativo della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996.

Sintesi operativa

In termini pratici, la circolare distingue tra:

  • soggetti dell'art. 38, comma 1, della legge n. 488/1999, per i quali la domanda segue la nuova regola del 30 settembre con rinnovo tacito annuale;
  • altri lavoratori in aspettativa, per i quali resta ferma la regola generale della domanda annuale prevista dal D.Lgs. n. 564/1996;
  • soggetti che non hanno presentato domanda per periodi anteriori al 1° gennaio 2003, i quali possono avvalersi della riapertura dei termini fino al 31 marzo 2005.

La circolare richiama, infine, la necessità di coordinare le nuove scadenze con i requisiti contributivi sostanziali e con i precedenti orientamenti di prassi già emanati in materia.

Punti principali

Modifica dell'art. 38 della legge n. 488/1999

L'art. 15 della legge n. 229/2003 ha sostituito il comma 3 dell'art. 38 della legge n. 488/1999 per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato eletti parlamentari nazionali, europei o regionali, ovvero nominati a funzioni pubbliche. Per tali soggetti, se intendono avvalersi dell'accredito figurativo, la domanda va presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'aspettativa, a pena di decadenza, e si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa rinuncia.

Ambito applicativo della nuova disciplina procedurale

La nuova regola ha natura meramente procedurale e non modifica la disciplina sostanziale dell'art. 31 della legge n. 300/1970 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996. Essa si applica dal 9 settembre 2003. Per i soggetti dell'art. 38, co. 1, che hanno già presentato domanda, non occorre ripeterla per gli anni successivi; per chi non l'abbia presentata, l'omissione comporta la perdita del diritto solo per l'anno interessato, salvo riapertura dei termini prevista da altre norme.

Effetti limitati della domanda e verifiche necessarie

Il tacito rinnovo opera solo per le aspettative successive a quella per cui è stata presentata la domanda, non per i periodi anteriori, poiché la norma non ha efficacia retroattiva. Le sedi devono comunque verificare tutti gli altri requisiti richiesti, compreso il versamento dell'equivalente della quota a carico del lavoratore, da effettuarsi entro il 16 ottobre dell'anno successivo al periodo di aspettativa, secondo le modalità già illustrate nelle circolari precedenti.

Riapertura dei termini per periodi fino al 31 dicembre 2002

La legge n. 311/2004, art. 1, comma 239, e il comma 527, primo alinea, hanno riaperto i termini per i soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 che non abbiano presentato la domanda di accredito figurativo per periodi anteriori al 1° gennaio 2003. La nuova scadenza è fissata al 31 marzo 2005. La disposizione riguarda tutti i lavoratori in aspettativa cui si applicano l'art. 31 della legge n. 300/1970 e l'art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, compresi, per effetto del richiamo normativo, anche i soggetti dell'art. 38 della legge n. 488/1999, salvo quanto previsto per il regime speciale sopra descritto.

Cariche sindacali e contribuzione aggiuntiva

Il comma 527 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 precisa che, tra i soggetti di cui all'art. 44, comma 9-quinquies, del D.L. n. 269/2003, sono inclusi anche coloro che ricoprono cariche sindacali, secondo quanto già individuato nella circolare n. 225/1996. La riapertura dei termini per la domanda comporta anche la riapertura del termine per il versamento facoltativo della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996.

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